19 Maggio 2024 - 02:00

Scommesse. Tar Lazio rinvia al 21 settembre l’udienza sulla disabilitazione del decoder Unire TV

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) rinvia all’udienza  straordinaria del 21 settembre 2018 il ricorso di un operatore per l’annullamento “del provvedimento, dagli estremi non conosciuti,

04 Aprile 2018

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) rinvia all’udienza  straordinaria del 21 settembre 2018 il ricorso di un operatore per l’annullamento “del provvedimento, dagli estremi non conosciuti, con il quale l’UNIRE ha disposto, senza alcun preavviso, la disabilitazione dei decoder  di proprietà della ricorrente, con conseguente disattivazione del segnale UNIRE TV”.

Come spiega il Tar: “la ricorrente argomenta che ciò rendeva impossibile la visualizzazione dei canali satellitari UNIRE TV in streaming tramite internet con gravissimo pregiudizio per la società ricorrente, atteso che la mancata visualizzazione delle corse di cavalli rendeva impossibile la fruizione delle relative scommesse da parte dei clienti titolari di conti di gioco presso lo stessa e deduce l’illegittimità di tale provvedimento sotto svariati profili oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa; con ordinanza cautelare l’istanza cautelare è stata accolta, ma non risulta documentato in atti se tale ordinaza sia stata appellata”

 

Per il Tribunale Amministrativo: “Ritenuto che in considerazione della risalenza del ricorso non possa procedersi al rinvio ma che tuttavia, occorra acquisire dalle parti chiarimenti sui fatti di causa, sia da parte dell’UNIRE – che ha depositato articolata memoria sostenendo l’infondatezza del ricorso e comunque di aver soltanto provvisoriamente limitato l’utilizzo del segnale televisivo per esigenze connesse all’interesse pubblico – circa il riscontro fornito alle asserite richieste di riabilitazione dei decoder ed istanze formali di riattivazione del decoder oltre che in merito alla successiva attivazione dello stesso a seguito della richiamata ordinanza cautelare del TAR, sia da parte ricorrente che dovrà precisare se tuttora persiste interesse, oltre che alla domanda di annullamento del provvedimento, anche in merito alla domanda risarcitoria, della quale non sono stati identificati gli elementi costitutivi nel ricorso agli atti”.

 

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