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Grosseto: il Tar Toscana boccia i limiti orari alle slot machine

Il Tar Toscana si è espresso sospendendo l’ordinanza del Sindaco del Comune di Grosseto sulla “disciplina orari di apertura sale giochi autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS

11 Gennaio 2017

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Il Tar Toscana si è espresso sospendendo l’ordinanza del Sindaco del Comune di Grosseto sulla “disciplina orari di apertura sale giochi autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS 1931 e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 8 TULP 1931 installati negli esercizi autorizzati ai seni degli artt. 86 e 88 TULPS 1931.

 

Accogliendo il ricorso di due gestori e rinviando la trattazione di merito al 31 maggio, ha spiegato “che la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415) ha già rilevato la necessità che il potere di limitazione degli orari dell’attività di gioco attribuito al Sindaco sia assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento e non caratterizzato da evidenti illogicità ed irragionevolezze che incidano sulla legittimità del provvedimento.

Inoltre, – ha affermato – nel caso di specie, la relazione dell’A.U.S.L. n. 9 di Grosseto 29 settembre 2016 prot. 110433 richiamata nell’atto impugnato a giustificazione della disciplina restrittiva adottata non appare essere fondata su dati statistici relativi all’effettiva presenza nel territorio del fenomeno della ludopatia, ma solo su generiche considerazioni relative all’impatto economico e sociale del fenomeno (che è cosa diversa dalla ludopatia) e alla percezione della possibile dannosità del gioco da parte di una fascia della popolazione (dato che non si presenta univocamente destinato a testimoniare, con sufficiente certezza, la sussistenza di una condizione patologica di ludopatia, essendo, al contrario, significativo di una più matura consapevolezza dei rischi dell’attività cui ci si dedica)”.

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