19 Maggio 2024 - 01:44

La fornitura dei terminali da gioco non può fruire dell’esenzione Iva

Il regime di favore si riferisce esclusivamente alle attività di raccolta delle giocate ma non all’affitto degli apparecchi o ad altro accordo concernente l’assegnazione dei beni

04 Marzo 2021

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Sconta l’Iva ordinaria la locazione o altro contratto che trasferisce il possesso o la disponibilità delle apparecchiature di gioco. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 146 del 3 marzo 2021 alla società istante, secondo cui, invece, l’attività di fornitura dei terminali da gioco, potrebbe rientrare nell’esenzione dall’imposta, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 6) del decreto Iva.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 497, della legge n. 311/2004 prevede il regime di esenzione (articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto Iva) esclusivamente per la raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento. Anche la circolare n. 21/2005 ha chiarito, fra l’altro, che il regime di esenzione riservato alle attività di raccolta delle giocate, non si applica, in ogni caso, alla locazione o ai contratti che riguardano il trasferimento degli apparecchi da gioco. Tale precisazione, secondo l’Agenzia, può senz’altro valere anche per i terminali da gioco forniti dall’istante, che devono quindi scontare l’aliquota Iva ordinaria.

Né può fornire una diversa soluzione, a parere dell’Agenzia, la nota dell’Adm richiamata nell’interpello. Con tale nota, ad avviso della società istante, l’Agenzia delle dogane e monopoli voleva intendere che se le prestazioni rese dal produttore (società istante) al concessionario (società destinataria dei beni dell’istante) siano concretamente necessarie e indispensabili per la raccolta delle giocate, secondo gli standard qualitativi imposti al concessionario stesso, sarà possibile applicare l’esenzione Iva anche a tali prestazioni.

Tuttavia l’orientamento espresso dall’Adm in tale documento, secondo l’Agenzia, riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi rese dal fornitore nei confronti del concessionario e non anche la fornitura o la messa a disposizione di beni relativi al sistema di gioco che, quindi, resta soggetta all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia inoltre, per completezza di trattazione, chiarisce che tenuto conto del regime di imponibilità Iva degli apparecchi dell’istante, per quanto riguarda l’Iva assolta all’atto dell’importazione in Italia dei predetti terminali di gioco, trovano applicazione le regole ordinarie sulla detrazione dell’imposta (articoli 19 e seguenti del decreto Iva) e, in particolare, il principio di carattere generale, in base al quale l’imposta è detraibile se relativa ad acquisti o importazioni di beni e di servizi utilizzati per operazioni imponibili o equiparate.

 

PressGiochi