19 Maggio 2024 - 07:10

Corte dei conti: “Adesione limitata. Aprire a minori lotteria degli scontrini e cashback”

L’adesione alla lotteria degli scontrini è risultata al momento alquanto limitata e settoriale. Soltanto il 23 per cento degli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi ha finora aderito all’iniziativa,

28 Maggio 2021

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L’adesione alla lotteria degli scontrini è risultata al momento alquanto limitata e settoriale. Soltanto il 23 per cento degli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi ha finora aderito all’iniziativa, trasmettendo almeno una operazione.

Secondo quanto riporta la Corte dei Conti nel Rapporto 2021 sul Coordinamento della finanza pubblica: “La gran parte risulta concentrata nella grande distribuzione: le sole operazioni presso i supermercati assorbono il 54,4 per cento del totale; nella fascia superiore a 500 mila euro si concentra il 43 per cento del totale. Alquanto modesto risulta l’apporto delle fasce fino a 50 mila euro, pari al 6 per cento, e da 50 mila a 100 mila, pari allo 0,9 per cento.

Quanto alla distribuzione territoriale degli esercenti che hanno trasmesso operazioni, a fronte di una discreta affermazione della lotteria in regioni come la Lombardia, l’Emilia-Romagna e le Marche, altre regioni, come la Campania, la Sardegna e la Valle d’Aosta si caratterizzano per un risultato del tutto insoddisfacente, sintomo di un sostanziale rifiuto dell’iniziativa. In conclusione, dai dati finora disponibili emerge lo scarso successo della lotteria. In sostanza la risposta, relativamente positiva, è venuta unicamente dalle imprese di maggiori dimensioni.

Un ostacolo è certamente costituito dalla complessità delle operazioni necessarie per la partecipazione alla lotteria, che presuppongono l’uso di uno strumento di pagamento elettronico (carta di debito e di credito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.), l’esibizione e scansione del codice lotteria, con frequente intralcio delle ordinarie attività commerciali. La conoscenza solo differita della vincita costituisce un’ulteriore remora alla partecipazione, affievolendo l’interesse del consumatore all’operazione”.

 

“Un ulteriore aspetto poco convincente del sistema attuale – spiega la Corte parlando anche di Cashback – è quello dell’esclusione dei minori dall’iniziativa. Come già si è avuto modo di osservare, la previsione che replica quella contenuta nell’art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016 legge di bilancio 2017, concernente la c.d. “Lotteria degli scontrini”, muove da una solo formale assimilabilità del premio/rimborso previsto alle attività di gioco, mentre dovrebbe tener conto del crescente numero di minori che è oggi provvisto di apposite carte “prepagate” e degli effetti positivi sul piano pedagogico e culturale che avrebbe il coinvolgimento dei giovanissimi (ad esempio, ultra quindicenni) in iniziative come quella del Cashback pubblico e dei premi collegati all’emissione dello scontrino telematico.

Resta da affrontare il tema dell’unificazione dell’operazione di pagamento elettronico con quella di rilevazione del corrispettivo, allo scopo di evitare possibili disallineamenti (si veda quanto osservato più avanti nella parte relativa alla Lotteria degli scontrini).

Permane, come già rilevato dalla Corte, la preclusione all’utilizzazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici effettuati dai consumatori finali per le attività di controllo, stante la mancata attuazione di quanto previsto nell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 260, in forza del quale i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza sono utilizzati “Per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.”

 

Prime valutazioni sull’andamento dell’iniziativa Lotteria degli scontrini – Dai dati forniti dalle agenzie fiscali emerge come al 30 aprile 2021 l’adesione alla Lotteria degli scontrini fosse alquanto limitata e settoriale. Sul totale di 1.169.677 esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi, soltanto 261.723, pari al 22 per cento ha finora aderito all’iniziativa trasmettendo almeno una operazione.

La gran parte delle operazioni risulta concentrata nella grande distribuzione (supermercati, discount alimentari, grandi magazzini, ecc.). In particolare, le operazioni presso i supermercati assorbono da sole il 54,4 per cento del totale.

Il dato è confermato anche dalla distribuzione delle operazioni rilevate per fasce di volume d’affari, tenuto presente che nella fascia superiore a 500 milioni di euro si concentra il 43,1 per cento del totale. Alquanto modesto risulta l’apporto delle fasce fino a 50 mila euro, pari al 6 per cento, e da 50 mila a 100 mila, pari allo 0,9 per cento. Peraltro, una spiegazione del bassissimo numero di operazioni in quest’ultima fascia potrebbe rinvenirsi nell’adozione del regime forfettario cui sono assoggettate le imprese con ricavi fino a 65 mila euro, che induce probabilmente un’abnorme presenza di soggetti nella prima fascia dimensionale considerata.

Quanto alla distribuzione territoriale degli esercenti che hanno trasmesso operazioni, i dati assoluti su base provinciale seguono, come è naturale, la diversa dimensione economico-demografica degli ambiti territoriali, con una più forte presenza nelle provincie di Roma (6,4 per cento del totale dei soggetti che hanno trasmesso operazioni) e di Milano (5,2 per cento).

Diverse sono le valutazioni ove si faccia riferimento alla numerosità degli esercenti presenti in ciascun ambito provinciale tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Sul piano regionale si rilevano significative differenze tra le regioni. In particolare, a fronte di una discreta affermazione della Lotteria in regioni come la Lombardia, l’Emilia-Romagna e le Marche, altre regioni come la Campania, la Sardegna e la Valle d’Aosta si caratterizzano per un risultato del tutto insoddisfacente, sintomo di un sostanziale rifiuto dell’iniziativa.

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