27 Aprile 2024 - 13:09

Stabilità. Alla Camera piovono le proposte sui giochi: ecco tutti gli emendamenti

Se al Senato avevamo assistito alla presentazione di oltre 60 emendamenti all’art. 48 della legge di Stabilità per quanto riguarda la materia dei giochi pubblici, alla Camera i Deputati di

01 Dicembre 2015

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Se al Senato avevamo assistito alla presentazione di oltre 60 emendamenti all’art. 48 della legge di Stabilità per quanto riguarda la materia dei giochi pubblici, alla Camera i Deputati di tutte le forze politiche si sono veramente superati. Sono numerossissimi quelli presentati per i più disparati interventi al settore apparecchi da giochi e scommesse, riassunti nei commi 524 e 535, senza contare le proposte incluse negli emendamenti presentati agli altri commi.

Complessivamente, sono 4.868 gli emendamenti presentati alla legge di stabilità e 20 al ddl bilancio. Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia, nel corso della seduta di questa mattina ha reso note le inammissibilità per materia e per carenza di compensazione, che riguardano circa 1.500 emendamenti. Il termine per presentare i ricorsi sulle inammissibilità è stato fissato alle 16 di oggi.

 

Giorgetti (Fi): “Le nuove entrate dal preu degli apparecchi siano destinate ai Comuni”

 

Di seguito si riporta l’elenco integrale:

 

SEZIONE N. 48.
(Disposizioni in materia di giochi).

(commi da 524 a 535)

 

 

Sopprimere i commi da 524 a 535.
48. 69. Formisano.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Sostituire i commi da 524 a 535 con i seguenti:
524. Sono vietati i giochi d’azzardo diversi da quelli organizzati dallo Stato con riferimento al lotto o alle lotterie, nelle loro varie forme, e alle scommesse sul campionato italiano di calcio (totocalcio). Il divieto si applica a tutti i giochi comunque somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici o elettronici o dispensati attraverso internet o altri strumenti informatici.
525. Sono abrogate tutte le norme che hanno legalizzato giochi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 1, comprese quelle contenute in leggi finanziarie, tributarie o di bilancio. Il Governo è delegato ad individuare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge le disposizioni abrogate per effetto dei divieti di cui sopra.
526. È gioco d’azzardo quello così definito dall’articolo 721, primo alinea, del codice penale.
527. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
528. Alla condanna conseguono la chiusura per tre mesi dell’esercizio pubblico, se il gioco è ivi avvenuto, la sospensione per sei mesi della capacità di conseguire l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, o la chiusura per sei mesi del sito internet attraverso il quale il gioco d’azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue.
529. Chiunque sotto qualsiasi forma da notizia, favorisce il collegamento o effettua la pubblicità in merito al gioco d’azzardo vietato è punito ai sensi dell’articolo 414 del codice penale.
530. Il minore gettito tributario derivante dal divieto e dall’abrogazione di norme previsti nei precedenti articoli è compensato con il risparmio di spesa derivante dalla rinuncia all’acquisto di un adeguato numero di velivoli militari F35, fino alla copertura del minore introito.
48. 70. Formisano.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Sostituire i commi da 524 a 535 con i seguenti:
524. A decorrere dal 1o gennaio 2016, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissato nella misura del 16,5 per cento delle somme giocate. Conseguentemente, relativamente ai predetti apparecchi, la percentuale di restituzione in vincite minima è ridefinita al 71 per cento delle somme giocate.
525. Al fine di migliorare le soluzioni tecnologiche finalizzate a prevenire il gioco minorile e patologico nonché a contrastare il gioco illegale, all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:
c) quelli facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa e con specifici strumenti elettronici di pagamento attivati dall’esercente previa identificazione della maggiore età del giocatore e della assenza di inibizione al gioco. Tali apparecchi consentono di giocare partite ciascuna di durata minima non inferiore a quattro secondi e di costo non superiore ad 1 euro, attribuendo vincite in denaro di valore non superiore a 250 euro erogate dall’apparecchio mediante generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, restituendo vincite non inferiori al 71 per cento delle somme giocate. Nel caso in cui in un esercizio siano installati almeno quattro apparecchi è consentita l’attribuzione di jackpot statisticamente casuali, attribuiti tramite la rete telematica del concessionario fino ad un importo massimo di vincita di 1.000 euro.

526. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2019, possono essere presenti esclusivamente apparecchi di cui al comma 6, lettera c), dell’articolo 110 del predetto Testo unico. Resta consentita l’installazione degli apparecchi di cui al comma 6, lettera a) del citato articolo 110 negli esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 88 del suddetto Testo unico.
527. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici di collegamento alla rete telematica di cui 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e di funzionamento dei sistemi, di proprietà dei concessionari, per la gestione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera c), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, nonché le modalità di collaudo delle relative funzionalità della rete telematica e di verifica della conformità del funzionamento degli apparecchi ai predetti requisiti tecnici;
b) i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera c), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di euro 2.500 per ciascuna autorizzazione, con versamento anticipato di quanto complessivamente dovuto da parte di ciascun concessionario per il totale delle autorizzazioni richieste, in tre distinte scadenze annuali, la prima delle quali entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del Regolamento di cui alla lettera a). Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a 250.000. In caso di richiesta di un numero di autorizzazioni superiore a quelle rilasciabili, fermi i limiti di concentrazione previsti negli atti di convenzione, le stesse sono ripartite tra i concessionari richiedenti in proporzione al numero di nulla osta dei quali gli stessi risultino titolari alla data della richiesta. Le autorizzazioni all’installazione sono trasferibili tra concessionari previa comunicazione degli stessi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) le modalità di organizzazione e di gestione del Registro nazionale dei soggetti che, su base volontaria o in attuazione di provvedimenti giudiziali, sono inibiti al gioco con vincite in denaro attraverso apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

528. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera c), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è applicato un prelievo erariale unico con aliquota del 16 per cento delle somme giocate.
529. All’atto dell’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 i proprietari di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS sono tenuti a versare un diritto annuale di euro 50.000.
530. Ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) nella lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
c) nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) nella lettera g) del comma 644, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».

531. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
532. Laddove, all’esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
533. A seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
534. Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.
535. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, riattribuisce con gara da indire dal 1o maggio, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato.

535-bis. All’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
535-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1. nella alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016» e «2016, a una gara per l’attribuzione di 250 concessioni per il predetto gioco»; inoltre, le parole: «alla riattribuzione delle medesime concessioni» sono soppresse;
2. nella lettera a) le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
3. nella lettera b) le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
4. nella lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 3.250» e «euro 1.625»; inoltre, dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le seguenti: «fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga»;
5. la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione»;
6. dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato»;
b) al comma 637 le parole da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono soppresse.

535-quater. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000.
535-quinquies. Il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.
535-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il comma 649 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Restano fermi gli effetti giuridici prodotti fino al 31 dicembre 2015.
535-septies. Entro il 30 aprile 2016, lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono in sede di Conferenza unificata intese in ordine alla distribuzione territoriale dei punti vendita che offrono giochi con vincite in denaro atte ad assicurare l’uniformità dell’esercizio delle concessioni in materia di giochi pubblici sull’intero territorio nazionale nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali. Nell’esercizio delle rispettive potestà normative ed amministrative le Regioni e gli enti locali conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni delle leggi statali per la finalità di coordinamento nazionale in materia di giochi pubblici, astenendosi dall’introdurre o mantenere in vigore disposizioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale.

48. 22. Sottanelli, Librandi.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Sostituire il comma 524 con il seguente:
524. Per conseguire maggiori entrate a decorrere dall’anno 2016:
a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 17 per cento e in percentuale di restituzione in vincite minima al 72 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2016. Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 19 gennaio 2016.
b) Per assicurare maggiori entrate nonché per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento e dell’accesso al gioco da parte dei minori, con minimizzazione dei relativi costi per l’Erario, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare, su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i,, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, disciplina il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la loro integrale sostituzione, da effettuarsi senza mai incrementare il numero degli apparecchi complessivamente installati nel periodo dal 1 luglio 2017 ed entro e non oltre il 30 giugno 2018, con apparecchi che, in analogia a quelli di cui al comma 6, lettera b), del predetto articolo, consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto, con un costo di 1 euro a partita, un premio massimo di 100 euro a partita, una percentuale di restituzione in vincite non inferiore al 70 per cento e non superiore al 75 per cento delle somme giocate, con possibilità di attivazione anche attraverso il ticket pre-pagato. Il decreto dovrà altresì che: i) i concessionari della rete telematica possano installare tali apparecchi solo previa acquisizione, a titolo oneroso, di diritti, di durata novennale a partire dalla data di avvio dei nuovi apparecchi (1 luglio 2017), ad un costo di 2.500 euro ciascuno, da corrispondere in 3 rate annuali di pari importo entro il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2016; ii) ogni concessionario potrà acquisire un numero massimo di diritti pari al 55 per cento degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 collegati alla propria rete telematica alla data del primo settembre 2015, entro un limite massimo complessivo nazionale di 200.000 diritti; iii) alla scadenza delle attuali concessioni potranno utilizzare i predetti diritti solo i concessionari aggiudicatari della nuova procedura di selezione avente medesimo oggetto, nonché nuovi eventuali concessionari secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge.
c) l’Agenzia delle dogane dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 15 gennaio 2016, dispone, a decorre dal 16 gennaio 2016, che: i) il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500,00, introdotto dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanza del 16 dicembre 2011, è elevato al 7 per cento dell’eccedenza; ii) il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è elevato al 7 per cento delle vincite.
48. 26. Abrignani.

