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As.Tro. Legge di Bilancio 2017: regime di cassa obbligatorio per le contabilità semplificate

“Con la Legge di Bilancio 2017 – scrive in una il consulente fiscale di As.Tro, il dott. Marco Minoccheri – i commi 17-23 introducono il regime di cassa per i

03 Febbraio 2017

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“Con la Legge di Bilancio 2017 – scrive in una il consulente fiscale di As.Tro, il dott. Marco Minoccheri – i commi 17-23 introducono il regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata a partire dall’1.1.2017 tale novità è di estremo interesse per le ditte individuali e le società di persone di piccole dimensioni che spesso utilizzano il regime di contabilità semplificata. Per tali soggetti il reddito d’impresa e il valore della produzione netta vengono determinati in ragione degli incassi e delle spese sostenute, in sostituzione dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria.

È il caso di evidenziare che il regime semplificato è applicabile a tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che non superano i seguenti limiti ragguagliati ad anno nel caso di inizio o cessazione di attività:

€ 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

€ 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Nel caso si voglia evitare il regime di cassa ai soggetti naturalmente in contabilità semplificata resta la facoltà di optare per il regime ordinario.

La legge di bilancio modifica, innanzitutto, l’articolo 66 del Tuir, stabilendo, per le imprese minori, il passaggio dal principio di competenza al principio di cassa per la determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef.

A partire dal 1° gennaio 2017, dunque, il criterio di cassa diventa “naturale” per le imprese minori in contabilità semplificata, applicandosi obbligatoriamente sia a quelle già in attività sia a quelle che la inizieranno nel corso del 2017.

L’applicazione del principio di cassa, già previsto per i titolari di reddito di lavoro autonomo, implicherà la rilevanza della manifestazione finanziaria dei ricavi percepiti e delle spese sostenute dalle imprese, a prescindere dalla competenza economica.

In base al nuovo primo comma dell’articolo 66 del Tuir, quindi, il reddito d’impresa dei soggetti in regime di contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra:

– l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi (dividendi e interessi) percepiti nel periodo d’imposta

– l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Questa differenza (ottenuta sottraendo ai ricavi incassati i costi sostenuti), poi, è aumentata:

– del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (articolo 57, Tuir)

– dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa (articolo 90, comma 1, Tuir)

– delle plusvalenze (realizzate ai sensi dell’articolo 86 del Tuir)

– delle sopravvenienze attive (articolo 88, Tuir),

– e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101, Tuir).

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, viene confermata la possibilità di dedurre:

– le quote di ammortamento (a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili)

– le perdite di beni strumentali

– le perdite su crediti

– gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (a condizione che siano iscritti negli appositi registri).

Coerentemente con l’abbandono del principio di competenza, viene eliminata la disposizione secondo cui i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (come, ad esempio, contratti di locazione e di somministrazione di gas e luce), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, potevano essere dedotti nell’esercizio nel quale fosse stato registrato il relativo documento probatorio (di regola, la fattura) anziché alla data di maturazione dei corrispettivi (ultimi due periodi del comma 3, articolo 66 del Tuir, previgente).

Per effetto della nuova disciplina, poi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali. Tuttavia, è prevista un’eccezione per il primo anno di adozione del regime di cassa: in tal caso, infatti, il reddito determinato per cassa deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Inoltre, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

È previsto, infine, che il criterio di cassa trovi applicazione, per i contribuenti in contabilità semplificata, anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

In base alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio i soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

– il relativo importo

– le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento

– gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un diverso registro, poi, devono essere annotate cronologicamente, e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al principio di cassa), le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le stesse informazioni previste per i ricavi.

All’interno dei suindicati registri di ricavi/spese devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche i componenti positivi e negativi, diversi da ricavi e spese, rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa (ad esempio, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).

Peraltro, è possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri Iva, a condizione che in questi ultimi siano integrati con l’annotazione separata:

– delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva

– dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono (ciò qualora l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione). In tal caso, peraltro, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri Iva relativi al periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In forza di una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, è possibile tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (rimane fermo, però, l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva). In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (presunzione legale).

Fatte queste precisazioni resta il dobbio a questo punto, per il nostro settore, di come registrare i ricavi delle distinte dei concessionari che seguono il principio di competenza aspetto questo che richiede una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in considerazione del fatto che proprio al fine di garantire il principio di competenza era stata istituito l’obbligo di registrare le distinte anziche gli incassi individuati dai verbali di scassettamento.

In tal senso aspettiamo chiarimenti ufficiali presumendo per ora che tale principio rimanga ancora valido per le contabilità semplificate. Riservandoci di dare ulteriori approfondimenti sulla problematica emersa.”

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