Dubbi sul limite dei 100 euro, e troppo poco tempo per creare i software. Ma “serve un confine tra Punti Ricarica e negozi di gioco”. Parola di Maurizio Ughi
Il Tar congela l’Albo dei Pvr fino al 12 febbraio, quando potrà affrontare la pioggia di ricorsi che hanno depositato i concessionari dell’online. Secondo i giudici, alcuni esercenti potrebbero non essere in grado di presentare la domanda nei tempi previsti – il termine sarebbe scaduto il 6 dicembre; ma soprattutto le criticità che hanno sollevato gli operatori vanno esaminate in maniera approfondita, e di mezzo ci sono anche le richieste di rinviare tutto alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea. È l’ultimo capitolo di un cambio di regime che ha riservato parecchi scossoni. E in fin dei conti, al centro di tutto c’è sempre il problema della convivenza con i negozi e i corner delle scommesse: i Pvr spesso in passato hanno operato in modo poco chiaro, tanto che in alcuni casi si sono trasformati in delle vere e proprie agenzie, sprovviste però di qualunque concessione. “Io amichevolmente li chiamo i Ctd italiani” commenta Maurizio Ughi, figura storica del settore con cui PressGiochi MAG ha discusso della regolamentazione in una intervista pubblicata sul numero di gennaio.
Cosa pensa della regolamentazione dei Pvr?
“Che delimita in modo chiaro quale sia il confine tra negozi di scommesse e Pvr. Il sistema che abbiamo seguito fino a oggi creava un conflitto, proprio perché non si capiva bene qual era il confine. Adesso invece si afferma in modo chiaro che il Pvr può svolgere esclusivamente attività di contrattualistica, svolge quindi un’attività di – chiamiamola così – ricerca dei nuovi clienti, e se ce n’è necessità deve svolgere attività di servizio e consulenza. Può effettuare le ricariche con il limite dei 100 euro settimanali per l’uso dei contanti, mentre non può ad esempio consentire al giocatore di prelevare le vincite. Insomma, il negozio può svolgere qualunque attività, il corner ha un campo d’azione più limitato, il Punto Vendita Ricariche effettuare soltanto quella funzione, mi sembra una logica condivisibile”.
Secondo lei, quindi, la nuova regolamentazione è sufficiente?
“Sì, chiaramente però sono sempre possibili gli abusi, ma bisogna anche dire che finora non si capiva nemmeno qual era l’uso e qual era l’abuso del Pvr. Certo, poi, la regolamentazione è sufficiente a meno che non venga stravolta dai giudici amministrativi…”.
L’ordinanza del Tar l’ha sorpresa?
“Sì, ma in un certo senso è comprensibile che i giudici abbiano deciso in quel modo. Oggettivamente, ai concessionari dell’online è stato dato poco tempo per creare i software e renderli commercialmente appetibili. Gli aspetti tecnici che dovevano risolvere non sono di poco conto, e adesso hanno ottenuto più tempo per mettere tutto a posto”.
Quello del software però non è l’unico problema, i giudici hanno affermato che ci sono una serie di questioni complesse che vanno discusse nel merito…
“Il problema è soprattutto il limite dei 100 euro all’uso del contante: potrebbe essere in contrasto con la libera prestazione dei servizi e quindi finire di fronte alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia”.
Il che farebbe slittare la questione di due anni, che ripercussioni avrebbe sul mercato?
“Il problema maggiore è per chi vuole partecipare alla gara dell’online, sono loro che devono fare i conti con due scenari molto diversi. I Pvr servono anche a dare visibilità a quelle compagnie che – a causa del divieto di pubblicità – non hanno modo di farsi conoscere. E un conto è se possono fare affidamento su una rete che opera con una certa libertà, un altro è se devono rispettare tutta una serie di paletti. Peraltro, la Legge di Riordino riconosce che le regole delle concessioni debbano rimanere stabili, e questo è un aspetto che può far cambiare il quadro di molto. ADM farà le proprie valutazioni, ma dovessi decidere io, non farei scadere il termine per presentare le offerte prima che arrivi la sentenza del Tar”.
Dal punto di vista della rete a terra, il limite dei 100 euro è così importante per scongiurare gli abusi?
“Secondo me quello che pesa di più è il divieto di pagare le vincite. In un negozio di gioco quello che conta non è tanto il gioco, ma il rigioco. Ovvero un giocatore centra una scommessa e decide di usare in tutto, o in parte, la vincita per piazzare un’altra puntata. È questo che, in modo abbastanza veloce, contribuisce a rimettere in circolo anche le vincite che ha pagato il punto vendita. Adesso il Pvr non può più intervenire su questo aspetto, perché la gestione del conto di gioco viene fatta solamente dai concessionari”.
Ormai siamo abituati a firmare contratti con il cellulare e a fare pagamenti con l’app del conto in banca. Insomma, sembra anacronistico dover andare in un Pvr, eppure ADM ha ricevuto oltre 10mila richieste di iscrizione nell’Albo. Non le sembra strano?
“Sotto questo profilo, diciamo che, nonostante tutte le restrizioni, i Punti sono abbastanza “illimitati”. Dico questo perché la Determina vieta i rapporti esclusivi con un unico concessionario, questo tipo di esercizio insomma può essere un negozio di scommesse che raccoglie gioco per un operatore, ma poi può anche essere un Pvr che propone contratti per 4 o 5 concessionari dell’online differenti”.
La rete dei Pvr viene creata prima di quella delle scommesse. Secondo lei, quando finalmente arriverà anche il bando del fisico, negozi e corner potrebbero avere difficoltà a trovare un posto dove aprire? Magari si riuscirà finalmente a superare i distanziometri, ma Regioni e Comuni potrebbero comunque chiedere dei paletti…
“Prima di tutto occorre premettere che negozi e corner hanno ricevuto la proroga fino al dicembre 2026, hanno avuto un rinnovo – giusto o sbagliato che sia, non importa. In ogni caso fino al dicembre del 2026 sono perfettamente in regola con tutte le norme italiane e comunitarie. Detto questo, bisogna considerare che quella del Pvr – come chiarisce sempre la Determina – non è un’attività primaria. È un’attività che viene riservata principalmente a tre tipi di esercizi: chi ha già l’88 Tulps, quindi le agenzie di scommesse, le sale bingo, e vlt; i bar e tabaccai che svolgono attività di corner; e infine le sale che hanno l’86 Tulps. Poi, è vero che viene consentito anche a degli esercizi generalisti di operare come Pvr, ma visto che possono svolgere solamente determinate funzioni e non possono far riscuotere le vincite, non possono essere assolutamente considerati dei punti di gioco”.