26 Aprile 2024 - 06:38

Match fixing. La Commissione europea rafforza la collaborazione tra i movimenti sportivi e i governi per contrastare le partite truccate

La Commissione europea ha approvato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto

05 Marzo 2015

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La Commissione europea ha approvato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale. Lo scopo della Convenzione, come specificato al suo articolo 1, è “combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l’integrità e l’etica dello sport in conformità al principio dell’autonomia dello sport”. A tal fine, l’obiettivo basilare della Convenzione è “proteggere l’integrità e l’etica dello sport”. Per raggiungere questi risultati la Convenzione prevede una serie di misure finalizzate a prevenire, individuare e sanzionare le manipolazioni delle competizioni sportive.

Come ha deciso la Commissione, la firma della convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detta Convenzione secondo la quale determinati reati non rientrano attualmente nel campo di applicazione dell’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. L’Unione ha competenza su tutto il resto, ma si tratta di competenza esclusiva solo nel caso di due disposizioni: l’articolo 11 (nella misura in cui si applica ai prestatori di servizi da e verso i paesi terzi) e l’articolo 14 sulla protezione dei dati personali. Per il resto si tratta di competenze concorrenti o di “sostegno”.

Come ricorda la stessa Commissione europea, truccare le partite è comunemente ritenuto una delle principali minacce dello sport odierno perché ne mina valori come l’integrità, la lealtà e il rispetto per il prossimo e rischia di allontanare tifosi e sostenitori dalle attività sportive organizzate. Inoltre, le partite truccate sono spesso appannaggio di una criminalità organizzata che opera su scala mondiale. Si tratta di un problema divenuto ormai prioritario per le autorità pubbliche, per il movimento sportivo e per le autorità incaricate dell’applicazione della legge di tutto il mondo. Per rispondere a queste sfide il Consiglio d’Europa ha invitato nell’estate del 2012 le parti della Convenzione culturale europea ad avviare i negoziati per una Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione dei risultati sportivi. I negoziati sono iniziati nell’ottobre 2012 con la prima riunione del gruppo del Consiglio d’Europa incaricato della redazione.

Il 13 novembre 2013 la Commissione ha adottato “la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell’Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi”. La raccomandazione della Commissione è stata trasmessa al gruppo di lavoro del Consiglio sullo sport il 15 novembre 2012. A seguito delle discussioni in seno al gruppo di lavoro e alla conseguente aggiunta, da parte del Consiglio, di basi giuridiche sostanziali, tra cui una base giuridica derivante dalla parte 3, titolo V del TFUE, il Consiglio ha suddiviso il progetto di decisione del Consiglio in due decisioni separate. Una decisione sulle questioni relative alle scommesse e allo sport è stata adottata dal Consiglio il 10 giugno 2013. La seconda decisione, adottata dal Consiglio il 23 settembre 2013, riguarda le questioni relativa alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia.

Uno dei principali obiettivi della Convenzione è promuovere la cooperazione nazionale e internazionale: il capo III fissa una serie di disposizioni per agevolare lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate. La lotta alle partite truccate richiede una stretta collaborazione tra i movimenti sportivi, i governi, gli operatori delle scommesse, le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le organizzazioni internazionali. Una gamma così ampia di parti interessate costituisce di per se stessa una sfida; l’UE può contribuire a creare unità e assicurare un approccio coordinato.

Gli Stati membri si trovano in fasi diverse dello sviluppo del contrasto alle partite truccate. La natura transnazionale delle partite truccate comporta verosimilmente la collaborazione tra Stati membri con livelli diversi di esperienza, creando la necessità di condivisione di buone pratiche e sviluppo di competenze. In questo l’UE gioca un ruolo importante nello sviluppo di capacità, come catalizzatore della cooperazione e in definitiva come sostegno all’attuazione della Convenzione.

La firma della Convenzione dovrebbe essere parte dell’impegno della Commissione nella lotta alle partite truccate, insieme ad altri strumenti quali l’imminente iniziativa della Commissione sulle scommesse collegate alle partite truccate in linea con la sua comunicazione del 2012 sul gioco d’azzardo on-line, il lavoro del gruppo di esperti UE sulle partite truccate e le azioni preparatorie e i progetti dedicati alle partite truccate.

Secondo la decisione del Consiglio che autorizza l’apertura dei negoziati è opportuno che l’adesione dell’Unione sia preceduta da un’analisi relativa alla competenza, con l’affermazione che “la natura giuridica della convenzione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione sarà stabilita separatamente al termine dei negoziati in base ad un’analisi del preciso ambito di applicazione delle singole disposizioni”.

Natura e portata della competenza dell’Unione

La Convenzione promuove inoltre la cooperazione internazionale e predispone un meccanismo di controllo per assicurare che sia data attuazione alle sue disposizioni.

La Convenzione rappresenta in tal modo un approccio pluridimensionale per affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. Di conseguenza, le misure da adottare sono di natura diversa e interessano settori diversi del diritto, con una prevalenza degli aspetti di prevenzione. Altri settori del diritto interessati sono il diritto penale sostanziale, la cooperazione giudiziaria in materia penale, la protezione dei dati e la regolamentazione delle attività legate alle scommesse.

