19 Maggio 2024 - 00:11

Apparecchi da gioco: la nuova legge della Spagna ottiene l’ok della Ce

Ottiene l’ok della Commissione europea il progetto di legge per la disciplina del gioco del Paesi Basci, regione autonoma della Spagna. Vi è la necessità, da un lato, di conformarsi

18 Marzo 2019

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Ottiene l’ok della Commissione europea il progetto di legge per la disciplina del gioco del Paesi Basci, regione autonoma della Spagna.
Vi è la necessità, da un lato, di conformarsi alla risposta data alla comunicazione inviata alla Commissione europea attraverso l’adeguamento della legislazione alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in modo più coerente con l’ambito di applicazione di quest’ultima.

In attuazione della legge 4/1991, dell’8 novembre, che disciplina il gioco nella Comunità autonoma dei Paesi baschi, è stato emanato il decreto 120/2016, del 27 giugno, recante approvazione del regolamento generale che disciplina il gioco nella Comunità autonoma dei Paesi baschi, a sua volta attuato mediante decreto del 17 marzo 2017 dell’assessore alla Sicurezza, recante disciplina dei requisiti e delle caratteristiche tecniche delle macchine da gioco e delle loro condizioni di interconnessione.

Ai fini del progetto del citato decreto di attuazione, la Commissione europea ha notificato una comunicazione secondo la quale le macchine da gioco ricreative di tipo “AR” contemplate nel progetto di decreto sarebbero state assoggettate alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che esclude dal suo campo di applicazione le attività di gioco, ivi comprese le lotterie, che implicano scommesse di valore pecuniario.

L’adeguamento della legislazione basca a tale direttiva è stato effettuato mediante la legge 7/2012, del 23 aprile, che escludeva dalla legislazione sui giochi le macchine da gioco destinate al semplice passatempo, sebbene vi includesse le cosiddette macchine da gioco ricreative a premi o “AR”, pur non assoggettandole ad autorizzazione preventiva. La differenza tra le macchine ricreative e le macchine da gioco “AR” risiede nel fatto che, nel caso di queste ultime, il prezzo non solo consente un tempo di utilizzo, ma anche la possibilità di ottenere premi in natura oltre al servizio fornito.

È un dato di fatto che gli ordinamenti giuridici circostanti abbiano progressivamente escluso dalla legislazione sui giochi ogni aspetto relativo a qualsiasi tipo di macchina ricreativa, ivi comprese le cosiddette macchine “AR”. Alla luce degli sviluppi intervenuti, la Commissione europea è stata informata dell’accettazione del criterio della sostituzione della legislazione sui giochi in vigore nel Paese basco con la legislazione europea, cosicché sono soppressi dal regolamento tutti i riferimenti a tali macchine ricreative e, di conseguenza, alle sale da gioco.

D’altronde, è modificata la composizione del comitato tecnico consultivo sui giochi per includervi rappresentanti del settore manifatturiero, giacché il loro contributo può essere rilevante e gli stessi non figuravano nella composizione originaria. Detto comitato tecnico non decide né indirizza le autorizzazioni concesse in materia, essendo un semplice forum di partecipazione.

L’uso dei termini “licenza di utilizzo” e “macchina da gioco” è necessario in alcune disposizioni che potevano dare luogo a confusione terminologica.

È modificata la disposizione che disciplina le conseguenze della non conformità alle condizioni stabilite nella scheda di collocamento delle macchine da gioco nei casi in cui il responsabile sia il titolare dell’esercizio e non l’operatore di gioco e si chiarisce al riguardo che, in questi casi, la licenza di utilizzo può rimanere in attesa di assegnazione anche qualora sia stato superato il limite del 10% previsto dalla norma, in quanto questa situazione non può essergli imputata.

Si consente all’amministrazione di prevedere, ai fini della misurazione di tali distanze, l’utilizzo di strumenti informatici di misurazione delle distanze dell’infrastruttura di dati spaziali (Infraestructura de Datos Espaciales – IDE) dei Paesi baschi.

Il catalogo degli eventi di cui all’allegato I del regolamento è soppresso poiché non è chiara la sua utilità: pur includendo una serie molto ampia di specialità sportive federate, esso estende successivamente il suo campo di applicazione a ogni altro evento, risultando pertanto di scarsa utilità giacché, secondo il regolamento, qualsiasi evento che non rientra nell’ambito dei divieti già contenuti nel testo del medesimo può essere ammissibile quale oggetto di scommesse. La presente modifica include il chiarimento di altre disposizioni del testo che stabiliscono gli eventi su cui è possibile scommettere.

Nell’ambito della presente riforma sono stati inoltre corretti alcuni errori o imprecisioni non deducibili semanticamente dal testo pubblicato, ma che necessitano di essere chiariti per una migliore comprensione del regolamento.

PressGiochi