26 Aprile 2024 - 20:55

CdS respinge il ricorso di una società di gestori bingo contro i Monopoli

Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso di una società contro l’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Una storia lunga e complessa in quanto questa società

12 Dicembre 2016

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Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso di una società contro l’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Una storia lunga e complessa in quanto questa società aveva fatto ricorso al Tar di Roma addirittura nel 2003, quando i Monopoli non l’avevano inserita in posizione “utile” nella graduatoria per l’esercizio di una tretinadi sale bingo nella provincia di Roma.

“L’Amministrazione, quindi-spiega il CdS- riesaminata l’offerta della sociertà la inseriva in posizione utile in graduatoria a mezzo del decreto 26 maggio 2003 recante, peraltro, a carico della predetta Società l’invito ad approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante in vista del relativo collaudo. L’interessata però, pur a fronte del provvedimento favorevole emesso nei suoi confronti, non dava seguito alla iniziativa per cui, con decreto del 13 settembre 2004, veniva dichiarata decaduta.  La società, che già in precedenza e precisamente in data 24 marzo 2004 aveva diffidato l’Amministrazione dei Monopoli a provvedere al pagamento dei danni subiti per illegittima esclusione ed illegittimo ritardo nel rilascio della concessione, proponeva ricorso al TAR del Lazio volto ad ottenere la condanna dell’Amministrazione dei Monopoli al risarcimento del danno scaturente sia dall’illegittimità dell’originario diniego che dal ritardato rilascio della concessione per l’esercizio del gioco bingo, danno che quantificava in euro 18.499.501,00 o nella diversa somma dovuta nel corso di causa”.

In sostanza la società, nonostante una primo “accolto ricorso” non partecipava alla gara e proponeva un nuovo ricorso, chiedendo “i danni” (già chiesti la prima volta) in quanto proprio nella “lentezza burocratica” sarebbe arrivata la mancata partecipazione alla gara.

Una conclusione questa che non è stata accolta dal Consiglio di Stato per diverse motivazioni.

“Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, il Collegio rileva che sia il danno emergente che il lucro cessante sono la diretta conseguenza della scelta dell’impresa che ha ritenuto rischiosa l’apertura della sala nella zona prestabilita, scelta le cui conseguenze economiche non possono ridondare sulla P.A.

Invero:

  1. a) manca la prova che se l’atto fosse stato tempestivamente emanato il danno (inteso come ridotta o azzerata redditività dell’impresa), si sarebbe certamente evitato;
  2. b) non è stata fornita la prova certa che all’esito dell’apertura (sia pure in ritardo) le condizioni reddituali dell’impresa, in concreto, avrebbero reso effettivamente impossibile la gestione della sala giochi;
  3. c) in realtà, essendo la durata della concessione pari a sei anni, è ragionevole ritenere che vi sarebbe stato un tempo sufficiente per superare le difficoltà economiche iniziali;
  4. d) inoltre – poiché anche altre imprese utilmente collocate nella originaria graduatoria avevano ritardato l’apertura ed essendo rimasto immutato il contingente numerico delle stesse (pari a 30) sia prima che dopo il giudicato cassatorio – l’entità dell’intervallo di apertura fra la ricorrente e le altre concorrenti non consente di ritenere dimostrata l’impossibilità in concreto di una proficua gestione della sala giochi. Da qui, conclusivamente, l’infondatezza del proposto appello, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza”.

PressGiochi