21 Maggio 2024 - 20:57

Pucci (Astro): “Non spetta ai punti vendita misurare le distanze dai luoghi sensibili”

“Non corrisponde a nessuna verità giuridica asseverata l’assunto in virtù del quale l’onere della individuazione dei luoghi sensibili ubicati nel territorio comunale incomba sui punti vendita”. Con queste parole l’avv.

24 Novembre 2017

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“Non corrisponde a nessuna verità giuridica asseverata l’assunto in virtù del quale l’onere della individuazione dei luoghi sensibili ubicati nel territorio comunale incomba sui punti vendita”.

Con queste parole l’avv. Massimiliano Pucci, Presidente di Astro, ha contestato a 20 comuni del Piemonte l’operato amministrativo di usare Google Map per misurare le distanze, o di porre a carico dei punti vendita l’onere di mappare il territorio.

 

I comuni che stanno attuando questa tecnica, ad oggi sono stati quelli di: Rivarolo Canavese, Grugliasco, Gattico, Veruno, San Raffaele Cimena, Castellamonte, Candelo, Buttigliera d’Asti, Vercelli, La Loggia, San Mauro Torinese, Cassano Spinola, Arona, Gattinara, Ivrea, Agliè, Venaria Reale, Almese, Pinerolo, San Germano Vercellese.

 

“Posto che l’installazione degli apparecchi da gioco lecito all’interno di bar e tabacchi – spiega Astro – è avvenuta a seguito dell’autorizzazione del SUAP (S.C.I.A), al medesimo incombe, pertanto, l’obbligo del “contrarius actus”, visto che la Legge Regionale non dispone la decadenza delle autorizzazioni comunali rilasciate. In via alternativa a detto percorso si prefigura l’obbligo di una specifica comunicazione all’esercente circa l’esito di un’istruttoria amministrativa formale – verificabile – estraibile in copia (ed eventualmente anche impugnabile al T.A.R. in ricorrenza dei presupposti), materializzante l’individuazione dei luoghi sensibili e la misurazione dei percorsi pedonali interdetti, da cui far discendere la contrazione del diritto soggettivo del commerciante. Comprenderete, infatti, che l’esistenza di una evidenza pubblica circa l’ubicazione dei luoghi sensibili e la esatta individuazione dei sovrapposti tratti pedonali interdetti risulta indispensabile ANCHE per individuare l’eventuale area di trasloco dell’attività economica, NONCHE’ per analizzare la percentuale espulsiva che la Legge Regionale determina (con apparenti finalità di regolamentazione che però potrebbero rivelarsi di fatto abolizioniste e quindi suscettibili di specifica censura in contesti giurisdizionali);

Le misurazioni citate poc’anzi, in quanto non “normate” da una delibera della Giunta Regionale (provvedimento attuativo che normalmente ha accompagnato le altre similari normative), non possono che essere effettuate secondo le norme della toponomastica e dell’urbanistica, e quindi necessitano di rappresentazione e formalizzazione carto-grafica vistata dall’ufficio tecnico comunale ed inserita nell’istruttoria della mappatura sopra descritta.

 

 

L’associazione ha inviato tale valutazione anche alle Prefetture e alle Istituzioni Regionali.

 

 

PressGiochi