19 Maggio 2024 - 05:19

Ddl De Poli (Udc): modifiche al TULPS per rendere le slot machine negli esercizi pubblici illegali

Modificare il testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza per rendere illegali le slot machine all’interno di bar, circoli ed esercizi pubblici in genere. Lo prevede la proposta del senatore

10 Maggio 2018

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Modificare il testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza per rendere illegali le slot machine all’interno di bar, circoli ed esercizi pubblici in genere.

Lo prevede la proposta del senatore questore dell’UDC Antonio De Poli e presentata in questi giorni al Parlamento.

Il disegno di legge recante ‘Modifiche all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, in materia di installazione e di impiego di apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo nei locali pubblici’ prevede appunto il divieto di installazione dei sistemi di gioco in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni, nell’intento di rispondere a una pluralità di esigenze.

 

“A livello individuale – spiega De Poli –  il divieto si propone di porre rimedio ai gravi effetti che l’assuefazione a queste forme di gioco d’azzardo produce. Le frequenti ripetizioni di partite e di manovre sempre uguali rischiano di alienare il giocatore dalla realtà, assecondando lo strutturarsi nella sua psiche di comportamenti di natura compulsiva.

Pertanto, il disegno di legge modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con l’introduzione del divieto di installazione e di utilizzo di slot-machine all’interno dei locali pubblici per mezzo dell’abrogazione delle lettere a) e a-bis) del comma 6 dell’articolo 110, che attualmente considerano lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l’utilizzo delle slot machine nei locali pubblici”.

 

Inoltre,  modifica l’articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento (di cui al comma 5 dell’articolo 110), rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel testo unico e nelle relative disposizioni attuative, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio.

 

De Poli (UDC) presenta in Senato un ddl per combattere la dipendenza da gioco d’azzardo

 

La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nello stesso testo unico, corrisponde, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi. Infine, il disegno di legge introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente o non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla legge.

Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  3. b) al comma 6, le lettere a) e a-bis) sono abrogate;
  4. c) al comma 9:

1) l’alinea è sostituito dal seguente: «In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni:»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite pura-mente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato»;

«c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, con riferimento ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d’azzardo, o apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e as-sociazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di al-tra specie, diversi da quelli ammessi»; d) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Per gli apparecchi e i congegni di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso».

 

 

 

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