29 Aprile 2024 - 10:37

Decreto Sostegni. Il Servizio Studi del Senato interviene sulla proroga dei versamenti del Preu sugli apparecchi da gioco

L’articolo 6-bis, proposto in sede referente dal senatore Bagnai ed altri della Lega, proroga i termini di versamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo

06 Maggio 2021

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L’articolo 6-bis, proposto in sede referente dal senatore Bagnai ed altri della Lega, proroga i termini di versamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.

L’unico comma dell’articolo in esame, commenta oggi il Servizio Studi del Parlamento, proposto in sede referente con l’approvazione dell’emendamento 6.0.275 (Bagnai) e di altri identici, prevede che il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

  1. la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
  2. la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
  3. la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot (si veda il box infra).

Si rammenta che l’articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd Ristori quater) stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell’ultima rata entro il 30 giugno 2021.

A tale proposito si rammenta che l’articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Precedentemente, l’art. 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Sono addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Si rammenta che, a seguito dei provvedimenti legati all’emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, prot. 420165/RU, recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:

  • la proroga al 18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre, in scadenza il 22 novembre 2020;
  • l’annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;
  • l’anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.

Resta fermo che, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del 22 gennaio 2021.

Gli apparecchi da intrattenimento

Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot), sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)). Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto n. 773 del 1931) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, c.d. Video Lottery Terminal (VLT). Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

  1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
  2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
  3. l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
  4. le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
  5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
  6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

 

Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio

L’articolo 30, comma 1, proroga (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati.

Il comma in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico – elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 (“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”). Si tratta di:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

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