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Decreto comma 7: al peggio non c’è mai fine!

Ad un extraterrestre che, per capire il significato delle parole videogioco, flipper, biliardo, simulatore o quant’altro, avesse avuto la malsana idea di andarsi a leggere il decreto sui comma 7

18 Maggio 2016

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Ad un extraterrestre che, per capire il significato delle parole videogioco, flipper, biliardo, simulatore o quant’altro, avesse avuto la malsana idea di andarsi a leggere il decreto sui comma 7 appena trasmesso dalla ADM a Bruxelles per la procedura di notifica, sarebbe davvero difficile spiegare che trattasi di puri e semplici apparecchi da intrattenimento e non di armi di distruzione di massa!

E si, perché la loro produzione è regolata in modo a dir poco cervellotico e maniacale, con un intento che non potremmo definire diversamente che dissuasivo, probabilmente per evitare che il settore amusement possa in qualche modo (ma non sappiamo quale) inficiare il dorato e lucroso mondo del gaming.

Per quanto riguarda le ticket redemptions, l’inquadramento nella nuova cornice normativa introdotta dalla legge 288/12 (Finanziaria 2013), se da un lato permette il superamento di ogni possibile contestazione circa l’erogazione dei tagliandi/premio, dall’altro esclude in maniera esplicita il loro utilizzo nell’ambito delle operazioni a premio disciplinate dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

 

Inutile dire quale danno incalcolabile ne derivi per l’industria, ma l’aspetto più inquietante è che questa disposizione – come si legge nel “messaggio” allegato al testo del decreto inviato alla Commissione Europea – “mira sia ad escludere, come constatato in passato nella prassi, che attraverso apparecchi di cui al comma 7 si consenta di conseguire vincite in denaro, sia a far ricadere la regolamentazione di tali apparecchi interamente nell’ambito di competenza dell’amministrazione economico-finanziaria (unica autorità amministrativa con potestà regolatoria in tema di giochi pubblici)”.

 

In altre parole, la colpa è tutta dei totem, che mascherano dei veri e propri giochi d’azzardo proprio agganciandosi alle operazioni a premio. Però, qui non possiamo nascondere tutto il nostro sconcerto: visto e considerato che le autorità non sono assolutamente in grado di contrastare questo turpe fenomeno, è stata fatta di tutta l’erba un fascio, tirandoci dentro anche gli apparecchi più innocenti!

Con questo, non vogliamo dire che la prassi, piuttosto diffusa, di mettere in palio in sala giochi premi sin troppo ricchi fosse giusta. Anzi, a volerla dire tutta, è stata questa la causa scatenante di tutte le polemiche contro le ticket redemptions. Però, non ci sarebbe voluto molto a mettere dei paletti per permettere a tale tipologia di gioco di continuare ad avere un senso concreto, ovvero di dare la possibilità di accedere, attraverso l’accumulo dei ticket, a premi un pochino superiori ai soliti, inutili gadget. Magari, di paletto ne sarebbe bastato uno solo: quello di definire il valore massimo del premio, diciamo ad una quota di 100 euro, con la condizione che a ritirarlo sia sempre un maggiorenne.

 

Per il resto, nulla di nuovo all’orizzonte, perché il testo del decreto inviato a Bruxelles lo si conosceva già dal dicembre scorso. Né avevamo la minima speranza che le osservazioni fatte dalle rappresentanze di categoria potessero essere ascoltate. Anzi, ci viene il sospetto che la pur giusta e doverosa iniziativa associativa di muoversi presso la Comunità Europea per verificare la compatibilità del sistema italiano, abbia in qualche modo alterato la suscettibilità della ADM al punto da indurla a farlo partire zitta zitta e quatta quatta, mentre i rappresentanti dell’industria erano ancora in fervida attesa di un confronto.

 