 

Al comma 524 apportare le seguenti modificazioni:
1. Sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16,3 per cento e la percentuale restituzione in vincite minima al 72 per cento»;
2. Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il comma 649 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per ridurre i costi erariali legati al gioco illegale nonché i costi dovuti al controllo del divieto di accesso al gioco da parte dei minori, nonché in generale maggiori entrate non inferiori a 480 milioni di euro, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro il 30 giugno 2016, su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, disciplina il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS, per la loro integrale sostituzione, da effettuarsi, senza mai incrementare il numero degli apparecchi complessivamente installati, a partire dal 1 luglio 2017 ed entro e non oltre il 30 giugno 2018, con apparecchi che, in analogia a quelli di cui al comma 6, lettera b) del predetto articolo, consentono esclusivamente il gioco da ambiente remoto, con attivazione attraverso ticket pre-pagato, con giocata, vincita massima, percentuale di restituzione in vincite e PREU non superiori a quelle degli attuali apparecchi di cui al comma 6, lettera a) del predetto articolo. Il decreto dovrà altresì prevedere che: i) concessionari della rete telematica possano installare tali apparecchi solo previa acquisizione di nulla osta di durata novennale a partire dalla data di avvio dei nuovi apparecchi (1 luglio 2017) in numero massimo pari al 55 per cento degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS collegati alla propria rete telematica alla data del 1 settembre 2015 ad un costo di 2.500 euro ciascuno pagabili in tre rate annuali di pari importo; ii) alla scadenza delle attuali concessioni potranno utilizzare i predetti nulla osta solo i concessionari della rete telematica aggiudicatari della nuova procedura di selezione, nonché, secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge, eventuali nuovi concessionari.
1-ter. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decorrenza 16 gennaio 2016, incrementa il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di 500 euro, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2011, all’8 per cento dell’eccedenza a decorrere dal 16 gennaio 2016 ed incrementa il prelievo sulle vincite del gioco del lotto e dei giochi ad esso collegati e complementari all’8 per cento delle vincite a decorrere dal 1 gennaio 2017.
48. 27. Abrignani.

 

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
b) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;
c) dopo il comma 532, aggiungere i seguenti:
532-bis. E vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitari a, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.
532-ter. La violazione del divieto di cui al comma 8-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500,000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
532-quater. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 8-ter sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
532-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all’attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal comma 8-ter».
48. 48. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 20 per cento.
48. 34. Rampelli, Giorgia Meloni.

 

Al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 17 per cento.
48. 35. Rampelli, Giorgia Meloni.

 

Al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento e aggiungere, in fine, il seguente periodo: il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi.
48. 71. Formisano.

 

Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 524, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme restituite in vincita, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 72 per cento e non superiore al 78 per cento delle somme giocate»,
2. Al comma 525, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale minima e massima della raccolta è comunque contenuta tra l’85 per cento e il 90 per cento».
*48. 1. Gigli.

 

Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 524, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme restituite in vincita, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 72 per cento e non superiore al 78 per cento delle somme giocate»,
2. Al comma 525, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale minima e massima della raccolta è comunque contenuta tra l’85 per cento e il 90 per cento».
*48. 15. Sammarco.

 

Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 524, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme restituite in vincita, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 72 per cento e non superiore al 78 per cento delle somme giocate»,
2. Al comma 525, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale minima e massima della raccolta è comunque contenuta tra l’85 per cento e il 90 per cento».
48. 68. Valiante, Ginoble, Fusilli, Gullo.

 

Al comma 524, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A decorrere dal 1o gennaio 2016, la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successiva modificazione, è fissata in misura non inferiore al 71 per cento.   L’articolo 1 comma 649, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è abrogato.
Al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite, un punto percentuale della raccolta è riconosciuta al proprietario dell’apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successiva modificazione.
48. 33. Moretto.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 10 per cento e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi.
48. 72. Formisano.

 

Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 7 per cento.
*48. 36. Rampelli, Giorgia Meloni.

 

Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 7 per cento.
*48. 45. Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 6 per cento.
48. 37. Rampelli, Giorgia Meloni.

Dopo il comma 525, inserire i seguenti:
525-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l’anno 2016. A tal fine, può essere disposto anche l’ulteriore incremento – entro il limite dell’1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato ai sensi dei commi 524 e 525.
525-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 525-bis, accertate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del ministero dell’economia e delle finanze, che verifica l’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
48. 56. Luigi Di Maio, Lombardi, Nuti, Nesci, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D’Ambrosio, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Dopo il comma 525, inserire il seguente:
525-bis. All’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel secondo periodo le parole: «Entro il 30 novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2017» e dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «In considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d’Italia, a decorrere dall’anno 2016, qualora l’ammontare dei proventi di gioco annuali di cui al primo periodo relativo all’anno precedente sia inferiore a 130 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all’euro del medesimo anno precedente sia inferiore al valore soglia di 1,41252, è attribuito al Comune un contributo, fino all’importo massimo di 16 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi annuali determinato in base al valore soglia e il controvalore in franchi svizzeri degli stessi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all’euro del medesimo anno precedente». All’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1. Dopo le parole: «dello stesso comune», aggiungere le seguenti: «o da attività lavorative svolte direttamente in Svizzera» e al comma 3-bis, sostituire l’importo: «6.700 euro» con: «7.500 euro». Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: –16.000.000;
2017: –16.000.000;
2018: –16.000.000.
48. 30. Braga, Guerra. inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525-bis. Le concessioni relative l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) a f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, nonché le attività di gioco regolate dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sospese a decorrere dall’1o gennaio 2016 per la durata di cinque anni.

