27 Aprile 2024 - 12:29

Consiglio di Stato concede un’ora di apertura in più alle sale da gioco di Varazze

Guadagnano un’ora di apertura giornaliera le sale da gioco di Varazze, in provincia di Savona. Il Consiglio di Stato ha infatti annullato l’ordinanza con cui il Sindaco aveva consentito la

15 Marzo 2024

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Guadagnano un’ora di apertura giornaliera le sale da gioco di Varazze, in provincia di Savona. Il Consiglio di Stato ha infatti annullato l’ordinanza con cui il Sindaco aveva consentito la raccolta 9 alle ore 12 alle ore 16 alle ore 20 di tutti giorni (per un totale di 7 ore). Resta  però valido il “Regolamento per l’apertura, il funzionamento delle sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco” – adottato in precedenza dal Consiglio Comunale, e su cui si reggeva l’ordinanza del Sindaco – in base al quale “Gli orari delle sale giochi saranno disciplinate con ordinanza del Sindaco nell’ambito dei seguenti limiti: apertura massima di otto ore giornaliere, comprese tra le ore 9:00 e le ore 23:00”.

In sostanza, spiegano i giudici di Palazzo Spada, il Sindaco era sì legittimato a limitare ulteriormente l’orario di apertura delle sale, ma avrebbe dovuto adeguatamente motivare questa  decisione, visto che andava a imporre un ulteriore sacrificio agli operatori. La sala, nel ricorso, ha sostenuto che  l’ordinanza del sindaco devesse essere qualificata  come contingibile e urgente, “essendo stata adottata al fine dichiarato di tutelare la salute”. Pertanto, il Sindaco avrebbe dovuto dimostrare la “abnormità della situazione territoriale ‘in concreto’ rispetto a puntuali risultanze istruttorie” su cui aveva fatto leva il Consiglio Comunale.

L’ordinanza invece “si limita a richiamare l’art. 50 comma 7 del TUEL e l’indicato Regolamento comunale”, osservano i giudici, “senza fare riferimento ad alcun atto istruttorio atto a giustificare l’ulteriore limitazione oraria imposta rispetto al Regolamento. Quest’ultimo “individuando il limite orario massimo di otto ore per l’esercizio del gioco lecito, non poteva consentire una ulteriore limitazione oraria non supportata da adeguata istruttoria e motivazione, avuto riguardo alla necessità di contemperamento degli opposti interessi che presiedono il potere de quo”. Il collegio sottolinea ancora che “La giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo precisato che il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato”.

E conclude che “Nell’ipotesi di specie, l’ulteriore riduzione oraria del funzionamento delle sale giochi e degli apparecchi ex art. 110 comma 6 del TULPS, in quanto non assistita da congrua istruttoria e motivazione, non può dirsi rispettosa del principio di proporzionalità, imponendo un ulteriore sacrificio ai soggetti concessionari”.

 

PressGiochi