26 Aprile 2024 - 20:41

Tar Bolzano: confermata la decadenza della concessione di una sala giochi

Limiti orari ai giochi e distanze da luoghi sensibili. Queste sono le norme contro le quali quotidianamente i tribunali amministrativi sono chiamati ad esprimersi. Ma se un centro classificato come

12 Dicembre 2016

Print Friendly, PDF & Email

Limiti orari ai giochi e distanze da luoghi sensibili. Queste sono le norme contro le quali quotidianamente i tribunali amministrativi sono chiamati ad esprimersi. Ma se un centro classificato come luogo sensibile si insediasse accanto ad una sala giochi, questa perderebbe il proprio diritto ad operare?

A dare una risposta ad un caso simile è intervenuto oggi il Tribunale amministrativo di Bolzano che è tornato a confermare la decadenza della concessione di una sala giochi nel Comune di Merano, situata in un raggio di 300 m da un asilo, un parco giochi nonché da tre differenti istituti scolastici, considerati, ai sensi dell’art. 5bis della L.P. n. 13/1992 luoghi sensibili.

Nonostante la ricorrente abbia fatto presente che l’apertura da parte del Comune di Merano di una scuola d’infanzia nel raggio di 300 m dall’esercizio pubblico sia avvenuta successivamente, il Tar ha stabilito la decadenza della concessione spiegando che “a prescindere da quando siano stati istituiti – la ricorrente afferma che la scuola d’infanzia è stata aperta nel 2013 ma viene contraddetta da parte resistente, che precisa che l’inaugurazione è avvenuta nel 2010 – è incontestato che le scuole G. Galilei e Wolkenstein, l’istituto superiore Savoy ed il parco giochi Monte Tessa rientrano tra i luoghi sensibili, che limitano la localizzazione di sale di gioco o di sale dedicate, e che essi sono situati in un raggio di 300 metri dall’esercizio pubblico in oggetto. La loro presenza al 31.12.2015, data di scadenza dell’autorizzazione, ha fatto venir meno i presupposti di legge per la gestione dell’attività di sala dedicata nel locale a Merano e la decadenza dell’autorizzazione era, dunque, d’obbligo”.

 

“Va aggiunto che l’istituzione dei limiti di cui sopra, ad opera del legislatore provinciale, è stata ritenuta lecita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 300/2011, che ha accertato che le misure volte alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco sono misure con finalità anzitutto di carattere socio-sanitario.

In merito all’asserita violazione dell’art. 41 della Costituzione il Collegio richiama la giurisprudenza di questo Tribunale, che ha già più volte statuito che l’iniziativa economica privata è libera ma le limitazioni ad essa sono sempre possibili se poste a difesa di interessi di rango costituzionale (tutela alla salute).

Infine, ogni censura avente ad oggetto il disegno di legge provinciale n. 71/2016 (rectius L.P. n. 10/2016) oltre ad essere infondata è inammissibile, essendo la citata legge entrata in vigore in periodo successivo a quello di adozione del provvedimento impugnato”.

PressGiochi