Non vi è alcuna normativa settoriale UE per i servizi di gioco d’azzardo. I servizi di gioco online si qualificano come servizi forniti per via elettronica se soddisfano le condizioni
Non vi è alcuna normativa settoriale UE per i servizi di gioco d’azzardo. I servizi di gioco online si qualificano come servizi forniti per via elettronica se soddisfano le condizioni dalla definizione di cui all’articolo 7 del del Regolamento sull’implementazione Iva.
A spiegarlo è stato Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli affari economici e monetari che rispondendo ad una interroazione parlamentare ha spiegato che “la Commissione si concentra sul gioco d’azzardo online vista il suo carattere transfrontaliero. La politica di gioco d’azzardo della Commissione è costruita attorno ad iniziative fondamentali stabilite nella sua Comunicazione 2012: la conformità dei quadri regolamentari nazionali con il diritto comunitario; il miglioramento della cooperazione amministrativa; tutela dei consumatori, dei minori e dei gruppi vulnerabili; prevenzione delle frodi e riciclaggio di denaro; salvaguardia dell’integrità dello sport e prevenzione delle partite truccate.
L’articolo 135 della direttiva sull’IVA – ha continuato Moscovici – prevede un’esenzione sulle “scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo, alle condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro”, lasciando molta discrezione agli Stati membri che possono a loro volta decidere se le attività di gioco d’azzardo sono esenti da IVA, a condizione che venga rispettato il principio di neutralità fiscale.
La crescente importanza dei canali online e mobile hanno portato molte giurisdizioni europee che regolare il betting con diversi gradi di successo. I modelli esistenti per la tassazione delle scommesse on-line non sono stati valutati dalla Commissione. Di conseguenza, la Commissione non è né in grado di suggerire una buona pratica né di commentare l’efficacia delle norme degli Stati membri nel tassare il gioco d’azzardo on-line”.
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