Prevenzione (capi II e III, articoli da 4 a 14)

La maggior parte delle disposizioni sulla prevenzione presenti nella Convenzione potrebbero ricadere nell’ambito dell’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE relativo alle azioni di incentivazione nel settore dello sport. La portata di questo tipo di competenza è tuttavia limitata, poiché esclude l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. L’articolo 165 del TFUE fa riferimento a “promuovere”, “cooperazione” o azioni “di incentivazione”. Di conseguenza, la competenza dell’Unione non sostituisce quella degli Stati membri in questo settore.

Per contro, le misure relative ai servizi di scommesse possono incidere sulle libertà del mercato interno relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un’attività economica. Per quanto riguarda in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 11 la definizione di “scommesse sportive illegali” si riferisce a qualsiasi scommessa sportiva la cui tipologia o il cui operatore non siano autorizzati in virtù della legislazione applicabile nella giurisdizione della Parte in cui si trova lo scommettitore. L’espressione “legge applicabile” comprende il diritto dell’UE. Ciò implica che va tenuto conto anche dei diritti derivanti dalla legislazione dell’UE e che il diritto nazionale dello Stato membro deve essere conforme al diritto dell’UE, in particolare alle norme che disciplinano il mercato interno.

Gli articoli da 9 a 11 prevedono misure che potrebbero condurre a un certo ravvicinamento delle legislazioni. Ad esempio, l’articolo 9 della Convenzione propone un elenco indicativo di misure che potrebbero essere applicate, se del caso, dalle autorità di regolamentazione delle scommesse per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive. L’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione dispone che “Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive (…)” (sottolineatura aggiunta). L’articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione mira a istituire un obbligo di segnalazione affermando che: “Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse (…)” (sottolineatura aggiunta). Infine, l’articolo 11 della Convenzione relativo alle scommesse sportive illegali, accorda alle parti un margine di manovra ancor più ampio. Esso recita: “ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l’adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali (…)”.

Ciò dimostra che l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, creano la base per una possibile armonizzazione nell’ambito dell’articolo 114 del TFUE, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un’attività economica. L’articolo 11, che contiene una formulazione ancor più flessibile, implica anch’esso un certo grado di ravvicinamento di disposizioni che può ricadere nell’ambito disciplinato dall’articolo 114 del TFUE per quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento del mercato interno.

L’articolo 11 della Convenzione può inoltre incidere sui servizi forniti da un paese terzo. Le misure in questione, che riguardano direttamente l'”accesso” a tali servizi, rientrerebbero nell’ambito della politica commerciale comune dell’Unione ai sensi dell’articolo 207 del TFUE.

L’articolo 14 della Convenzione sulla protezione dei dati rientra nelle competenze dell’Unione in conformità all’articolo 16 del TFUE.

Applicazione della legge (capi da IV a VI; articoli 15-25)

Il capo IV riguarda il diritto penale e la cooperazione in materia di applicazione della legge (articoli da 15 a 18). L’articolo 15 della Convenzione non impone di perseguire penalmente in maniera globale la manipolazione delle competizioni sportive, ma soltanto certe sue forme (ove siano implicate corruzione, coercizione o frode). Ciò potrebbe rientrare nell’ambito dell’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE qualora i reati fossero commessi dalla criminalità organizzata o mediante corruzione. Tuttavia, l’articolo 15 non si limita alla criminalità organizzata e comprende anche la coercizione e la frode senza alcun comportamento di corruzione. In tale contesto, il pertinente acquis dell’UE è limitato.

L’articolo 16 riguarda il riciclaggio di denaro. A livello dell’Unione questo ambito è regolato dalla decisione quadro 2001/500/GAI, nonché dalla direttiva 2014/42/UE. L’articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione rientra nell’ambito della competenza dell’UE e dell’articolo 114 del TFUE; la base giuridica della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è costituita dall’articolo 114 del TFUE.
Poiché la direttiva non riguarda specificamente le competizioni sportive, essa non interferisce con l’articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione, che concerne unicamente gli “operatori delle scommesse sportive”. La competenza nell’ambito degli articoli 17, 18, 22 e 23 (ai capi IV e VI) è legata alla competenza nell’ambito degli articoli 15 e 16 della Convenzione.

Il capo V concernente la giurisdizione, il procedimento penale e le misure di applicazione della legge, e il capo VI sulle sanzioni e misure, contengono disposizioni che accompagnano le disposizioni di diritto penale sostanziale degli articoli da 15 a 18 della Convenzione. L’articolo 19 della Convenzione (giurisdizione) è una disposizione accessoria per stabilire disposizioni penali. Gli articoli 20, 21 e 25 della Convenzione (misure relative alle indagini, alla protezione, al sequestro e alla confisca) sono misure procedurali penali che possono rientrare nell’ambito dell’articolo 82, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE.

Cooperazione internazionale (capo VII; articoli 26-28)

Il capo VII concerne la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti È importante osservare che la Convenzione non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme esistenti, e non pregiudica pertanto gli strumenti già esistenti nel settore dell’assistenza reciproca in materia penale e di estradizione. In tale contesto, vi è una serie completa di strumenti a livello europeo per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale che si applicherebbe ai diversi modus operandi delle partite truccate o alla configurazione delle partite truccate come nuovo reato nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri. L’articolo 26 della Convenzione rientrerebbe in questo contesto.

Gli articoli 27 e 28 della Convenzione contengono disposizioni generali sulla cooperazione che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 165 del TFUE.

 

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