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Cessione ad ADM della rete di raccolta. Per l’Avvocato Generale Wahl (CJUE) la norma è discriminatoria

Quest’oggi, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea, Nils Wahl, si è espresso sul caso Laezza in merito all’obbligo per il concessionario di gioco di cedere a titolo gratuito i

26 Novembre 2015

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Quest’oggi, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea, Nils Wahl, si è espresso sul caso Laezza in merito all’obbligo per il concessionario di gioco di cedere a titolo gratuito i beni aziendali e la rete di raccolta al termine del rapporto con l’Amministrazione dei Monopoli.

 

Dopo avere rilevato che la richiesta in esame è generica sotto molti profili e ai limiti dell’irricevibilità ed osservato che la causa in esame si inserisce in un “filone” di analoghe cause pendenti davanti alla Corte UE, Wahl ha concluso nel senso che la previsione di un obbligo di cessione a titolo non oneroso, al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dell’attività in concessione, dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco è potenzialmente costitutiva di una restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi previste dai Trattati e anche discriminatoria, nella misura in cui sia applicabile soltanto ai nuovi concessionari (circostanza che solo il giudice nazionale può verificare).

 

Peraltro, la restrizione alle libertà previste dai Trattati potrebbe essere giustificata da ragioni d’interesse pubblico, ad esempio dall’esigenza – affermata dal governo italiano – di assicurare continuità all’attività autorizzata di raccolta delle scommesse e quindi di assicurare che detta attività sia canalizzata in un ambito legale e controllato. Se questa esigenza sia o meno effettiva, sarà un dato valutabile dal giudice nazionale. L’Avvocato generale reputa, per inciso, la predetta esigenza “difficilmente comprensibile”, atteso che l’Italia ben conosce la data di scadenza delle concessioni ed è in grado di pubblicare nuovi bandi in modo sufficientemente tempestivo, tale da garantire il pronto subentro di nuovi concessionari.

 

Inoltre, anche ammettendo l’esistenza di ragioni d’interesse pubblico che giustifichino la limitazione delle libertà previste dai Trattati, il giudice nazionale dovrebbe pur sempre valutare la proporzionalità tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito: per tale valutazione sarebbe quindi necessario conoscere il valore attuale dei beni oggetto di cessione forzosa e il loro livello di ammortamento, nel senso che, in linea di massima, un elevato valore e un minimo ammortamento dei beni potrebbero rendere la misura ablativa sproporzionata rispetto al fine d’interesse pubblico da perseguire.

 

 

IL CASO LAEZZA – La signora Rosaria Laezza era stata indagata per avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione o licenza per conto di un allibratore straniero, la Stanleybet Malta Ltd, società maltese. La Guardia di Finanza della città di Cassino aveva quindi sequestrato alla signora Laezza alcune attrezzature informatiche utilizzate per la ricezione di scommesse su avvenimenti sportivi e altri eventi e per la trasmissione delle scommesse medesime al predetto operatore economico estero del settore.

 

L’interessata ha impugnato il sequestro, lamentando di essere stata sottoposta a procedimento penale ingiustamente, in quanto la società per la quale essa operava – ossia, come detto, la Stanleybet – era stata estromessa dal mercato nazionale delle scommesse sportive a causa di provvedimenti normativi discriminatori o, comunque, contrari al diritto dell’Unione europea: trattasi, in particolare, del bando di gara indetto dall’Italia nel 2012 per l’affidamento in concessione di 2.000 nuovi diritti per l’esercizio delle scommesse ippiche e sportive. Tale bando del 2012, peraltro, è già stato oggetto di vari ricorsi pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia UE.

 

Il Tribunale del Riesame di Frosinone ha sollevato una questione pregiudiziale, ritenendo che effettivamente potrebbero ravvisarsi profili di non conformità al diritto dell’Unione di una clausola della convenzione accessiva al bando secondo cui il titolare di una concessione deve impegnarsi, all’atto della cessazione del rapporto (per scadenza della concessione o per effetto di decadenza o revoca), a cedere in uso gratuito all’Agenzia dei Monopoli (ADM) o ad altro concessionario, su richiesta dell’ADM medesima e per il periodo da questa prestabilito, i beni aziendali necessari per l’esercizio dell’attività autorizzata.

Il Tribunale di Frosinone aveva quindi chiesto se tale disposizione si applica solo alle nuove concessioni (quelle, cioè, rilasciate a seguito del bando del 2012) e non a quelle già in corso al 2012, ci si troverebbe di fronte a una possibile discriminazione tra i vari operatori del settore.

 

 

Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa. La sentenza verrà quindi pronunciata prossimamente.

PressGiochi

 

 

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