19 Maggio 2024 - 02:58

Consiglio di Stato: la revoca della concessione del lotto è legata a quella per la vendita di generi di monopolio

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Mef contro una tabaccheria che era ricorsa al Tar per la revoca della concessione per generi di monopolio disposta dalla PA

15 Settembre 2015

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Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Mef contro una tabaccheria che era ricorsa al Tar per la revoca della concessione per generi di monopolio disposta dalla PA a causa di carenze nella gestione del gioco del lotto. Il Tribunale amministrativo pugliese dopo aver respinto le censure con le quali il ricorrente contestava la revoca della concessione della ricevitoria del lotto, ha invece accolto il ricorso con riferimento alla revoca della rivendita di generi di monopolio.

Per il Tar Puglia infatti la normativa non estende espressamente alle concessioni delle rivendite di generi di monopolio le vicende relative alle concessioni del gioco del lotto.

Il Ministero delle Finanze si è quindi appellato al CDS contro il parziale accoglimento del ricorso.

Per il CDS “Il T.A.R. muove dal presupposto della carenza di una “specifica disposizione normativa che giustifichi l’automatismo applicato dalla P.A. (revoca concessione lotto = revoca concessione rivendita monopoli)”, affermando che la legge non estende espressamente alle concessioni delle rivendite di generi di monopolio le vicende relative alle concessioni del gioco del lotto”.

Ma per Palazzo Spada, “la rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con l’AAMS (nel caso in esame per mancato o ritardato versamento dei proventi del predetto gioco) oltre ad essere prevista dai nn. 6, 9, e 18 del citato art.34, integri una fattispecie di perdita delle condizioni soggettive della concessione, legittimando, in ragione del venir meno dell’elemento fiduciario, alla revoca del titolo di gestione. In tale situazione restava pertanto esclusa la necessità di ogni altra specifica valutazione o motivazione della condotta tenuta con riferimento all’altra licenza, questioni peraltro sollevabili nell’eventuale e specifica sede contenziosa ad essa riferita”.

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