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Domodossola. Per il Consiglio di Stato “il distanziometro non produce effetto espulsivo”

“Non si realizza l’effetto espulsivo delle misure imposte dal regolamento comunale di Domodossola in attuazione della disposizione legislativa regionale piemontese”. Sono queste le conclusioni del Consiglio di Stato al ricorso

05 Dicembre 2019

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“Non si realizza l’effetto espulsivo delle misure imposte dal regolamento comunale di Domodossola in attuazione della disposizione legislativa regionale piemontese”.

Sono queste le conclusioni del Consiglio di Stato al ricorso promosso da alcuni imprenditori del Comune di Domodossola contro il regolamento che in attuazione alla legge n. 9 della Regione Piemonte introduce limiti orari e distanze metriche dai luoghi sensibili.

Per verificare il reale effetto dell’attuazione del distanziometro sul territorio comunale di Domodossola, il Consiglio di Stato ha richiesto un approfondimento istruttorio. Le risultanze della verificazione, hanno dato prova che “non si realizza l’effetto espulsivo delle misure imposte dal regolamento comunale in attuazione della disposizione legislativa regionale”.  Il verificatore ha, infatti, accertato che “la localizzazione degli apparecchi da gioco sull’intero territorio comunale è possibile, seppure in basse percentuali e in zone periferiche rispetto al centro cittadino”; in particolare, poi, il verificatore ha accertato che il 24,2% degli edifici presenti sul territorio comunale si trova in posizione utile per la collocazione degli apparecchi da gioco.

Non solo: sempre secondo il verificatore, in base al P.R.G.C. del Comune di Domodossola “sono previste delle aree di nuovo impianto per usi commerciali e per usi produttivi industriali e artigianali. Alcune di queste aree ricadono all’esterno dell’area di preclusione e, pertanto, sarebbero potenzialmente utilizzabili anche per la localizzazione di nuovi locali da adibirsi a sala giochi, andando ad incrementare le percentuali di territorio precedentemente individuate”.

Il Giudice quindi non ha condiviso le critiche mosse dal ricorrente. Anzi ha affermato in risposta: “era stato richiesto di accertare se i divieti di collocazione degli apparecchi da gioco imposti dal regolamento comunale in attuazione della legge regionale avessero quale effetto l’espulsione di tale attività imprenditoriale dal mercato coincidente con il territorio comunale e le risultanze fornite sono chiaramente nel senso che tale effetto non si realizza poiché in significativa percentuale della parte cittadina edificata – e dunque senza contare la possibilità di nuovi insediamenti commerciali in altra parte del territorio comunale che, comunque, il verificatore ipotizza – sarebbe possibile ubicare esercizi commerciali destinati alla collocazione di apparecchi da gioco.”

 

LIMITI ORARI – Il Consiglio di Stato si è espresso anche in merito ai limiti orari imposti. Il regolamento del Comune di Domodossola limita l’orario di funzionamento degli apparecchi ad otto ore, concentrate nel periodo pomeridiano (dalle 14 alle 18) e serale (dalle 20 alle 24). Ritiene il Collegio che la limitazione oraria stabilita dal Comune di Domodossola sia proporzionata perché comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio (dalle ore 10 alle 24), che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi prevalentemente nel periodo mattutino.

La ragione è comprensibile: si inducono i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l’inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco.

La scelta del Comune è proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco; l’argomento addotto dall’appellante secondo cui i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero verso altre forme di gioco – definite più subdole, rischiose o incontrollabili – prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione. Resta in ogni caso una affermazione non dimostrata.

Rispondendo la lotta alla ludopatia a finalità di tutela della salute non è più dubitabile, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, che la riduzione degli orari delle sale gioco sia strumento idoneo a contrastare il fenomeno della ludopatia; quel che resta da considerare è, per ciascuna misura, la sua incidenza sugli interessi privati coinvolti.

Si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando, certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell’attività di impresa.

 

Un richiamo infine all’intesa Stato-Regioni. La Conferenza unificata ha concluso i suoi lavori con l’intesa sancita nella seduta del 7 settembre 2017: nell’ambito delle “scelte in via di attuazione e da fare” – ha ricordato Palazzo Spada – viene richiamata la possibilità di “Riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco”. Rileva anche la seguente clausola: “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia.”.

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