18 Maggio 2024 - 15:46

Tar Lazio: annullato provvedimento dei Monopoli contro inibizione di una sala Bingo per irregolarità contributive

Il Tar del Lazio ha accolto quest’oggi il ricorso di una sala bingo di San Giorgio a Cremano alla quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto l’inibizione della

21 Ottobre 2016

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Il Tar del Lazio ha accolto quest’oggi il ricorso di una sala bingo di San Giorgio a Cremano alla quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto l’inibizione della gestione.

La sala bingo, che svolgeva funzioni anche di rivendita tabacchi, bar e sala giochi, ha contestato la decisione di ADM chiedendo l’annullamento del provvedimento presso il Tar, che ha accolto le censure presentate dal ricorrente.

Come ha ricordato il Collegio, il provvedimento di inibizione all’attività di sala Bingo è stato adottato in “quanto l’AAMS ha ritenuto: – sussistente uno stato di irregolarità contributiva (Insp-Inail) e necessaria una polizza fideiussoria inerente al periodo di gestione in proroga della concessione da parte della Società”.

Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento fosse stato emanato omettendo di considerare adeguatamente il fatto che la Società ricorrente aveva stipulato polizza fideiussoria con beneficiario l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Area Monopoli, la cui durata comprende l’arco temporale interessato dal provvedimento.

 

“In sostanza, spiegano i giudici amministrativi, per la gestione in proroga, la ricorrente era titolare di una idonea fidejussione (ai sensi dell’art.9, comma 1, del citato D.M. 31 gennaio 2000, n.29), nella disponibilità dell’ADM, avente decorrenza dalla data di scadenza della concessione a ben oltre la data del 31 dicembre 2016.

Quindi, ai fini dell’adozione del provvedimento di inibizione, non si è tenuto conto del fatto (confermato dagli atti di causa) che la fidejussione presentata dalla società ricorrente aveva validità sino al 29 luglio 2017 e che (al momento delle contestazioni mosse dalla Società dalla parte resistente) risultava intervenuto il pagamento dei canoni mensili (circostanze queste comprovate da parte ricorrente e non utilmente contestate dalla resistente Agenzia).

Quanto al versamento dell’importo previsto dall’art.1, comma 636 lettera e), della legge n.147 del 27.12.2013, la Società ricorrente risulta aver provveduto in data 29.01.2016 al versamento dell’importo di € 5.600,00 e, successivamente, al saldo di € 11.200,00.

A fronte di ciò, non può ritenersi sufficiente, a sorreggere il provvedimento impugnato e gli atti connessi, il mancato invio (da parte della ricorrente) delle ricevute di pagamento.

Il Tribunale, ritenendo il ricorso fondato ha disposto il suo accoglimento annullando i provvedimenti di ADM che disponevano l’inibizione dell’attività.

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