La Corte di Cassazione, in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, ha affermato la natura subordinata del rapporto intercorrente tra un’impresa, che svolge attività di centro scommesse, e una
La Corte di Cassazione, in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, ha affermato la natura subordinata del rapporto intercorrente tra un’impresa, che svolge attività di centro scommesse, e una lavoratrice che veniva chiamata al lavoro all’occorrenza per raccogliere le scommesse e pagare le vincite, facendo di fatto attività di cassa, che era inserita nell’organico dell’azienda e, inoltre, veniva pagata ad ore e non in funzione degli introiti netti di cassa.
Con la Sentenza n. 3457 del 13 febbraio 2018, la sezione lavoro della Corte Suprema ha stabilito che, nel caso in specie, a nulla valgono le doglianze dell’impresa ricorrente circa la possibilità per il lavoratore di rifiutare di volta in volta la prestazione e il suo rifiuto a stabilizzare il rapporto, proposta già effettuatagli dal datore di lavoro: i diritti interessati dalla causa riguardano una tutela inderogabile, che non può essere messa in discussione da patti di rinuncia “ex ante”.
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