28 Aprile 2024 - 14:28

Prato. Il Tar accoglie il ricorso di un centro scommesse contro il comune “sulla nuova collocazione degli spazi gioco”

Il Tar Toscana ha accolto il ricorso del gestore di una società che gestisce la raccolta scommesse contro il Comune e la Questura di Prato e  sospende del provvedimento 10

19 Gennaio 2017

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Il Tar Toscana ha accolto il ricorso del gestore di una società che gestisce la raccolta scommesse contro il Comune e la Questura di Prato e  sospende del provvedimento 10 gennaio 2017 (P.G. n. 3957/17) a firma del Dirigente del Servizio Governo del Territorio del Comune di Prato, con il quale si dispone “il divieto di prosecuzione immediato dell’attività di raccolta scommesse / commercializzazione dei giochi pubblici di cui alla licenza questorile ex art. 88 TULPS. Il Tar ha deciso anche l’annullamento  “di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la licenza rilasciata dal Questore della Provincia di Prato in data 2 agosto 2016 nella parte in cui fa salve le limitazioni ‘inerenti la nuova collocazione di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro’ previste dalla L.R. Toscana n. 57/2013, così come modificata dalla L.R. Toscana n. 85/2014, e nella parte in cui stabilisce che venga data comunicazione al Comune di Prato ‘ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco contenute nella sopra richiamata Legge Regionale Toscana”.

Secondo il Tribunale Ammiistrativo: “con il provvedimento impugnato è stato disposto il divieto di prosecuzione immediato dell’attività di raccolta scommesse/commercializzazione dei giochi pubblici, di cui alla licenza rilasciata dal Questore ex a. 88 T.u.l.p.s.. Inoltre è stato ritenuto che solo la misura cautelare provvisoria richiesta sia idonea ad impedire gli effetti lesivi derivanti ai ricorrenti dall’immediata esecuzione del provvedimento impugnato; Ritenuto altresì che, nel breve lasso di tempo intercorrente sino alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, non sia configurabile con altrettanta immediatezza alcun pregiudizio per l’interesse pubblico tutelato; Ritenuto pertanto, nella necessaria comparazione degli opposti interessi coinvolti, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare provvisoria”.

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