Alcune riflessioni nel dettaglio

Artt. 2 e 3 – Nomenclatore e requisiti minimi degli apparecchi

  • Tenendo da parte ogni discussione sul mantenimento dell’obbligo (del tutto superfluo) della moneta corrente per l’attivazione del gioco, osserviamo che il rapporto costo della giocata massima/valore massimo del premio conseguibile con gli apparecchi comma 7A avrebbe meritato un aggiornamento, considerando che siamo tuttora fermi agli indici risalenti ad oltre 12 anni fa. Quantomeno si sarebbe dovuto prevedere la possibilità, nell’ambito del medesimo apparecchio, di attivare partite al costo di 2 euro l’una e di portare conseguentemente a 40 euro il valore commerciale del bene conseguibile come premio.
  • Del tutto superfluo, ed anche penalizzante, è anche l’aver stabilito un range per il costo della giocata per gli apparecchi comma 7c, da 0,5 a 10 euro. E’ evidente che tale estensione sia funzionale all’attivazione di particolari apparecchi simulatori, ma obbligare l’uso della moneta metallica rende l’accesso al gioco inutilmente macchinoso. Che cosa avranno mai di male i lettori di banconote?
  • Le nuove tipologie del comma 7c-bis (ex apparecchi AM) non sono certo improntate sulla chiarezza, forse perché c’è la paura di chiamare le cose con il loro nome. Quindi sono state create delle categorie la cui definizione può dar adito a molteplici interpretazioni e così destare dei contenziosi. Ricordiamo sempre – come riferimento – che lo Spettacolo Viaggiante gode dal lontano 1968 di un elenco di attrazioni, preciso ed inequivocabile, che viene tenuto costantemente aggiornato. Perché non fare altrettanto per il nostro settore?
  • Componenti sensibili e non sensibili degli apparecchi: è il solito pastrocchio in linguaggio burocratese che sembra essere fatto apposta per permettere alla ADM di seguire le linee interpretative che più la aggradano.
  • Da accogliere positivamente l’adozione del codice PEGI: finalmente un riferimento certo per valutare i contenuti di un gioco.
  • In riferimento all’rt. 3 co.1 lettera h) “salvo che per l’avvio del gioco, non consentono l’utilizzo di monete in valuta corrente in diverse fasi del gioco o comunque nel corso della partita, né in ogni caso la loro visibilità al giocatore”, non sappiamo a quale tipo di apparecchi voglia alludere; inoltre l’ultima frase resta del tutto misteriosa.

 

Art. 4 – Ulteriori requisiti comma 7A

  • Sembrerebbe di capire che è vietato qualsiasi meccanismo di sviluppo autonomo del gioco. Ad esempio: se lancio una pallina verso un obiettivo, non devono esserci passaggi intermedi a meno che non siano comandati dal giocatore. Questo significa ridurre drasticamente la creatività della produzione. Avremo niente più che una serie di macchine praticamente tutte uguali, che invece di enfatizzare l’intrattenimento, si configurano come puri e semplici erogatori di /(eventuali) premi;
  • Lettera e): già è ridicolo di per sé vietare l’uso del monitor, peggio ancora impedire la presenza anche di semplici visori di intrattenimento, che non possono influenzare il gioco.

 

Art.5 – Ulteriori requisiti comma 7C

  • La possibilità, ora consentita, di aggiornare a distanza gli apparecchi è cosa buona, ma alla fin dei conti risolve solo in minima parte i problemi attuali, perché a seguito degli aggiornamenti del codice eseguibile bisognerà per forza passare nuovamente per la procedura di omologa.
  • Finalmente, è stato consentito il collegamento a distanza degli apparecchi, tra l’altro per la composizione di classifiche e per la disputa di partite in simultanea con postazioni remote. Ma non c’è tanto da cantar vittoria, purtroppo, perché il decreto impone che il server centrale sia ubicato nella Unione Europea e sia, per giunta, ispezionabile. Come dire “ci avevate creduto, eh?”. Nemmeno a Piazza Mastai sono così ingenui da pensare che le case produttrici internazionali, che nella assoluta maggioranza operano con i loro server dagli States e dall’Estremo Oriente, abbiano il minimo interesse a creare un server dalle nostre parti, e su una piattaforma non del tutto protetta, proprio perché deve consentire l’accesso per i controlli!

 

Art.6 – Ulteriori requisiti comma 7cbis e 7cter

  • Quanto si diceva in precedenza sulla ridefinizione delle tipologie degli apparecchi presente nel nomenclatore si riflette in particolare nei punti g) e h). Chi ci capisce è bravo!

 

Art. 7 – Scheda esplicativa; Art. 10 Verifica tecnica

  • L’onere delle omologhe grava anche sugli apparecchi più semplici, persino calciobalilla e jukeboxes! Ed è una bella presa in giro dire che per alcune categorie di apparecchi basterà presentare la scheda esplicativa: questa è così complessa che ci mancava solo che chiedessero in allegato anche un filmato 3D ad alta risoluzione che faccia vedere l’apparecchio sotto tutte le visuali!!!
  • Inoltre, va bene fissare il tempo limite di 30 giorni per l’espletamento delle verifiche, ma perché non fissarlo anche per il rilascio dei nulla osta??
  • Particolare che non deve sfuggire: l’Amministrazione si chiama fuori da qualsiasi responsabilità riguardo l’esito delle verifiche tecniche. A questo punto, non ha nemmeno senso che i nulla osta vengano rilasciati su carta intestata della ADM!
  • Concludiamo con un altro dei “misteri gloriosi” di questo decreto, che sta proprio nell’ultimo punto: è stata buttata lì una sorta di “targa prova” degli apparecchi. Buona idea, sì, ma del tutto raffazzonata: quale procedura per l’ottenimento del titolo provvisorio? Il periodo dei 30 giorni è quello dell’effettiva installazione? E ancora, perché solo 30 giorni e perché solo 3 apparecchi?

 

In conclusione, siamo consci che al nostro extraterrestre non riusciremo a spiegargli un bel niente. E allora, intonando la vecchia canzone di Eugenio Finardi, gli diremo: “Extraterrestre portami via voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre vienimi a cercare voglio un pianeta su cui ricominciare…”

 

Marco Cerigioni – PressGiochi