Conseguentemente, i commi 531 e 533 sono soppressi.
48. 46. Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525-bis: Nella misura di 100 milioni di euro in ragione d’anno, maggior gettito derivante dall’aumento del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) stabilito per l’anno di riferimento rispetto all’anno 2015, è ridistribuito ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d’azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell’istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.
48. 12. Pagano.

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
Il maggior gettito derivante dall’aumento del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) stabilito per l’anno di riferimento rispetto all’anno 2015, è ridistribuito ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d’azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell’istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.
*48. 6. Alberto Giorgetti.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
Il maggior gettito derivante dall’aumento del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) stabilito per l’anno di riferimento rispetto all’anno 2015, è ridistribuito ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d’azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell’istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.
*48. 61. Massa.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
Una quota pari all’1 per cento del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) è ridistribuita ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d’azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell’istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.
48. 8. Alberto Giorgetti. inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
Una quota pari allo 0,2 per cento del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) è ridistribuita ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d’azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell’istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.
48. 9. Alberto Giorgetti. inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
Una quota del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), pari a 250 milioni di euro è ridistribuita annualmente ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d’azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell’istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.
*48. 7. Alberto Giorgetti. inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
Una quota del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), pari a 250 milioni di euro è ridistribuita annualmente ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d’azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell’istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.
*48. 60. Massa.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525.bis L ’articolo 1, comma 649, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che la ripartizione da parte dei concessionari delle somme residue disponibili per aggi e compensi degli altri soggetti che operano su loro incarico nella gestione e raccolta del gioco con apparecchi da intrattenimento, compresi i produttori di sistemi di gioco contrattualizzati per dette attività, avviene al netto di quanto dovuto ai sensi della lettera b) del medesimo comma e mediante rideterminazione degli stessi aggi e compensi in misura proporzionale alle competenze dovute agli operatori medesimi in forza di tali contratti al momento di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. I concessionari hanno diritto di rivalsa sui soggetti con essi contrattualizzati per le somme eventualmente anticipate antecedentemente all’avvenuta rideterminazione.
48. 64. Palese, Pisicchio.

 

Dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
525-bis. L’articolo 1, comma 649, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la ripartizione da parte dei concessionari delle somme residue disponibili per aggi e compensi degli altri soggetti che operano su loro incarico nella gestione e raccolta del gioco con apparecchi da intrattenimento, partecipando alla ripartizione dell’importo residuo, avviene al netto di quanto dovuto ai sensi della lettera b) del medesimo comma e mediante rideterminazione degli stessi aggi e compensi in misura proporzionale alle competenze dovute agli operatori medesimi in forza di tali contratti al momento di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. I concessionari hanno diritto di rivalsa sui soggetti con essi contrattualizzati per le somme eventualmente anticipate antecedentemente all’avvenuta rideterminazione.
48. 21. Librandi.

 

Dopo il comma 525, inserire i seguenti:
252-bis. All’articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «può essere ricusata» inserire le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,».
252-ter. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 641, sostituire le parole: «168,00» con le seguenti: «170,00».
48. 84. Plangger, Galperti, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre. Inammissibile

 

Sopprimere il comma 526.
*48. 73. Formisano.

 

Sopprimere il comma 526.
*48. 38. Rampelli, Giorgia Meloni.

 

Sopprimere il comma 526.
*48. 44. Paglia, Marcon, Melilla.

 

Dopo il comma 526, aggiungere il seguente:
526-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro per cento delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
48. 49. Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D’Incà, Sorial.

 

Sopprimere i commi 527, 528, 529 e 530.
48. 2. Misiani.

 

Sopprimere il comma 527.
48. 50. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Al comma 527, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
48. 74. Formisano.

 

Dopo il comma 528 aggiungere il seguente:
535-bis. (Divieto di propaganda pubblicitaria) Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente: È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro, li committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 100.000 a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile. I commi 4-bis, 6 e 7 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati. La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dal 1o gennaio 2016.
48. 42. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

 

Dopo il comma 528, aggiungere il seguente:
535-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
48. 82. Formisano.

 

Dopo il comma 528 è aggiunto il seguente:
528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
48. 47. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Dopo il comma 528 aggiungere il seguente:
528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.
La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, compia 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*48. 43. Zaccagnini, Paglia, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D’Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

 

Dopo il comma 528 aggiungere il seguente:
528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.
La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, compia 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*48. 51. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Dopo il comma 528 aggiungere il seguente:
528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.
La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, compia 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*48. 65. Basso, Ginato, Beni, Patriarca, Senaldi, Rubinato, Tidei, Peluffo, Ascani, Arlotti, Giacobbe, Paola Bragantini, Carnevali, Grassi, Preziosi, Baruffi, Cuperlo, Casati, Cenni, Capone, Fossati, Tullo, Boccadutri, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Amato, Carocci.

