26 Aprile 2024 - 23:23

Il CdS conferma: “Distanziometro valido per sale giochi e centri scommesse”

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una sala giochi del Comune di Ercolano che chiedeva la revisione dell’ordinanza del Tar Campania che aveva confermato il divieto posto dal

02 Maggio 2019

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Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una sala giochi del Comune di Ercolano che chiedeva la revisione dell’ordinanza del Tar Campania che aveva confermato il divieto posto dal Comune di svolgere l’attività di installazione di giochi leciti ed apparecchi e congegni tipo slot machine e Vlt, in associazione all’attività di raccolta delle scommesse.

Palazzo Spada ha confermato quanto precedentemente stabilito dal Tar che ha ricordato come l’art. 9, comma 2, del Regolamento comunale in materia, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 dell’11 febbraio 2015, fissa in 250 metri “…la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell’art. 88 TULPS in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS”, senza quindi porre una distinzione tra le due tipologie di attività.

PressGiochi