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Ddl Mantero: limiti orari e distanze di 300 mt dai luoghi sensibili per sale giochi e scommesse

Stabilire una disciplina uniforme, con misure volte a ridurre l’offerta complessiva del gioco d’azzardo, prevedendo una più idonea collocazione delle sale da gioco nel territorio, stabilendo limitazioni temporali all’esercizio del

29 Giugno 2018

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Stabilire una disciplina uniforme, con misure volte a ridurre l’offerta complessiva del gioco d’azzardo, prevedendo una più idonea collocazione delle sale da gioco nel territorio, stabilendo limitazioni temporali all’esercizio del gioco e definendo in modo chiaro le competenze dei comuni in materia, ferma restando l’autonomia del comune di adottare provvedimenti più stringenti in base alle esigenze del territorio.

Questo l’obiettivo che si pone il disegno di legge presentato dal senatore Matteo Mantero del M5S e recante Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito,con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di limiti all’apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito.

“Le regioni e i comuni al fine di contrastare la dilagante diffusione del gioco d’azzardo negli ultimi anni – ha affermato Mantero – hanno adottato, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, misure dirette non solo al contenimento dell’offerta di gioco ma anche di ordine socio-sanitario. I provvedimenti adottati dalle regioni e dai comuni sono stati osteggiati da una moltitudine di ricorsi, molto spesso con richieste milionarie di risarcimento dei danni. Solo di recente, grazie a due sentenze della Corte costituzionale (n. 300 del 2011 e n. 220 del 2014) si è affermato un nuovo indirizzo giurisprudenziale e gli interventi dei comuni e delle regioni in materia di gioco d’azzardo sono ora considerati legittimi e compatibili sia con il dettato costituzionale che con i princìpi dell’Unione europea. L’attuale disciplina sul gioco d’azzardo si potrebbe definire a macchia di leopardo, con forti differene tra regione e regione e anche all’interno della stessa regione, essendo possibili scelte differenti da parte di comuni limitrofi”.

 

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L’aper
tura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all’autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L’esercizio con appa
recchi videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all’autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio comunale. Il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione comunale. L’autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l’autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza».

Art. 2.
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali eventualmente esistenti se maggiormente restrittivi rispetto alla presente legge.
Art. 3.
1. Dopo il comma 7-ter dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «7-quater. I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l’ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all’esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell’orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di
cui all’articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L’orario di funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore giornaliere».
Art. 4.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni. 2. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui all’articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva, al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sette giorni.
3. All’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.
Art. 5.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo la data di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale per gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari; le disposizioni di cui all’articolo 2 relative alla localizzazione e alle distanze entrano in vigore decorsi tre anni
dalla stessa data.
2. Il rinnovo dell’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1 è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari. 3. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi del­
l’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1 sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.

 

 

 

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