27 Aprile 2024 - 02:16

Lotto. Per il Tar Lazio è illegittima la revoca della concessione per cause estranee al ricevitore

Non è legittima la revoca della concessione della ricevitoria del lotto laddove il ritardato pagamento della settimana contabile è dovuto a «cause tecniche interne» imputabili alla Banca mandataria. Lo ha

11 Maggio 2015

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Non è legittima la revoca della concessione della ricevitoria del lotto laddove il ritardato pagamento della settimana contabile è dovuto a «cause tecniche interne» imputabili alla Banca mandataria.

Lo ha dichiarato quest’oggi il Tar Lazio accogliendo il ricorso di una ricevitoria di Pantelleria che si è vista revocare la concessione per la raccolta del gioco del lotto dall’amministrazione dei monopoli a causa di ritardi dovuti a problemi tecnici della banca mandataria.

Per il Tar Lazio, infatti, “non appare condivisibile la tesi dell’ADM secondo la quale: A) il ritardo nel versamento delle somme dovute all’Erario è imputabile esclusivamente al ricevitore e tale imputabilità non può essere esclusa dalle difficoltà tecniche incontrate dalla Banca incaricata di eseguire i versamenti; B) a fronte della disposizione dall’art. 2 della convenzione di concessione di concessione, secondo il quale “il mancato versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento comporta la revoca della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c.”, l’adozione del provvedimento impugnato si configura come «un atto sostanzialmente dovuto»”.

In particolare il Collegio osserva che quest’ultima disposizione presuppone l’inadempimento all’obbligazione principale prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 303/1990, secondo il quale “i raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale”; coglie, quindi, nel segno parte ricorrente quando afferma che la disposizione dall’art. 2 si riferisce al caso in cui il titolare della ricevitoria ometta di provvedere per tempo ad effettuare la rimessa settimanale, ma non può trovare applicazione quando il titolare della ricevitoria si avvalga di “una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale” e il tardivo versamento sia imputabile esclusivamente al “mandatario istituzionale”.

In conclusione – spiega il Tar – la revoca della concessione non costituisce affatto un atto dovuto, perché presuppone anche la verifica dell’imputabilità, in capo al titolare della ricevitoria, dell’inadempimento dell’obbligazione principale.

PressGiochi