26 Aprile 2024 - 07:20

Puglia. Tar, scommesse e distanze: “Il Questore tenga conto delle nuove disposizioni adottate nel 2019”

Nel giugno 2019, il Consiglio regionale pugliese ha ridotto le distanze minime dai luoghi sensibili andando a modificare la legge Regionale n. 43/2013. Alla luce di questa modifica il Tasr

08 Maggio 2020

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Nel giugno 2019, il Consiglio regionale pugliese ha ridotto le distanze minime dai luoghi sensibili andando a modificare la legge Regionale n. 43/2013.

Alla luce di questa modifica il Tasr Puglia, sezione di Lecce ha oggi accolto il ricorso di un internet point che realizzava come attività la raccolta scommesse per conto di Goldbet e al quale il Questore aveva revocato la licenza.

Ha spiegato il Tribunale amministrativo regionale Puglia:

“A seguito delle modifiche introdotte all’art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 – con l’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge Regionale Pugliese 17 giugno 2019 n. 21, (secondo cui “ Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”) sono state, da un lato, ridotte le distanze minime dai luoghi sensibili e, dall’altro, sono state fatte salve le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore della stessa.

Dette modifiche hanno, quindi, comportato di fatto un mutamento della situazione di diritto e di fatto esistente al momento della revoca della licenza di p.s. – non prevedibile ex ante – così rendendo compatibile l’attività del ricorrente sia con la normativa nelle more intervenuta, sia con la cura dell’interesse pubblico concreto ed attuale di tutela della pubblica sicurezza”.

 

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