26 Aprile 2024 - 06:17

Tar Puglia. Accolto ricorso di una tabaccheria esclusa dal bando della Regione per la vendita di lotterie e scommesse

Il Tar Bari ha quest’oggi accolto il ricorso di una tabaccheria esclusa dalle agevolazioni bandite per le piccole e micro imprese dalla Regione Puglia in quanto l’oggetto dell’iniziativa proposta riguardava

23 Giugno 2015

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Il Tar Bari ha quest’oggi accolto il ricorso di una tabaccheria esclusa dalle agevolazioni bandite per le piccole e micro imprese dalla Regione Puglia in quanto l’oggetto dell’iniziativa proposta riguardava principalmente lo svolgimento dell’attività di tabacchi, commercio di generi di monopolio ed attività di lotterie e scommesse, come tali non rientranti tra quelle previste dall’Avviso Pubblico.

Il ricorrente ha quindi presentato ricorso contro la decisione della Regione rilevando che i limiti di ammissibilità per la categoria di appartenenza “Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)” di cui alle “Linee guida delle procedure amministrative di gestione del Titolo II” non prevedevano alcuna prevalenza delle altre attività esercitate rispetto a quella relativa ai generi di monopolio. Ma per la Regione Puglia l’attività oggetto dell’iniziativa proposta, riguarda quasi esclusivamente lo svolgimento di attività di tabacchi, commercio di generi di monopolio e attività di lotterie e scommesse, non rientranti tra quelle previste dall’art. 4 dell’avviso.

Il Collegio, entrando nel merito della questione, ha giudicato fondata la domanda impugnatoria.

“La previsione di cui all’art. 1, ultimo comma delle Linee Guida – versione 1.04 – spiega il Tar – dispone che “… per la categoria 47.26.00 “Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)” sono ammissibili esclusivamente gli investimenti riguardanti le altre attività esercitate dall’impresa con esclusione di quelle inerenti l’attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie scommesse”.

Avendo la domanda di accesso al finanziamento del ricorrente ad oggetto anche la vendita di generi diversi, l’Amministrazione regionale, in base alle citate disposizioni, avrebbe dovuto ritenere ammissibili al finanziamento i soli investimenti riguardanti le attività diverse, con esclusione di ogni valutazione in ordine alla prevalenza / marginalità dell’attività esercitata, valutazione non prevista dalle lex specialis.

Cionondimeno, la Regione Puglia con il gravato provvedimento ha arbitrariamente operato detta valutazione … inoltre – hanno concluso i giudici – il progetto di investimento del ricorrente è stato predisposto secondo le direttive impartite ed in linea con le prescrizioni contenute nel bando, corredato da idonea perizia giurata riportante in modo analitico le spese previste e suddivise per ciascuna attività”.

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