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Pdl Bitonci all’esame della Comm. Finanze: criteri più stringenti per l’installazione delle slot machine

È necessario ripensare l’offerta di gioco limitando la presenza delle slot machine solo in quei locali dove viene assicurato un controllo professionale sugli apparecchi e sui giocatori. Tali locali, peraltro,

25 Settembre 2018

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È necessario ripensare l’offerta di gioco limitando la presenza delle slot machine solo in quei locali dove viene assicurato un controllo professionale sugli apparecchi e sui giocatori. Tali locali, peraltro, sono gli unici in grado di garantire maggiori possibilità di controllo assicurando il presidio sul territorio.

 

E’ quanto si legge nella proposta di legge a firma dell’esponente della Lega Massimo Bitonci, oggi Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivisa anche da altri esponenti del Parlamento che oggi è stata assegnata all’esame della Commissione Finanze della Camera. Verranno sentiti per via consultiva anche le Commissioni Affari costituzionali e giustizia, Bilancio, Cultura, Attività produttive, Affari sociali e Politiche dell’UE.

 

 

La proposta di legge della Lega propone di dettare criteri più stringenti per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento, al fine di limitare l’accesso indiscriminato ad essi. Nonostante i diversi interventi legislativi in materia di protezione dei minori e di restrizioni in materia di pubblicità rivolta agli stessi, e nonostante la prevista riduzione, con la legge di stabilità 2016, del complessivo numero di slot machine del 33 per cento circa (fino a raggiungere il numero massimo di 265.000), non sembrano ancora essere state prese idonee misure di contrasto del fenomeno della ludopatia, che deve essere considerato un problema di livello non soltanto personale, ma collettivo, proprio per il forte impatto che questa patologia può avere sull’intero sistema sociale.

 

 

L’articolo 1 specifica le finalità della legge, riferite alla necessità di evitare l’eccessivo frazionamento e polverizzazione dell’offerta di gioco, di innalzare la professionalità degli operatori allo scopo di proteggere le categorie più deboli, di contrastare il fenomeno del gioco illegale. L’articolo 2 detta, quindi, nuovi criteri per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di pubblica sicurezza (new slot), al fine di limitarne l’eccessivo proliferare in bar, ristoranti e tutti quegli esercizi commerciali che non fanno del gioco la loro attività principale.  In particolare, è vietata l’installazione delle new slot negli esercizi commerciali con attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico che abbiano una superficie inferiore a 20 metri quadrati. L’installazione è inoltre vietata negli stabilimenti balneari, nei circoli privati, nei centri di raccolta scommesse che raccolgono in Italia per conto di operatori esteri – che operano in forza della sentenza cosiddetta Costa Cifone emessa il 16 febbraio 2012 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – e nelle sale pubbliche da gioco dove, in aggiunta, è vietata anche l’installazione delle videolottery di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di pubblica sicurezza.

 

Viene, inoltre, ridisegnato il sistema del contingentamento – ossia il numero massimo di congegni che è consentito installare in rapporto alla superficie dei locali destinata alla vendita o all’attività economica e sociale – nei bar, nei ristoranti e negli alberghi, riducendo il numero massimo di apparecchi installabili rispetto al numero oggi consentito. Sono infine dettate disposizioni sulla realizzazione dei locali destinati all’installazione delle new slot negli esercizi commerciali. Essi devono essere architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio e la loro superficie non deve essere prevalente rispetto a quella dedicata all’attività principale. In tali locali deve essere prevista un’apposita area destinata ai fumatori nel pieno rispetto della normativa anti-fumo. L’articolo 3 detta nuove disposizioni in materia di orario, al fine di evitare che la possibilità dell’accesso al gioco, a qualsiasi orario del giorno e della notte, possa favorire in maniera indiscriminata la dipendenza, almeno per i dispositivi fisici, tenuto conto dell’ormai dilagante fenomeno del gioco on line illegale su cui, invece, è più difficile intervenire. Si ricorda, a questo proposito, che la stessa Commissione europea ha approvato una raccomandazione agli Stati membri sui servizi di gioco d’azzardo telematico, contenente le linee guida da adottare al fine di tutelare in maniera più efficace i cittadini, e soprattutto i minori, dal rischio del gioco digitale, ormai diffusissimo. Si prevede, altresì, una regolamentazione più stringente riguardo l’ubicazione geografica dei dispositivi, stabilendo norme sulla distanza tra questi ultimi e luoghi sensibili come scuole, ospedali, centri sportivi, parchi  pubblichi e centri parrocchiali, visto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente più fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che più facilmente, data la loro condizione sociale ed economica, possono cadere in vere forme di dipendenza psicologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali. Allo stesso modo, è anche prevista una distanza minima dagli sportelli bancari o postali, tale da scoraggiare, quanto più possibile, il prelievo di contante, considerato che il giocatore d’azzardo ha un’incapacità cronica e progressiva di resistere all’impulso di giocare d’azzardo in grado di compromettere se stesso, la propria famiglia e le proprie attività o il proprio patrimonio.

L’articolo 4 intende devolvere il 30 per cento delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico alle amministrazioni comunali, che oggi sono sempre più chiamate a sostenere l’onere dei controlli negli esercizi commerciali e nelle sale da gioco e a dare il proprio sostegno nella lotta alla ludopatia. Le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte loro spettante sono rimandate ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e finanze. L’articolo 5 è teso a limitare il ricorso alle carte di debito per il pagamento delle giocate: sempre più spesso, infatti, accade che alcuni giocatori, pur di continuare a giocare, siano disposti a indebitarsi ulteriormente, aggirando, con l’utilizzo della carta di debito, i limiti imposti al prelievo di contanti.

L’articolo 6 reca una serie di misure dedicate al contrasto del gioco illegale o irregolare, nonché volte a garantire il versamento di una garanzia fidejussoria anche da parte di quei soggetti giuridici, operanti con sede all’estero, che fino ad ora lo hanno evitato, equiparandoli di conseguenza agli operatori italiani.

L’articolo 7 stabilisce sanzioni amministrative di natura pecuniaria, nonché la chiusura dell’esercizio, in caso di reiterazione della violazione degli obblighi imposti dalla legge. L’articolo 8, infine, prevede l’adozione dei regolamenti di attuazione.

 

PressGiochi