26 Aprile 2024 - 04:20

Gamenet-Intralot: arriva l’ok dell’Antitrust

Arriva oggi dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato il via libera all’acquisizione di Intralot da parte di Gamenet. Come spiega l’antitrust, l’operazione comunicata è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva

04 Luglio 2016

Print Friendly, PDF & Email

Arriva oggi dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato il via libera all’acquisizione di Intralot da parte di Gamenet.

Come spiega l’antitrust, l’operazione comunicata è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalla società oggetto di acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro.

L’acquisizione di Intralot avverrà attraverso più fasi, nell’ambito delle quali, in particolare, Trilantic Capital Partners  costituirà una nuova società-veicolo (di seguito, Newco) nella quale conferirà la sua partecipazione in Gamenet pari al 88,49% , il venditore IGH conferirà in Newco la sua partecipazione del 100% in IHS e la sua partecipazione del 2% in IGM e Newco trasferirà a Gamenet le Partecipazioni IGH.

L’operazione in esame riguarda il mercato della raccolta di giochi e scommesse e le attività di gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP e VLT). Per consolidata prassi, l’Autorità considera come appartenenti ad un unico mercato del prodotto le attività di commercializzazione delle scommesse e quelle di commercializzazione dei giochi (ivi incluso il Bingo, gli apparecchi da gioco e i giochi di abilità, venduti attraverso canali sia fisici che on-line). Le diverse tipologie scommesse e giochi esistenti, infatti, si presentano allo scommettitore come variazioni del medesimo servizio che, pur dotate di specificità, si disporrebbero sostanzialmente in un “continuum”, al quale risulterebbe impossibile applicare rigide compartimentazioni sotto il profilo merceologico5.

Sotto il profilo geografico, le attività citate, sulla scorta dei precedenti dell’Autorità, in ragione della omogeneità delle condizioni di concorrenza dal lato dell’offerta, in particolare per quanto attiene all’ambito di validità territoriale dei titoli concessori, valido anche per il gioco a distanza che, in base alla regolamentazione di ADM, può essere offerto dai concessionari solo ai residenti in Italia, possono ritenersi di dimensione nazionale.

Relativamente alla sola attività distributiva tramite punti vendita dislocati sul territorio, le attività citate potrebbero avere un’estensione locale, non superiore comunque all’ambito provinciale di appartenenza dei punti vendita interessati. Tale ipotesi è motivata dalla considerazione delle esigenze di prossimità che legano il cliente scommettitore al punto fisico dove materialmente effettuare la giocata6.

In ogni caso, non appare necessario fornire una precisa delimitazione del mercato rilevante, poiché, sulla base delle considerazioni esposte di seguito, la transazione non solleva problemi concorrenziali indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

Tanto premesso, a livello nazionale nella raccolta di giochi e scommesse (ivi inclusi gli apparecchi) la quota di mercato detenuta da TPC/Gamenet passerà da [5-10%] circa a [10-15%] circa (in valore sulla raccolta totale). Con specifico riguardo alla sola raccolta di giochi, la quota detenuta da TPC/Gamenet passerà da [inferiore all’1%] circa a [inferiore all’1%] circa (in valore sulla raccolta totale); nella sola raccolta di scommesse, la quota detenuta da TPC/Gamenet passerà da [inferiore all’1%] circa a [5-10%] circa (in valore sulla raccolta totale); infine, nella sola raccolta tramite apparecchi di divertimento e di intrattenimento (AWP e VLT), la quota detenuta da TPC/Gamenet passerà da [10-15%] circa a [10-15%] circa (in valore sulla raccolta totale)7.

Quanto all’attività distributiva, le attività di TCP (Gamenet) e di IHS si sovrappongono in numerose province, in ciascuna delle quali la quota congiunta delle parti – in termini di punti vendita, diretti e indiretti8, sul totale dei punti vendita esistenti a livello provinciale – è inferiore al 15%, ad eccezione delle cinque province di CB, CZ, IS, RI e VV nelle quali la quota congiunta delle parti, pur essendo maggiore del 15%, non supera il 30%9.

In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

l’Authority ha deliberato di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

PressGiochi