17 Maggio 2024 - 13:30

Pdl sul gioco della Regione Veneto assegnato alle Comm. Finanze e Affari sociali della Camera

Assegnata alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali) il progetto di legge del Consiglio regionale del Veneto recante: «Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo e per la

22 Ottobre 2018

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Assegnata alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali) il progetto di legge del Consiglio regionale del Veneto recante: «Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo e per la prevenzione della diffusione del rischio legato al gioco d’azzardo nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia».

Verrano sentiti per parere in via consultiva anche le: Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X e XIV.

 

 

La proposta di legge, composta da otto articoli, intende regola-mentare e disciplinare il gioco d’azzardo vietandone determinate fat-tispecie e considerando lo stesso quando da semplice si trasforma in patologico e quindi diventa un fenomeno clinico, caratterizzato da elementi molto simili alle classiche forme di dipendenza, tanto che l’Organizzazione mondiale della sanità l’ha riconosciuto come patolo-gia. In particolare, con la presente proposta si sollecita il Parlamento a percorrere la via di una soluzione radicale del problema: si prevede, infatti, il divieto assoluto dei giochi con puntata di denaro, con l’unica eccezione dei giochi gestiti dallo Stato, compresi le lotterie nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, escluso il lotto istantaneo, qualificando come delitto le violazioni del divieto di tenuta del gioco d’azzardo. Viene, inoltre, affrontata anche la tematica della cura, della pre-venzione e del contrasto del gioco d’azzardo, dettandosi disposizioni in ordine alla definizione del gioco d’azzardo patologico (GAP), all’inse-rimento di tale patologia nei livelli essenziali di assistenza (LEA) a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali e al divieto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia telematiche.

 

L’articolo 1 definisce i giochi d’azzardo vietati – quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie – e precisa che il divieto si applica prescindendo dalla forma di somministrazione; non si applica invece ai giochi d’azzardo gestiti dallo Stato, compresi le lotterie, nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, fatta eccezione per il lotto istantaneo. Le ripercussioni finanziarie sul bilancio statale in termini di minore gettito sono quantificate e coperte dall’articolo 8.

 

L’articolo 2 inserisce nel codice penale l’articolo 643-bis (Esercizio di giochi d’azzardo), che commina sanzioni penali e connesse pene accessorie per l’esercizio di giochi d’azzardo vietati. In particolare, viene previsto che la pena sia aumentata fino al doppio qualora siano presenti minori o in caso di utilizzo di animali. In rapporto a questa nuova previsione va letta l’abrogazione, prevista dall’articolo succes-sivo, di cinque articoli del suddetto codice.

 

L’articolo 3 dispone l’abrogazione di cinque articoli del codice penale (dal 718 al 722), in connessione con quanto previsto dall’articolo 2 che, invece, inserisce un nuovo articolo che disciplina la fattispecie di reato in oggetto. Viene poi abrogato anche l’articolo 1, comma 525, della legge n. 266 del 2005, che definisce gli apparecchi idonei per il gioco d’azzardo.

 

L’articolo 4 detta le disposizioni applicative e transitorie necessarie al fine di consentire, in un determinato tempo (novanta giorni), la rimozione degli strumenti, attraverso i quali vengono somministrati i giochi d’azzardo vietati, e la cessazione delle attività connesse agli stessi. Tale articolo prevede, inoltre, che nello stesso termine di novanta giorni il Governo adotti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento con il quale si provvede all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la legge, disponendosi al contempo, qualora il suddetto regolamento non sia adottato nei termini, l’inapplicabilità di tutte le disposizioni normative incompatibili e la revoca delle licenze, delle autorizzazioni o dei titoli comunque denominati, rilasciati in base alle disposizioni espressa-mente abrogate e a quelle incompatibili sopra dette.

 

L’articolo 5 definisce il gioco d’azzardo patologico (GAP), altrimenti detto ludopatia, conformandosi alla definizione fornita dall’Organiz-zazione mondiale della sanità e specificando che si tratta di una patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincite in denaro, il cui comportamento può compromettere le relazioni personali, familiari, patrimoniali e lavorative, determinando, altresì, la perdita di controllo sul gioco, e conseguentemente inducendo la per-sona a ripetere condotte compulsive, assimilabili alle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, tali da arrecare grave deterioramento alla sua personalità.

