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Il gioco pubblico in Italia: non solo delega…

Che la delega fiscale possa costituire il testo unico dei giochi è sentire comune, ed è proprio in quest’ottica che tutti gli aspetti disciplinati nell’emanando testo normativo saranno assolutamente rilevanti

11 Marzo 2015

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Che la delega fiscale possa costituire il testo unico dei giochi è sentire comune, ed è proprio in quest’ottica che tutti gli aspetti disciplinati nell’emanando testo normativo saranno assolutamente rilevanti per la nuova era del settore dei giochi pubblici legalizzati sotto la disciplina di ADM.

Con l’art. 14 della delega – spiega l’avv. Stefano Sbordoni – si sta infatti ricostruendo il nuovo modello, sempre più ispirato al principio europeo ed al libero mercato.

Con i prossimi bandi di gara, il bando bingo (annullato dopo le pronunce del Tar Lazio), il bando del lotto (ispirato al modello del mono-concessionario) previsto dalla legge di stabilità 2015, e nel 2016 il bando delle scommesse ippiche e sportive e del gioco on line (scadranno infatti le concessioni c.d. Bersani online adeguate alla comunitaria) i principi – laddove si intende la delega sia attuata e diventasse vincolante per tutti – del regolamento attuativo dell’art. 14 troveranno già applicazione.

E’ nella natura delle cose che le norme ed i regolamenti possano non essere perfetti, e quindi immuni da polemiche; sarà però importante che vengano attuati, e non dovrà essere il timore di eventuali giudizi ad impedire lo sviluppo e l’evoluzione del sistema. La staticità dei modelli, per definizione, non produce progresso ma anzi li rende vetusti e non più competitivi bloccando economia e mercato.

Possiamo augurarci che con la delega venga finalmente dato il giusto ruolo ai componenti della filiera, a partire dai concessionari che dovranno poter avere maggiore disponibilità del prodotto, fino agli esercenti, che stando sul territorio ed avendo la percezione del mercato e delle esigenze dei giocatori/consumatori, possano essere finalmente riconosciuti ed individuati come titolari di una funzione chiave e non fungibile.

Sarà necessario dunque anche tenere in debita considerazione i moniti della Corte di Giustizia Europea. Ed infatti sebbene sia vero che con la sentenza dello scorso 22 gennaio 2015 la Corte, dopo circa un decennio di giurisprudenza non proprio favorevole, ha finalmente riconosciuto la legittimità del sistema concessorio italiano, meritano menzione gli ultimi passaggi della pronuncia, laddove si legge che:

«(…) il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni rilasciate in passato, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.
(…) Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento.
(…) In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni»
.

I Giudici europei lanciano un monito ben specifico nei confronti del governo italiano per il prossimo bando di gara (si presume quello del 2016):

  1. a) o si riduce l’offerta di gioco,
  2. b) oppure “si” dovrebbe “esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo”.

La riduzione dell’offerta di gioco sembra già essere stata prevista dalla delega in relazione agli apparecchi da intrattenimento, e potrebbe esserlo sul numero dei diritti messi a bando nel 2016 (12.000 contro i circa 16.000 banditi nel 2006). Monito da interpretare non in senso proibitivo, che certo in un mercato libero e concorrenziale non avrebbe ragione d’essere, ma in quello della sostenibilità anche sociale di un circuito controllato, dove allora potrebbe trovarla. Tanto che lo svolgere un controllo rigoroso sulle attività di gioco – peraltro attività già assai strutturata da ADM – andandosi a concentrare sulle modalità dell’oggetto di gioco, laddove il riferimento deve essere il consumatore, potrebbe esserne il naturale completamento.

E’ proprio l’esigenza del consumatore che deve essere ispiratrice del regolamento attuativo dell’art. 14 della delega. Considerato – conclude Sbordoni – che il modello dei CTD è stato quello vincente sul mercato, non solo per immunità fiscale, ma anche per la libertà nella disposizione dell’offerta (si pensi alle scommesse virtuali presenti sul mercato dei CTD/CED da circa dieci anni), il nuovo modello concessorio, ridisegnato anche dalla legge di stabilità 2015 con l’introduzione del condono fiscale, per essere vincente dovrebbe essere ridisegnato tenendone debito conto.

PressGiochi