 

Al comma 529, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti 40 per cento.
48. 75. Formisano.

 

Al comma 531 sostituire le parole: tutte le concessioni con le seguenti: un numero di concessioni pari alla metà delle concessioni in scadenza di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
48. 10. Saltamartini.

 

Al comma 531, lettera a), sostituire le parole: nove anni, con le seguenti: cinque anni; le parole: 10.000 diritti, con le seguenti: 5.000 diritti; le parole: 5.000 diritti, con le seguenti: 2.000 diritti; le parole: 1.000 diritti, con le seguenti: 500 diritti.
48. 76. Formisano.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Al comma 531, lettera b) sostituire le parole: 32.000 con le seguenti: 35.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti: per ciascun punto di vendita assegnato, euro 3.000 sono destinati a premi a traguardo delle corse ippiche;
48. 14. Guidesi.

 

Al comma 531, lettera b) sostituire la parola: 32.000 con la seguente: 35.000.
48. 54. L’Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Al comma 531, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell’Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.
*48. 3. D’Alessandro, Faenzi, Mottola, Francesco Saverio Romano.

 

Al comma 531, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell’Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.
*48. 40. Francesco Saverio Romano, Abrignani, D’Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.

 

Dopo il comma 531, aggiungere il seguente:
531-bis. All’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell’Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
1-ter. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto, per ognuno di tali giochi»;
b) il comma 7 è soppresso.
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

7-bis. I redditi di cui al comma 1-bis dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, corrisposti a soggetti residenti sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta prevista sulle vincite di cui al quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7-ter. Sugli importi delle transazioni verso il beneficiario residente, riconducibili ai redditi di cui al comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di imposta con la stessa aliquota della ritenuta prevista sulle vincite erogate dalle case da gioco autorizzate in Italia, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Con decreto del Ministro delle Finanze sono individuati i criteri per l’applicazione di tale ritenuta. Sugli importi delle transazioni verso il beneficiario residente, erogate da case da gioco non riconducibili ai redditi di cui al comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Con decreto del Ministro delle Finanze saranno individuati i criteri per l’applicazione di tale ritenuta. La ritenuta così applicata si computa in diminuzione dall’imposta dovuta, ai sensi del comma 1 dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
48. 24. Rabino, Librandi.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Al comma 532, dopo le parole: stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli inserire i seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari competenti.
48. 67. Basso, Ginato, Beni, Tidei, Patriarca, Ascani, Arlotti, Senaldi, Giacobbe, Rubinato, Preziosi, Baruffi, Fossati, Cenni, Tullo, Boccadutri, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Cuperlo, Carnevali, Amato, Paola Bragantini, Carocci, Miotto, Marchi.

 

Dopo il comma 532, aggiungere i seguenti:
532-bis. All’articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – le sanzioni previste dal comma 1, lettera o) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.
532-ter. All’onere derivante dal comma 532-bis pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
532-quater. Le norme di cui al comma 532-bis si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell’entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d’ufficio da parte dell’autorità competente.
48. 55. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

 

Dopo il comma 532, inserire il seguente:
532-bis: A decorrere dal 1 ottobre 2016, tutti i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco lecito, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, devono essere effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l’identificazione del disponente e del beneficiario.
Con il decreto di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono disposte le modalità per attuazione del precedente periodo, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni, e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
48. 66. Basso, Beni, Tidei, Ascani, Arlotti, Senaldi, Giacobbe, Rubinato, Preziosi, Baruffi, Tullo, Boccadutri, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Grassi, Cuperlo, Carnevali, Amato, Paola Bragantini, Carocci, Miotto.

 

Sopprimere i commi 533 e 534.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 97.500.000 euro annui per ciascuno per l’anno 2016.
48. 53. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Al comma 533, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:
al punto 1 la parola: «210» è sostituita dalla parola: «240».
Al punto 4 la parola: «euro 5.000» è sostituita dalla parola: «3.500», la parola: «euro 2.500» è sostituita dalla parola: «1.750».
Al punto 4 sopprimere il periodo: «fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79 della legge 13 dicembre 2010, n. 229 e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga».

Dopo il punto 6 aggiungere il seguente:
6-bis) Dopo la lettera d-bis inserire la seguente: «d-ter) fissazione del limite massimo del 10 per cento delle concessioni messe in gara alle quali può concorrere il medesimo soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., ovvero anche quale membro di un consorzio di un raggruppamento temporaneo di imprese».

Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018.
48. 93. Dellai.

 

Al comma 533, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 210 concessioni con le seguenti: 100 concessioni.
48. 77. Formisano.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Al comma 533, lettera a), numero 2), sostituire le parole: euro 350.000 con le seguenti: euro 400.000.
48. 79. Formisano.

 

Al comma 533. lettera a), numero 3), sostituire le parole: nove anni, non rinnovabile con le seguenti: sei anni non rinnovabile.
48. 78. Formisano.

