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Agenzie fiscali. Rizzetto (Al): “Aggirata sentenza della Corte costituzionale”

Il sottosegretario del Micheli ha risposto ieri all’interrogazione degli onorevoli Barbanti e Rizzetto che avevano chiesto quali iniziative si intendesse adottare «affinché l’assegnazione delle funzioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle

06 Agosto 2015

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Il sottosegretario del Micheli ha risposto ieri all’interrogazione degli onorevoli Barbanti e Rizzetto che avevano chiesto quali iniziative si intendesse adottare «affinché l’assegnazione delle funzioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, avvenisse, come ha stabilito la Corte Costituzionale, ricorrendo all’istituto della reggenza.

“L’Agenzia delle entrate – ha risposto De Micheli – ha dato immediata e puntuale applicazione alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 revocando oltre 800 incarichi di funzioni dirigenziali. Il venir meno di questi incarichi e l’attribuzione ad interim di molteplici uffici ai pochi dirigenti di ruolo rimasti in servizio ha creato notevoli difficoltà gestionali all’Agenzia, difficoltà che, nell’immediato, si è cercato di fronteggiare con l’adozione da parte dei dirigenti di atti di delega di firma a funzionari della terza area.

Per quanto riguarda le iniziative da adottare rispetto alla situazione determinata dalla menzionata sentenza, gli Onorevoli interroganti propongono il ricorso all’istituto della reggenza disciplinato dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. Al riguardo, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»è stato approvato al Senato un emendamento governativo che introduce nel provvedimento l’articolo 4-bis finalizzato ad assicurare il buon funzionamento delle agenzie fiscali e a garantire il normale proseguimento delle loro attività. La disposizione prevede che per esigenze di funzionalità operativa, i dirigenti delle agenzie fiscali, previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi a dirigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, possono attribuire le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell’area stessa. È previsto che tali deleghe potranno essere conferite in misura non superiore al numero dei posti messi a concorso.

A fronte delle responsabilità gestionali connesse all’esercizio delle deleghe di funzioni, la norma stabilisce che ai funzionari delegati saranno temporaneamente attribuite, con il relativo trattamento economico, nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale ai sensi dell’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95 del 2012. Le deleghe di funzioni previste dalla norma in corso di approvazione non vanno confuse con le deleghe di firma; queste ultime, infatti, hanno sino ad oggi rappresentato solo un rimedio temporaneo per la sottoscrizione degli atti, ma non possono di per sé consentire l’effettiva gestione dei numerosi uffici assegnati ad interim ai dirigenti.

Riguardo all’ipotesi di fare ricorso all’istituto della reggenza, la disposizione istitutiva prevedeva la possibilità di affidare reggenze al personale del comparto Ministeri appartenente alla nona qualifica funzionale. Tale previsione è superata dall’attuale ordinamento professionale del personale pubblico basato su aree funzionali di inquadramento e non più su qualifiche funzionali e, comunque, deve ritenersi implicitamente abrogata dall’articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

 

“Il ricorso temporaneo allo strumento della delega di firma costituisce un aggiramento della predetta sentenza, che consentirà ai medesimi soggetti di svolgere, seppure temporaneamente la funzione di dirigenti, il che appare ancora più grave” ha dichiarato Walter Rizzetto cofirmatario dell’interrogazione non soddisfatto della risposta del sottosegretario. Rizzetto ha quindi evidenziato come la risposta non affronti nemmeno il tema della remunerazione aggiuntiva che si vuole riconoscere ai predetti funzionari a fronte dell’attribuzione di tale delega di firma. Non considera altresì corretto che le sentenze della Corte costituzionale siano rispettate in alcuni casi mentre in altri, come quello in esame, risultino aggirate. In tale contesto evidenzia come le norme introdotte dall’articolo 4-bis 78 del decreto-legge n. del 2015, le quali intervengono appunto su tale materia, consentendo ai dirigenti di delegare proprie funzioni a funzionari, ai quali vengono attribuite posizioni organizzative non dirigenziali, non risultino congruenti con l’istituto della reggenza, già previsto da tempo nell’ambito della disciplina delle pubbliche amministrazioni.

 

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