26 Aprile 2024 - 07:10

La legge di Bilancio approda in Senato: il commento del Servizio Studi in merito alle disposizioni sui giochi

Dopo l’ok della camera dei deputati la legge di Bilancio 2021 approda oggi al Senato accompagnata dai commenti e approfondimenti del servizio Studi. Relativamente ai commi 1130-1133 recanti Disposizioni in

29 Dicembre 2020

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Dopo l’ok della camera dei deputati la legge di Bilancio 2021 approda oggi al Senato accompagnata dai commenti e approfondimenti del servizio Studi.

Relativamente ai commi 1130-1133 recanti Disposizioni in materia di giochi si legge:

L’articolo 1, comma 1130, fissa un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Il comma 1131 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. I commi 1132 e 1133 specificano che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

Al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire il tendenziale allineamento temporale delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, l’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) proceda entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai criteri direttivi elencati dal medesimo comma. Tale termine, più volte modificato (da ultimo per effetto dell’articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019) è stato prorogato di sei mesi dall’articolo 69, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, fino al 31 marzo 2021.

Il comma 1130 in esame fissa un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.

Nella relazione illustrativa il Governo specifica che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni. Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.

Nell’ambito dei criteri direttivi ai quali l’ADM deve attenersi in vista dell’attribuzione delle concessioni, l’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge di stabilità 2014 prevede il versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.

Il comma 1131 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 (compreso) può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

Il comma 1132 specifica che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Ai sensi del comma 1133, la prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese. L’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

 

Relativamente alla Lotteria dei corrispettivi e cashback spostata ai commi 1095-1097 si legge che il testo reca modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Si modifica inoltre la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l’altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

Le lettere a) e b) del comma 1095 recano novelle, rispettivamente, ai commi 540 e 541 dell’art. 1, della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016) in materia di lotteria dei corrispettivi (o lotteria degli scontrini). Esse stabiliscono che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Ulteriore modifica al comma 540 chiarisce che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non “dell’Agenzia delle entrate”, come scritto nel testo vigente).

La modifica al comma 542 (di cui alla lettera c) del comma 1 in esame) stabilisce che il limite annuo dell’ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applichi a tutti i premi (e non solo ai “premi speciali”, destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti elettronici).

Il comma 1096 reca novella all’art. 18, comma 2, del D.L. n. 119/2018 (conv. dalla legge n. 136 del 2018). Tale art. 18 reca, tra l’altro, il rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria dei corrispettivi. Il comma 2 dell’art. 18 del DL n. 119 in parola istituisce un apposito fondo presso il MEF (con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021) per far fronte alle spese connesse alla lotteria. La novella in esame specifica che tali risorse siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come nel testo vigente, “all’attribuzione dei premi”.

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche alla disciplina della lotteria costituiscono una forma ulteriore di sostegno all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La novella al decreto-legge n. 119 del 2018 allinea la disciplina ivi prevista (applicabile anche al pagamento in contanti) alla nuova disciplina, che limita i premi ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici.

 

 

I commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima. Come detto, con le modifiche in esame, la lotteria viene destinata interamente a coloro che utilizzino strumenti elettronici di pagamento.

Si ricorda, infine, che il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Le modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con Det. 5 marzo 2020, n. 80217/RU, emanata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l’Agenzia delle entrate.

Si segnala infine che le iniziative relative alla lotteria dei corrispettivi e il cashback sono riconducibili al c.d piano Italia Cashless, recante le misure per ridurre dell’uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.

 

I commi 337 e 338, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, dispongono misure di semplificazione in materia di pensioni di cittadinanza e di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In base a tale disposizione, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Il comma 1125 modifica l’articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 stabilendo che la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma dispone inoltre che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell’Agenzia dogane e monopoli l’inibizione di siti web (articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).

Si ricorda che il sopra citato articolo 102 prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L’ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima.

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