27 Aprile 2024 - 04:01

Modifiche retroattive ai contratti pubblicitari. Butti (FdI): “Questione complessa”

Ad intervenire sulla questione legata alla proposta fatta dal Ministro Di Maio di modificare retroattivamente rapporti contrattuali in essere, come avviene all’articolo 1, comma 2, per le proroghe dei contratti

20 Luglio 2018

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Ad intervenire sulla questione legata alla proposta fatta dal Ministro Di Maio di modificare retroattivamente rapporti contrattuali in essere, come avviene all’articolo 1, comma 2, per le proroghe dei contratti a tempo determinato e, parzialmente, all’articolo 9, comma 5, per i contratti di pubblicità dei giochi, è intervenuto ieri alla Camera Alessio Butti di Fratelli d’Italia giudicando la questione complessa.

 

 

Ad intervenire sulla questione, in Commissione Affari Costituzionali anche l’on. Federica Dieni del M5S che ha dichiarato: Per quanto riguarda la seconda questione posta nella seduta di ieri dal deputato Ceccanti, vale a dire la possibilità di modificare rapporti contrattuali in essere con le norme del decreto-legge, come avviene all’articolo 1, comma 2, per le proroghe dei contratti a tempo determinato e, parzialmente, all’articolo 9, comma 5, per i contratti di pubblicità dei giochi, occorre considerare, in primo luogo, la questione generale della retroattività delle norme. Come la Corte costituzionale ha ricordato nella sentenza n. 170 del 2013, un divieto esplicito di retroattività è previsto dalla Costituzione, all’articolo 25, solo per la materia penale. Per il resto le norme possono essere retroattive «purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare princìpi, diritti e beni di rilievo costituzionale» e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, come il principio generale di ragionevolezza. Con riferimento al tema specifico dell’impatto delle norme su rapporti contrattuali in essere, ricorda che la Corte di Cassazione ha affermato, nella sentenza n. 1689 del 2006, la necessità di distinguere, per quanto concerne i contratti di durata, il momento della stipulazione da quello della produzione degli effetti. Mentre la stipulazione rimane regolata dalla legge in vigore nel momento in cui è avvenuta, gli effetti che ne derivano sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento in cui essi si realizzano. Ulteriori approfondimenti al riguardo spettano, tuttavia, alle Pag. 40Commissioni di merito, così come compete alle Commissioni di merito la valutazione dello specifico tema degli effetti della norma transitoria in materia di proroga dei contratti a tempo determinato sui contratti collettivi in essere.
Per quanto concerne l’opportunità di utilizzare, per introdurre nell’ordinamento norme retroattive che incidono su contratti in essere, uno strumento peculiare come quello del decreto-legge, con il rischio di vedere queste norme, già entrate in vigore, modificate nel corso della conversione, provocando così l’effetto della successione di diverse discipline in un arco limitato di tempo, oltre a rilevare come tale valutazione spetti propriamente al Comitato per la legislazione, evidenzia come, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione sopra richiamate, non si possa escludere in astratto che ragioni di necessità e urgenza effettive per tutelare valori costituzionali rilevanti impongano di intervenire con lo strumento del decreto-legge su rapporti contrattuali in essere, né può essere ovviamente preclusa al Parlamento la possibilità di modificare tali norme. Al riguardo ritiene che diverse norme recate dal decreto – legge si pongano a tutela di principi costituzionali rilevanti, tra i quali richiama il generale principio di pari dignità sociale dei cittadini di cui all’articolo 3, nonché il principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni di cui all’articolo 35 (i quali rilevano per quanto attiene alle norme di contrasto al precariato recate dagli articoli da 1 a 4 del decreto – legge) e il principio di tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività sancito dall’articolo 32 (il quale rileva per quanto attiene alle norme di contrasto alle ludopatie recate dall’articolo 9 del decreto)”.

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