26 Aprile 2024 - 02:54

Piemonte e la legge contro le slot e l’amusment: Palazzo Chigi decide di non impugnarla

Ieri, alle ore 18.25 a Palazzo Chigi, si è riunito il Consiglio dei Ministri sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Per l’occasione, il CDM, su proposta del

21 Giugno 2016

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Ieri, alle ore 18.25 a Palazzo Chigi, si è riunito il Consiglio dei Ministri sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Per l’occasione, il CDM, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa, ha esaminato diciassette leggi delle Regioni, tra cui anche la Legge della Regione Piemonte n. 9 del 02/05/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” sulla quale si è deliberata la non impugnativa.

 

La legge piemontese, licenziata all’unanimità dal Consiglio regionale del 26 aprile prevede:

Interventi di prevenzione e contrasto del Gap- Il Consiglio regionale approva il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

  1. a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare: 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; 3) ad informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “Slot no grazie” di cui all’articolo 4, comma 2;
  2. b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;
  3. c) la previsione, tramite l’estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
  4. d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d’interesse;
  5. e) l’attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;
  6. f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

 

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale “Slot no grazie” rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa “Slot no grazie”.

 

La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l’assenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione di tali apparecchi.

 

 

Divieti, limiti orari e distanze – E’ vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

  1. a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  2. b) centri di formazione per giovani e adulti;
  3. c) luoghi di culto;
  4. d) impianti sportivi;
  5. e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
  6. f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
  7. g) istituti di credito e sportelli bancomat;
  8. h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
  9. i) movicentro e stazioni ferroviarie.

I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

I comuni dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

 

E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931.

 

SANZIONI –  La violazione delle disposizioni dell’articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all’articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

La violazione del divieto di cui all’articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.

PressGiochi