 

L’articolo 6 prevede l’inserimento dei disturbi e delle complicanze derivanti dal GAP nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) a carico del Fondo sanitario nazionale, ora disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di inserire il GAP nell’ambito di applicazione dei LEA.

 

La norma ha conseguenze finanziarie sul Fondo sanitario nazio-nale e sul Fondo per le politiche sociali. L’articolo 7 vieta ogni forma di pubblicità, sia diretta che indiretta, per i giochi d’azzardo e introduce apposite sanzioni amministrative per i trasgressori. I proventi derivanti dall’applicazione di tali sanzioni, corrispon-denti a maggiori entrate per il bilancio statale, contribuiranno alle spese per la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo. L’articolo 8 quantifica le minori entrate per il bilancio statale e individua le fonti di copertura. Si precisa che tale articolo, originaria-mente non compreso nel testo licenziato per l’aula dalla commissione consiliare referente, è stato redatto dal relatore del provvedimento – che lo ha depositato sotto forma di emendamento aggiuntivo al testo – e approvato all’unanimità. Le stime relative al minor gettito fiscale, quantificato in 4,5 miliardi di euro, si basano sulle informazioni ricavabili dalla banca dati delle entrate tributarie alimentata dal Ministero dell’economia e delle fi-nanze (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/entrate_tributarie/). I dati di competenza relativi al 2012 parlano di complessivi 12 miliardi di euro tra proventi del lotto (al lordo delle vincite), proventi delle attività di gioco, di apparecchi e congegni di gioco (articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 326 del 2003), di lotterie istantanee.

 

Relativamente a queste ultime, il Ministero dell’economia e delle finanze precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le entrate tributarie sono al netto di quelle relative agli utili delle lotterie nazionali, delle lotterie istantanee e del bingo, che da allora vengono comprese tra le entrate extratributarie; analizzando l’intervallo temporale 2007-2012 i proventi delle suddette lotterie istantanee ammontano in media a 1,5 miliardi di euro. Nel periodo che parte dal 2007 per spingersi a tutto il 2015 i proventi correlati ad apparecchi e congegni di gioco ammontano in media a 3,5 miliardi di euro annui e pesano per più del 30 per cento sul totale (i proventi del lotto pesano per più del 50 per cento).

 

Analizzando i dati più recenti disponibili, aggiornati al primo quadrimestre 2016, è possibile appurare una tendenza alla crescita dei complessivi proventi in questione. La suddetta stima di minore gettito tributario, a decorrere dall’e-sercizio 2017, appare quindi prudenzialmente ragionevole. Nel breve termine la copertura finanziaria si rinviene riducendo, nel medesimo esercizio, la dotazione finanziaria dei programmi com-presi negli stati di previsione di alcuni Ministeri: relativamente al Ministero della difesa viene ridotta di 0,3 miliardi di euro l’autorizzazione di spesa del programma 5.2 (Appron-tamento e impiego delle forze terrestri) e di 0,1 miliardi di euro l’autorizzazione di spesa di ciascuno dei programmi 5.3 (Appronta-mento e impiego delle forze navali) e 5.4 (Approntamento e impiego delle forze aeree), afferenti alla missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio »; relativamente al Ministero dell’interno viene ridotta di 0,25 miliardi di euro l’autorizzazione di spesa del programma 2.2 (Attua-zione da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell’interno sul territorio), afferente alla mis-sione 2 « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio »; relativamente al Ministero dello sviluppo economico viene ridotta di 1,5 miliardi di euro l’autorizzazione di spesa del programma 11.5 (Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale e movimento cooperativo), affe-rente alla missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese »; relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze viene ridotta di 1,25 miliardi di euro l’autorizzazione di spesa del programma 33.1 (Fondi da assegnare) e di 1 miliardo di euro quella del Programma 33.2 (Fondi di riserva e speciali), entrambi afferenti alla missione 33 « Fondi da ripartire ». A regime, il minore gettito sarà compensato dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d’azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per i circa 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini esposti a rischio.

 

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