19 Maggio 2024 - 02:58

Apparecchi da gioco: ADM annulla Preu in scadenza al 28 marzo, 13 e 28 aprile

“Il primo acconto PREU per il bimestre marzo/aprile, in scadenza il 28 marzo è annullato; – il secondo e il terzo acconto PREU per il bimestre marzo/aprile, in scadenza, rispettivamente,

24 Marzo 2021

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“Il primo acconto PREU per il bimestre marzo/aprile, in scadenza il 28 marzo è annullato;

– il secondo e il terzo acconto PREU per il bimestre marzo/aprile, in scadenza, rispettivamente, il 13 e il 28 aprile sono annullati, qualora la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sia prorogata, a causa delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, almeno fino alle suddette date;

– il calcolo dell’importo dovuto per il saldo del PREU e del canone concessorio del bimestre marzo-aprile, nonché il termine di pagamento restano invariati”.

Lo stabilisce una determina firmata oggi dal Direttore di ADM Marcello Minenna, che riportiamo di seguito:

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO l’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm. che introduce il
prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (da ora PREU) di cui all’articolo 110,
comma 6 del TULPS demandando all’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (ora
Agenzia Dogane e Monopoli) di stabilirne con proprio provvedimento le modalità attuative;
VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010 che, in applicazione delle citate disposizioni
regolamentano:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi
d’imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e
per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d’imposta effettuano i
versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza
dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i decreti-legge 18 dicembre 2020, n. 172, 5 gennaio 2021, n. 1, 14 gennaio 2021, n. 2, 13
marzo 2021, n. 30 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTI i DD.PP.CC.MM. 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con i quali sono
state sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò anche se svolte
all’interno di locali adibiti ad attività differente fino a tutto il 6 aprile 2021;
CONSIDERATO che i citati DD.PP.CC.MM hanno azzerato la raccolta del gioco tramite
apparecchi da intrattenimento, privando i soggetti appartenenti all’intera filiera del gioco delle
risorse finanziarie per far fronte ai versamenti tributari previsti e, di conseguenza, rallentando o
addirittura impedendo il relativo versamento ai concessionari, quali soggetti passivi d’imposta,
per il successivo riversamento all’erario;
CONSIDERATO che, a causa della sospensione totale della raccolta tramite apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, il versamento degli acconti PREU per il
IL DIRETTORE GENERALE
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bimestre marzo/aprile, in scadenza il 28 marzo (parametrato all’imposta versata per il bimestre
novembre/dicembre 2020), sarebbe superiore ai versamenti realmente dovuti;
CONSIDERATO, inoltre, che qualora la sospensione delle attività di sale giochi, sale
scommesse, sale bingo e casinò fosse ulteriormente prorogata anche dopo il 6 aprile, si
produrrebbe un’ulteriore eccedenza anche per i versamenti degli acconti in scadenza il 13 aprile
e il 28 aprile (parametrati, anch’essi all’imposta versata per il bimestre novembre/dicembre
2020), dando luogo alla necessità di riconoscere successivamente lo scomputo dell’eccedenza
dai versamenti dovuti per i bimestri successivi;
CONSIDERATO, pertanto, che in un’ottica di semplificazione degli adempimenti tributari, in
ragione dell’eccezionale situazione di emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 e in
applicazione del principio costituzionale di capacità contributiva e del principio del favor
contribuenti sia necessario prevedere modifiche temporalmente limitate ai citati Decreti
Direttoriali del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010, favorendo l’adempimento dei pagamenti
dovuti e evitando, al contrario, il versamento di pagamenti non dovuti;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Per l’anno 2021:
– il primo acconto PREU per il bimestre marzo/aprile, in scadenza il 28 marzo è
annullato;
– il secondo e il terzo acconto PREU per il bimestre marzo/aprile, in scadenza,
rispettivamente, il 13 e il 28 aprile sono annullati, qualora la sospensione delle attività di
sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sia prorogata, a causa delle misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
almeno fino alle suddette date;
– il calcolo dell’importo dovuto per il saldo del PREU e del canone concessorio del
bimestre marzo-aprile, nonché il termine di pagamento restano invariati.
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.