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Divieto alla pubblicità dei giochi. Tempi lunghi in Parlamento: il pdl Rizzetto del 2013 affidato oggi alla Comm. Finanze

Il pdl Rizzetto (Al) sul divieto alla pubblicità dei giochi è stato assegnato all’esame in sede referente della Commissione Finanze della Camera. A norma del comma 1 dell’articolo 72 del

24 Luglio 2015

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Il pdl Rizzetto (Al) sul divieto alla pubblicità dei giochi è stato assegnato all’esame in sede referente della Commissione Finanze della Camera.

A norma del comma 1 dell’articolo 72 del Regolamento, al pdl recante «Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro e della partecipazione dei minori ai medesimi, nonché disposizioni in materia di autorizzazioni all’esercizio del gioco lecito» esprimeranno il proprio parere in sede consultiva le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), Bilancio, Cultura,Trasporti, Attività produttive (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), Affari sociali, Agricoltura e Politiche dell’Ue, oltre alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La proposta di legge presentata nel lontano 22 maggio 2013 viene finalmente affidata all’esame della commissione finanze pur non stabilendo la data di avvio dell’esame della proposta, su una questione – come quella della pubblicità dei giochi e di un eventuale divieto – su cui in questi mesi sono state presentate altri progetti. Non sarebbe stato meglio avviare i lavori su disegni più recenti, magari su quella riforma del sistema gioco lecito attesa da tutta l’industria italiana?

“L’obiettivo di questa proposta di legge, – ha dichiarato l’on. Rizzetto – , è quello di contrastare la diffusione della dipendenza da GAP vietando qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincita in danaro, prevedendo misure stringenti sul controllo dell’età del giocatore – a tutela dei minorenni – e riconoscendo ai sindaci la competenza per l’autorizzazione all’esercizio dei giochi, previo parere del questore e fatte salve le competenze previste dagli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di pubblici esercizi e di licenze per i concessionari del gioco”.

 

PROPOSTE DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di propaganda pubblicitaria).

  1. Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:
    «4. È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro. Il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 100.000 a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile».
  2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia dal 1 gennaio 2014.
    3. I commi 4-bis, 6 e 7 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

Art. 2.

(Disposizioni sul divieto del gioco lecito per i minori).

  1. Al fine di garantire l’applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l’effettiva età del fruitore.
    2. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti internet che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell’età dell’utente.

Art. 3.

(Autorità competente per l’autorizzazione all’esercizio del gioco lecito).

  1. L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L’autorizzazione è concessa per tre anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.
    2. L’autorizzazione di cui al comma 1 non è concessa qualora il locale o l’esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, da luoghi di culto, da impianti sportivi, da centri giovanili o da altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette.

 

 

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