27 Aprile 2024 - 01:25

Tabaccai truffati. Tar Sicilia: “Il mancato versamento delle giocate non comporta la decadenza della concessione”

“Il mancato versamento ad ADM dei proventi delle giocate frutto di truffa non può costituire motivo di decadenza della concessione”. A confermarlo è il giudice del Tribunale amministrativo per la

13 Giugno 2019

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“Il mancato versamento ad ADM dei proventi delle giocate frutto di truffa non può costituire motivo di decadenza della concessione”.

A confermarlo è il giudice del Tribunale amministrativo per la Sicilia esprimendosi in merito al ricorso promosso da un tabaccaio truffato al quale AAMS aveva disposto la revoca con effetto immediato della concessione di raccolta del gioco del lotto.

Il tabaccaio era stato truffato da due sedicenti funzionari del concessionario, che previo appuntamento telefonico, si erano presentati alla sua ricevitoria, mostrando tesserini, evidenziando la necessità di procedere ad un aggiornamento del software. Successivamente era intervenuta AAMS presso la stessa ricevitoria accertando che il volume di scommesse registrate, erano apparse anomale (per un valore di € 137.000,00).

La stessa Amministrazione dei monopoli aveva quindi sospeso in via cautelativa la concessione avviando anche il provvedimento di revoca.

“Nel caso in esame, – ha spiegato il Tar –  il ricorrente è stato oggetto di una truffa da parte di ignoti che, presentatisi previo appuntamento presso la ricevitoria e spacciandosi per dipendenti dell’AAMS, mostrando tesserini all’evidenza contraffatti, hanno operato delle giocate abusive (senza versamento) previo fraudolento inserimento nel sistema”.

 

Il Tar richiamando il Consiglio di Stato ha ricordato: “è del tutto evidente che, a fronte di una denuncia-querela, secondo la quale le giocate effettuate in via fittizia senza versamento di danaro da parte di ignoto, nel tentativo di lucrare eventuali vincite, e quindi senza incasso di denaro da parte del titolare della ricevitoria, e sinché non sia dimostrata la falsità della denuncia- querela, non può inverare la fattispecie dell’omesso versamento dei proventi delle vincite che costituisce il presupposto ineludibile della disposta revoca”.

 

Il giudice amministrativo ha quindi concluso che “a fronte del mancato pagamento per le scommesse abusive effettuate da tersi truffando il titolare della ricevitoria, il mancato versamento dei proventi (non ricevuti) non poteva costituire motivo di decadenza della concessione.

La fondatezza del ricorso comporta, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, non essendo revocata in dubbio la veridicità dei fatti denunziati dal ricorrente e non potendo l’archiviazione della relativa denuncia contro i truffatori, rimasti ignoti, ripercuotersi in danno del titolare”.

 

PressGiochi