27 Aprile 2024 - 06:47

Asti: ricevitore del Lotto condannato per il mancato versamento della raccolta

Chiude la serranda e non versa i ricavi del gioco del Lotto delle ultime settimane: accade ad Asti, dove un ricevitore del Lotto oltre ad aver ‘dimenticato’ di versare i

10 Agosto 2017

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Chiude la serranda e non versa i ricavi del gioco del Lotto delle ultime settimane: accade ad Asti, dove un ricevitore del Lotto oltre ad aver ‘dimenticato’ di versare i proventi della raccolta del gioco a Lottomatica ha rinunciato anche a difendersi di fronte al Giudice della Corte dei Conti che lo ha quindi condannato al pagamento della somma di 36mila euro più gli interessi legali.

 

Il giudice contabile – nel giudizio espresso – ha ricordato come la normativa di riferimento, prevede che ogni ricevitore del lotto sia tenuto a versare alla Società Lottomatica i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell’aggio spettante, sulla base delle risultanze dell’estratto conto della settimana stessa. “Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell’estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l’attestato di versamento o l’estratto di quietanza relativo all’importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento” e, che “Riconosciuto regolare l’estratto conto da parte dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento”.

 

L’attività di addetto alla ricevitoria del gioco del lotto, consistendo nella riscossione di entrate e nell’effettuazione di pagamenti per conto dello Stato, comporta l’acquisizione, in capo al gestore, della particolare qualifica di agente contabile di diritto, con conseguente assoggettamento dello stesso alla disciplina di cui all’art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) ed alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale. In buona sostanza, il titolare della ricevitoria è gravato da un vero e proprio obbligo di restituzione che deve essere adempiuto in modo tempestivo, allo scopo di salvaguardare l’interesse pubblico sotteso alla gestione del gioco lecito secondo le modalità imposte dalla Legge e dalle prescrizioni di carattere amministrativo che delineano in modo tassativo le relative procedure

 

Ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare il giovedì di ogni settimana contabile successiva alla estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell’aggio spettante, sulla base delle risultanze dell’estratto conto della settimana stessa.

Ne consegue che l’omesso o il minore versamento all’erario delle somme introitate dal ricevitore del lotto, dedotte quelle relative all’aggio e alle vincite pagate, configura una condotta in evidente violazione delle regole della responsabilità patrimoniale.

 

Il ricevitore, inoltre non ha fornito alcuna prova che l’inadempimento sia imputabile a forza maggiore o a caso fortuito.

“Nel caso degli agenti contabili,- ha continuato la Corte –  l’eventuale ammanco di somme di denaro produce responsabilità contabile per il solo fatto dell’accertato disavanzo”.

Il Collegio ha ritenuto quindi che il titolare della ricevitoria abbia agito con dolo: risulta, invero, per tabulas una condotta caratterizzata da una reiterata violazione di precise ed espresse disposizioni di legge, la cui osservanza risulta fondamentale ed ineludibile per chi, gestendo il servizio di ricevitoria, sia addetto al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell’erario. Il ricevitore è stato in conclusione condannato al pagamento a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della somma di euro 36.023,17 oltre agli interessi previsti.

 

PressGiochi