Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportando modifiche al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, integrandolo.
Rispetto al citato testo normativo del 2007, l’articolo 4 del decreto n.90/17 ha sostituito il Titolo IV, prevedendo tra l’altro disposizioni puntuali per i prestatori dei servizi di gioco, mentre l’articolo 5 ha sostituito l’articolo 64 – Capo II del Titolo V – prevedendo specifiche sanzioni.
Un’ulteriore importante novità è costituita dal ruolo di governance attribuita all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che – pur non assumendo il ruolo di vigilanza, specificamente mantenuto in capo ai soggetti di cui all’art. 1, co.2, lett. c) del decreto in esame – riveste un importante ruolo di indirizzo e coordinamento attraverso:
SETTORI DI APPLICAZIONE
Si reputa opportuno chiarire, innanzitutto, l’ambito applicativo del decreto attuativo e, conseguentemente della direttiva (UE) 2015/849, nell’ambito del comparto del gioco pubblico. Come si evince anche dalla definizione, contenuta nell’art.1, co.3, lett. a), del decreto, dall’ambito di attuazione sono esclusi i settori delle lotterie nazionali, sia ad estrazione istantanea che differita, i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica (Totocalcio, Il 9, Totogol, tutte le tipologie di Big, V7). I comparti del gioco in cui trovano, invece, applicazione le regole del decreto n. 90/2017 sono:
Per quanto concerne gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., le norme in esame trovano applicazione, ovviamente fatti salvi i limiti di gioco racchiusi nella norma ( Max 1 euro per la partita , max 100 euro per le vincite ), che, di fatto, escludono l’adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di gioco.
SOGGETTI OBBLIGATI
Alla luce di quanto detto, i soggetti obbligati sono coloro che agiscono nei settori di gioco richiamati in virtù del rapporto concessorio con questa Agenzia. L’art. 53 ha profondamente innovato l’ambito dei soggetti obbligati prevedendo, in capo agli operatori, che sono a diretto contatto con la clientela, specifici obblighi di adeguata verifica della medesima e di conservazione dei dati, accompagnati da specifiche sanzioni in caso di inosservanza. A tal fine la norma opera una distinzione tra il comparto del gioco fisico e quello del gioco a distanza. Per quest’ultimo, caratterizzato, come noto, dall’efficace strumento del conto di gioco nominativo, ai sensi dell’art. 24, comma 19, della legge n. 88/2009, sono previste specifiche disposizioni per gli operatori di gioco cui si applicano gli obblighi previsti dai primi 3 commi dell’art. 53, in quanto immediatamente applicabili. Nel gioco pubblico su rete fisica – ossia nei comparti sopra indicati, con esclusione del gioco a distanza – la norma individua direttamente in capo ai distributori e esercenti, a qualunque titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali i concessionari offrono servizio di gioco pubblico, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati.
ADEMPIMENTI
Come detto, il decreto legislativo n. 90/2017, entra in vigore il 4 luglio 2017 con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, che prevede il termine di dodici mesi – 4 luglio 2018 – per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV.
Ne consegue che alcuni adempimenti sono necessariamente ed immediatamente esigibili dal momento della entrata in vigore del citato decreto e tali adempimenti sono sostanzialmente riconducibili a due aspetti. Innanzitutto, l’adeguata verifica della clientela può essere realizzata nei casi in cui l’operazione sia già ictu oculi di valore pari o superiore ai limiti che la normativa individua. In particolare in tutti i casi di operazioni di gioco di importo pari o superiore a 2.000 euro nonché, per quanto concerne il gioco tramite sistemi di gioco VLT, in tutti i casi in cui il valore nominale del ticket sia pari o superiore a 500 euro, è immediatamente applicabile l’obbligo di adeguata verifica del richiedente l’operazione o del possessore del titolo, secondo le indicazioni previste dal citato art. 53. In secondo luogo, diventa effettivo l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove le convenzioni di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate. Ciò ovviamente fermo restando l’obbligo dei concessionari del gioco pubblico di procedere comunque all’adeguata verifica della clientela in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per l’adempimento degli altri obblighi previsti, i concessionari devono adottare, entro il termine del 4 luglio 2018, gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato Titolo IV.
PressGiochi