 

Al comma 533, lettera a), numero 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera a) del presente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale.
48. 52. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Al comma 533, lettera a), numero 6, capoverso lettera d-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell’Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.
48. 28. Sammarco.

 

Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
533-bis. All’articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.
533-ter. All’onere derivante dal comma 533-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
533-quater. Le norme di cui al comma 533-ter si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell’entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d’ufficio da parte dell’autorità competente.
48. 85. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

 

Al comma 534, le parole: 120 concessioni sono sostituite dalle seguenti: 50 concessioni.
48. 80. Formisano.   inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Al comma 534, sostituire le parole: di 120 concessioni con le seguenti: di 90 concessioni.
48. 81. Formisano.   inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 534, inserire il seguente:
534-bis 1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 tutti i giochi a distanza, incluse le scommesse sportive a quota fissa, anche ippiche, le scommesse con interazione a distanza tra i giocatori, ed il poker a torneo a distanza, sono sottoposti ad imposta mediante un prelievo erariale unico.
2. Presupposto dell’imposta è la raccolta delle scommesse sportive a quota fissa, anche ippiche, incluse quelle con interazione a distanza tra i giocatori, nonché dei giochi a distanza di cui al comma 1. La base imponibile è costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Soggetto passivo dell’imposta è il concessionario della raccolta delle scommesse sportive a quota fissa, anche ippiche, incluse quelle con interazione a distanza tra i giocatori, nonché i giochi a distanza di cui al comma 1.
3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
4. La misura massima del prelievo erariale unico, relativamente a tali tipologie di giochi, è pari al 20 per cento.
5. Le entrate derivanti dall’introduzione dell’imposta di cui al comma 2, sono previste in una quantità non inferiore a quelle dell’anno precedente.
6. Qualora non si realizzino le entrate di cui al comma 5, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l’aumento dell’aliquota d’imposta di cui al comma 4 in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di entrate.
7. Le scommesse sportive a quota fissa, anche ippiche, incluse quelle con interazione a distanza tra i giocatori, nonché i giochi a distanza di cui al comma 1 sono soggetti esclusivamente al prelievo di cui ai commi dalla 4 del presente articolo.
48. 18. Piccone.

 

Dopo il comma 534, aggiungere i seguenti:
534-bis. A partire dal 1o gennaio 2016, il prelievo sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli ha stabilito nella misura dell’8 per cento del movimento netto, in analogia alle previsioni dell’articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
a) Superiore a 100 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
b) Superiore a 130 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
c) Superiore a 180 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

534-ter. Il prelievo di cui al comma 534-bis è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse “nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.
534-quater. Ferma la disposizione di cui al comma 534-ter, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 534-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.
534-quinquies. Ferma la disposizione di cui al comma 534-bis, il settore ippico viene dotato di un fondo annuale di dotazione costituito dalle seguenti risorse:
a) quota della raccolta su eventi a base ippica di pertinenza del settore a norma delle leggi e regolamenti vigenti;
b) proventi derivanti dalla cessione di diritti televisivi, internet, mobile, audio, video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicola;
c) quota del gettito derivante da scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche;
d) quota del gettito derivante dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata all’interno degli ippodromi;
f) fino all’anno 2018 compreso e comunque fino all’attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, in previsione che le risorse scaturenti dalle voci previste al comma 4 non possano essere sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni del comparto ippico, le stesse verranno integrare fino a un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita in denaro.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2016.
48. 20. Pagano.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:
534-bis. Al fine del rilancio dell’attività della complessiva filiera ippica italiana, è attribuito un contributo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018, in attesa della riorganizzazione della Lega ippica italiana e delle disposizioni legislative e regolamentari relative al suo funzionamento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto per la concessione prevista dal medesimo comma.

Conseguentemente, al comma 369 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: «134,340» è sostituita da: «124,340», la parola: «142,610» è sostituita da: «132,610» e la parola: «139,610» è sostituita da: «129,610».
*48. 41. Faenzi, Abrignani, D’Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

 

Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:
534-bis. Al fine del rilancio dell’attività della complessiva filiera ippica italiana, è attribuito un contributo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018, in attesa della riorganizzazione della Lega ippica italiana e delle disposizioni legislative e regolamentari relative al suo funzionamento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto per la concessione prevista dal medesimo comma.

Conseguentemente, al comma 369 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: «134,340» è sostituita da: «124,340», la parola: «142,610» è sostituita da: «132,610» e la parola: «139,610» è sostituita da: «129,610».
*48. 83. Faenzi.

 

Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:
534-bis. Al comma 1020, primo periodo, dell’articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «2,4 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4,8 per cento». Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del precedente periodo, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020, articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e del comma 9-bis dell’articolo 19, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato “Fondo per l’attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga” e finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente comma, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l’assegnazione delle risorse al predetto Fondo.
*48. 57. Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell’Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D’Incà, Sorial.

