Il DDL di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive all’esame delle Commissioni riunite del Senato autorizza la ratifica fatta a Magglingen i 18
Il DDL di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive all’esame delle Commissioni riunite del Senato autorizza la ratifica fatta a Magglingen i 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno alla Convenzione.
Il servizio Studi ne ripercorre gli elementi salienti relativi alla regolamentazione delle scommesse e dei giochi.
L’articolo 5 introduce nel d.lgs. n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’art. 23 della Convenzione.
La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda sui seguenti
principi:
All’ente sono applicabili le seguenti sanzioni:
In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.
La riforma prevede che:
Si ricorda che la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 231/2001, è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L’importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’art. 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno.
La previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dovrebbe indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati tali da consentire loro l’esenzione da responsabilità, ai sensi degli artt. 6 e seguenti del decreto legislativo).
Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (artt. 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (artt. da 15 a 28 della Convenzione).
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 della legge n. 401 del 1989 punisce la frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro (è una fattispecie di reato di natura delittuosa). Si tratta della condotta di chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». La stessa pena si applica al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Inoltre, il reato è aggravato se il risultato della competizione è influente ai fini di scommesse regolarmente esercitate.
L’art. 4 della legge n. 401/89 punisce invece l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando tanto fattispecie delittuose quanto contravvenzionali. La disposizione infatti prevede che:
Per i profili che necessitano invece di adeguamento, l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all’art. 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si ricorda, infatti, che l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.
L’articolo 4 dà invece attuazione all’art. 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l’inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2).
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