26 Aprile 2024 - 03:39

Minenna (ADM) al Parlamento: “Sui giochi previsioni di gettito irrealistiche da rivedere al ribasso”

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il blocco totale della raccolta del gioco pubblico che essa ha comportato nel periodo decorrente da marzo e fino alla fine di giugno ha profondamente

23 Dicembre 2020

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L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il blocco totale della raccolta del gioco pubblico che essa ha comportato nel periodo decorrente da marzo e fino alla fine di giugno ha profondamente impattato non solo sulle entrate erariali derivanti dal gioco ma anche sugli stessi bilanci dei concessionari di Stato con effetti ancora totalmente da individuare sul quadro economico complessivo e sullo stesso equilibrio delle concessioni.

Le previsioni di legge in materia di indizione delle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni – si legge nella memoria presentata alla Camera dei Deputati dal dg di ADM Marcello Minenna – in materia di scommesse, bingo, apparecchi da intrattenimento, gioco a distanza contenute nell’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono state, naturalmente, effettuate in un contesto economico-finanziario completamente diverso non più attuale e difficilmente sostenibile.

Ne deriva che le previsioni di gettito ivi contenute sono da considerarsi, allo stato, irrealistiche e da rivedere sostanzialmente al ribasso.

Al contempo, non sono state tuttora, in alcun modo risolte le criticità collegate alle leggi regionali in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia di apparecchi da intrattenimento, settore in cui è più forte la sensibilità dell’opinione pubblica e la necessità di una regolamentazione definitiva che riesca a contemperare i confliggenti interessi pubblici del contrasto al disturbo da gioco d’azzardo e al gioco illegale e dell’esercizio della raccolta del gioco pubblico. Tali motivazioni rendono improcrastinabile e necessario un intervento normativo di proroga del termine di scadenza di tutte le concessioni del gioco pubblico, nonché della indizione dei relativi bandi di gara.

ADM chiede quindi:

In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID- 19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di ventiquattro mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni, e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga, e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi.

Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. 4. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.”

 

 

Il comma 1 dell’emendamento proposto prevede la proroga di 24 mesi, decorrenti dalla rispettiva scadenza di tutte le concessioni per il gioco pubblico. Per le concessioni già in proroga, i 24 mesi decorrono dal 1 gennaio 2021. Il comma 2 specifica che la proroga è onerosa e prevede, pertanto, il pagamento di un corrispettivo, parametrato alla durata della proroga di 24 mesi. Tale corrispettivo è definito sulla base degli oneri corrisposti per la concessione originaria, inclusivi (qualora esistente) della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi. Per ogni concessione di gioco, pertanto, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si procederà ad una analisi delle rispettive convenzioni in essere individuando precisamente il corrispettivo da pagarsi da parte del concessionario. Il successivo comma 3 specifica che per le concessioni già in proroga sono confermati gli oneri concessori già determinati per legge per accedere alla proroga stessa. Si tratta, quindi, di una norma meramente confermativa dell’esistente. Nel caso, invece, della concessione per gli apparecchi da intrattenimento il provvedimento indica specificamente che il corrispettivo dovrà individuarsi sulla base dei diritti e dei corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi. La convenzione vigente per la concessione degli apparecchi da intrattenimento, infatti, non prevede alcun onere da corrispondere per la concessione originaria, nè alcun contributo iniziale di concessione o corresponsione dovuta ad altro titolo in sede di affidamento della concessione. In questo caso, quindi, si fa riferimento ai “diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi” e, in particolare, ai diritti e ai corrispettivi pagati dai concessionari per gli apparecchi AWP e per gli apparecchi VLT attualmente in esercizio e, quindi, oggetto di proroga. Il comma 4, infine, prevede che le gare debbano essere indette almeno 6 mesi prima del termine di scadenza delle singole concessioni e che le proroghe debbano essere assistite dalle necessarie garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali

 

 

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