 

Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:
534-bis. Al comma 1020, primo periodo, dell’articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «2,4 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4,8 per cento». Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del precedente periodo, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020, articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e del comma 9-bis dell’articolo 19, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato “Fondo per l’attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga” e finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente comma, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l’assegnazione delle risorse al predetto Fondo.
*48. 86. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

 

Dopo il comma 535 aggiungere il seguente:
535-bis. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:
646. L’offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici, anche se collegati alla rete internet, è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo o locale aperto al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchi e comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un’aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio.

647. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario di cui al comma 646 che precede lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’apparecchio;
648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell’esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell’imposta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 689/1981. L’apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l’asporto da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all’Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell’esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell’apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla sospensione cautelare obbligatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.
648-bis. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia accertato l’esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l’impiego di apparecchi certificati per il gioco senza vincita in denaro.
648-ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 646,647,648 e 648-bis si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato.
48. 25. Abrignani.

 

Dopo il comma 535, inserire il seguente:
535-bis. All’articolo 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell’11 per cento»;
b) alla fine del periodo, inserire il seguente: «A far data dal 1o gennaio 2017 la percentuale di cui al periodo precedente è fissata nella misura del 12 per cento.».

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2016 e a 300 milioni a decorrere dall’anno 2017.
*48. 11. Pagano. Inammissibile

 

Dopo il comma 535, inserire il seguente:
535-bis. All’articolo 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell’11 per cento»;
b) alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: «A far data dal 1o gennaio 2017 la percentuale di cui al periodo precedente è fissata nella misura del 12 per cento.».
*48. 5. Alberto Giorgetti.  Inammissibile

 

Dopo il comma 535, inserire il seguente:
535-bis. All’articolo 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell’11 per cento»;
b) alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: «A far data dal 1o gennaio 2017 la percentuale di cui al periodo precedente è fissata nella misura del 12 per cento.».
*48. 62. Massa. Inammissibile

 

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
535-bis. All’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: «nell’anno» inserire le seguenti: «ovvero riscossi con modalità telematiche,»;
b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Conseguentemente, nell’elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell’articolo 1, comma 333, apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma     2016     2017     2018 e successivi
RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge     RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge     RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità     41.186     0     62.400     0     68.800     0

**48. 4. Alberto Giorgetti. Inammissibile

 

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
535-bis. All’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: «nell’anno» inserire le seguenti: «ovvero riscossi con modalità telematiche,»;
b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Conseguentemente, nell’elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell’articolo 1, comma 333, apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma     2016     2017     2018 e successivi
RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge     RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge     RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità     41.186     0     62.400     0     68.800     0

**48. 13. Pagano. Inammissibile

 

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
535-bis. All’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: «nell’anno» inserire le seguenti: «ovvero riscossi con modalità telematiche,»;
b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Conseguentemente, nell’elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell’articolo 1, comma 333, apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:
Programma     2016     2017     2018 e successivi
RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge     RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge     RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità     41.186     0     62.400     0     68.800     0

**48. 63. Massa. Inammissibile

 

Dopo il comma 535 aggiungere il seguente:
535-bis All’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nell’anno» aggiungere le seguenti: «ovvero riscossi con modalità telematiche, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),»;
b) la lettera b) del comma 2 è soppressati.

Conseguentemente, nell’elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell’articolo 1, comma 333, apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati ai punti 1.1 e 1.3 con i seguenti:
Programma     2016     2017     2018 e successivi
RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge     RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge     RIDUZIONI     di cui predeterminate per legge
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità     51.186     0     72.400     0     78.800     0
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali     20.000     0     20.000     0     20.000     0

48. 58. Massa.

 

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
535-bis. Al comma 133 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il secondo periodo.
48. 16. Binetti.

 

Dopo il comma 535 aggiungere il seguente:
535-bis. Al comma 133 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sostituire il secondo periodo col seguente:
Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata a progetti sperimentali nel campo del recupero delle dipendenze in particolare delle dipendenze «sine materia», ivi compresa la ludopatia, nonché all’adozione di una campagna di comunicazione pubblica televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online.
48. 17. Binetti.

 

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
535-bis. Al fine di garantire l’efficiente gestione delle risorse pubbliche, si provvede con i decreti di cui ai commi 535-ter e 535-quater al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, tenuto conto dello stato di crisi organizzativa e finanziaria del relativo comparto.
535-ter. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2016, sono dettate le disposizioni per il riordino della disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all’erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse.
535-quater. Con regolamento, adottato con del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2016, sono fissate le modalità di istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 535-quinques. Alla Lega ippica si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti dal regolamento di cui al primo periodo.
535-quinquies. Le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dell’articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono assegnate, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 535-quater, alla Lega. Gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica sono rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 535-quater, prevedendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e al 80 per cento nel quarto anno. A decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provvede, oltre che con le risorse di cui al primo periodo, con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.
48. 31. Lattuca, Oliverio, Sani.

