09 Maggio 2024 - 05:32

CTD: il Tribunale marchigiano assolve operatore perché il fatto non sussiste

Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale lo scorso 12/01/2017 il Tribunale Marchigiano decideva per l’assoluzione del titolare di un Ctd affiliato alla società Betsolution4U e operante

21 Luglio 2017

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Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale lo scorso 12/01/2017 il Tribunale Marchigiano decideva per l’assoluzione del titolare di un Ctd affiliato alla società Betsolution4U e operante in Ascoli Piceno a far data dall’ 11.03.2015.

Tratto a giudizio a seguito della trasmissione dei verbali di verifica da parte degli ispettori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla Procura della Repubblica competente, al titolare del centro ascolano veniva contestato il reato di raccolta abusiva di gioco e scommessa ex art. 4 e 4 bis della legge 401/89.

Il Tribunale ha ritenuto che non vi sia alcuna responsabilità penale a carico dell’imputato.

“Tale convinzione –afferma l’Avv. Rossana Fallacara – nasce dall’analisi della documentazione prodotta in atti” comprovante il regolare operato del centro legato al bookmaker maltese discriminato dalla normativa Italiana di settore.

Dopo un ampio excursus della vicenda oggetto di diverse pronunce della CGE, il giudicante ha evidenziato la peculiare situazione discriminatoria subita dalla Betsolution4U- che fa decadere la ratio giustificatrice della norma penale incriminatrice finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico, sanità pubblica o pubblica sicurezza.

Difatti, si legge nelle conclusioni che ” la condotta contestata all’odierno imputato non comporta una condotta illecita; come già esposto, la contestata mancanza delle autorizzazioni trae origine da una normativa, quella italiana, ritenuta non chiara ed in contrasto con la normativa comunitaria. Ritiene, quindi questo giudicante di dover pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste”.

Un altro riconoscimento importante per il Book maltese ed in particolar modo a sostegno di una normativa di settore discriminatoria, conclude l’Avv. Rossana Fallacara.

 

PressGiochi