 

Dopo il comma 535, inserire il seguente:
535-bis. Le risorse destinate alle spese connesse alla gestione, alla vigilanza e al controllo del settore ippico, nonchè quelle destinate agli interventi relativi allo sviluppo dei medesimo settore sono incrementate, per l’anno 2016, di un importo pari ai crediti vantati dallo stesso Mipaaf derivanti dalla gestione dell’ex-ASSI e dai crediti maturati nella gestione corrente, valutati in 10 milioni di euro. Le somme eventualmente incassate oltre l’esercizio 2016 saranno pagate agli aventi diritto nell’anno d’incasso.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2016: – 20.000.000
48. 32. Lattuca.

 

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
535-bis. A partire dal 1 gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell’8 per cento del movimento netto.
In analogia alle previsioni dell’articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
a) Superiore a 200 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
b) Superiore a 400 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
c) Superiore a 800 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

Il prelievo lordo di cui al comma 12-bis al netto dell’imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.
Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del MIPAAF, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari Stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.
48. 88. Russo, Oliverio.

 

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
535-bis. A partire dal 1 gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell’8 per cento del movimento netto.
In analogia alle previsioni dell’articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
a) Superiore a 200 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
b) Superiore a 400 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
c) Superiore a 800 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

Il prelievo lordo di cui al comma 12-bis al netto dell’imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.
Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali , accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del MIPAAF, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari Stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.
48. 90. Russo.

 

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 il prelievo per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura del 45 per cento della differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
a) Superiore a 100 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 35 per cento;
b) Superiore a 130 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 25 per cento;
c) Superiore a 180 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 20 per cento.

535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma 1 è destinato, al netto dell’imposta unica, per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.
535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.
48. 91. Russo, Oliverio.

 

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 il prelievo per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura dell’8 per cento del movimento netto, in analogia alla previsione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
a) Superiore a 100 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
b) Superiore a 130 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
c) Superiore a 180 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma 1 è destinato per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.
535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.
48. 92. Russo, Oliverio.

 

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
535-bis A partire dal 1o gennaio 2016, il prelievo sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura dell’8 per cento del movimento netto, in analogia alle previsioni dell’articolo 1. comma 1, lettera b) numero 3) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommessi sia:
a) superiore a 100 milioni di euro, aliquota è stabilita nella misura del 6,5 percento;
b) superiore a 130 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
c) superiore a 180 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

Il prelievo è destinato per il 65 per cento al finanziamenti dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale. Ferma la disposizione di cui al periodo precedente i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al primo periodo accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.
48. 29. Piccone.

 

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016, il prelievo sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura dell’8 per cento del movimento netto, in analogia alle previsioni dell’articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
a) Superiore a 100 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
b) Superiore a 130 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
c. Superiore a 180 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

535-ter. Il prelievo di cui al comma 535-bis è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.
535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma 535-ter, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.
535-quinquies. Ferma la disposizione di cui al comma 535-bis, il settore ippico viene dotato di un fondo annuale di dotazione costituito dalle seguenti risorse:
a) quota della raccolta su eventi a base ippica di pertinenza del settore a norma delle leggi e regolamenti vigenti;
b) proventi derivanti dalla cessione di diritti televisivi, internet, mobile, audio, video, relativi alle immagine ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate;
c) quota del gettito derivante da scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche;
d) quota del gettito derivante dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata all’interno degli ippodromi;
e) fino all’anno 2018 compreso e comunque fino all’attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, in previsione che le risorse scaturenti dalle voci previste alle lettere precedenti non possano essere sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni del comparto ippico, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3,5 per cento della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita in denaro.
48. 39. Abrignani.  inammissibile per copertura finanziaria carente o inidonea

 

Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
535-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2016 tutti i giochi a distanza, incluse le scommesse sportive a quota fissa, anche ippiche, le scommesse con interazione a distanza tra i giocatori, ed il poker a torneo a distanza, sono sottoposti ad imposta esclusivamente mediante un prelievo erariale unico.
2. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
3. La misura massima del prelievo erariale unico, relativamente a tali tipologie di giochi, è pari al 20 per cento.
4. Qualora non si realizzino entrate in misura almeno pari a quelle verificatesi nell’ultimo anno d’imposta anteriore all’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l’aumento dell’aliquota d’imposta di cui al comma 3 in misura tale da assicurare, per ciascun anno di imposta, il conseguimento del predetto ammontare di entrate.
48. 59. Parrini.

 

Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo viene stabilito nella misura del 40 per cento della differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte.
535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma 1 è destinato, al netto dell’imposta unica, per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.
355-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.
48. 89. Russo, Oliverio.

 

Dopo il comma 535 inserire il seguente:
535-bis. A decorrere dall’anno 2016 è istituita un’imposta pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo di cui all’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori del mercato dell’intera filiera pubblicitaria, quali gli inserzionisti, come emittenti radiotelevisive e la stampa quotidiana e periodica, i concessionari della raccolta pubblicitaria, e tutti quei soggetti che esercitano l’attività di intermediazione sulla pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, su tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma, garantendo l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Le risorse rinvenienti dall’attuazione del presente comma sono assegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui al precedente comma 208.
48. 87. Michele Bordo, Marcon, Fassina, Melilla, Ricciatti.

 

 

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