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Gioco. UIF: “Attenzione a trasferimento in Italia di risorse finanziarie provenienti da società di gaming di Malta

  Nel settore finanziario, tra i comparti esposti a rischi “significativi” o “molto significativi” vengono indicati il private banking, i servizi di custodia (cassette di sicurezza), di trasferimento di fondi

13 Luglio 2018

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Nel settore finanziario, tra i comparti esposti a rischi “significativi” o “molto significativi” vengono indicati il private banking, i servizi di custodia (cassette di sicurezza), di trasferimento di fondi e di cambio valute, la moneta elettronica, le attività di crowdfunding, le valute virtuali e l’innovazione tecnologica (Fintech), il credito al consumo e l’erogazione di piccoli prestiti. Con riguardo al settore non finanziario, fonti di rischio vengono individuate nei comparti dei professionisti legali e contabili, delle attività immobiliari, del gioco d’azzardo (operatori su rete fisica e online, lotterie e “macchine da gioco”, casinò) e nel settore no-profit.

E’ quanto si legge nel rapporto sul 2017 dell’Unità di Informazione finanziaria UIF secondo cui “Degne di nota sono apparse alcune segnalazioni che hanno evidenziato il frequente trasferimento in Italia di risorse finanziarie provenienti da società di gaming con sede a Malta; la provvista, nella maggior parte dei casi, è stata prelevata in contanti. L’approfondimento di questa tipologia di segnalazioni ha fatto emergere una serie di elementi che, considerati nel loro complesso, sembrerebbero non compatibili con l’incasso di vincite conseguente all’effettiva partecipazione al gioco; vengono in rilievo:

l’opacità degli assetti proprietari, il profilo economico dei beneficiari, l’elevato importo dei fondi complessivamente ricevuti in un ristretto arco temporale, la monetizzazione della provvista e l’utilizzo di carte prepagate.

 

Con riferimento al comparto dei giochi, anche nel 2017 sono state portate all’attenzione dell’Unità diverse casistiche riguardanti i Video Lottery Terminal (VLT). Le fattispecie rilevate mettono in luce specifici aspetti di anomalia, quali intervalli temporali eccessivamente prolungati tra l’emissione dei ticket e il successivo riutilizzo/riscossione, che rimandano di frequente al medesimo schema, vale a dire il possibile improprio utilizzo dei ticket per il trasferimento anonimo di somme di denaro.

 

Nonostante l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli definisca75 tali strumenti come documenti di legittimazione validi esclusivamente nei confronti degli emittenti in relazione al rapporto sottostante, l’analisi delle segnalazioni porta a ipotizzare che i ticket vengano utilizzati anche per il trasferimento di fondi.

Tali strumenti, emessi potenzialmente senza limiti di importo massimo, anche a seguito del mero caricamento di banconote nella VLT e in assenza di giocate effettive, risultano facilmente trasferibili tra soggetti privati e dunque utilizzabili per ogni tipo di regolamento di affari la cui causa economica si voglia mantenere nascosta. Di fatto essi possono essere impropriamente utilizzati alla stregua di banconote, senza i limiti di legge a cui è assoggettato il denaro contante, con l’ulteriore vantaggio di essere più facilmente trasferibili in termini fisici (la dimensione di un ticket è più piccola di quella di una banconota da 5 euro, pur potendo avere un valore notevolmente superiore) e con l’unico inconveniente di dover essere riscossi entro un tempo limitato. L’introduzione, a opera del nuovo decreto antiriciclaggio, del cosiddetto “ticket parlante” (che riporta informazioni in merito alle modalità di formazione del valore incorporato nel ticket e consente al concessionario di avere evidenza delle somme effettivamente puntate e vinte) faciliterà, dopo l’emanazione delle necessarie disposizioni secondarie, l’individuazione delle possibili condotte anomale anche per l’eventuale inoltro della segnalazione di operazioni sospette.

 

Registro di distributori ed esercenti di gioco –  Nell’ambito delle disposizioni relative ai prestatori di servizi di gioco, nel dicembre 2017 è stata prevista l’istituzione del registro dei distributori ed esercenti di gioco presso l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Nel registro sono censiti i dati identificativi dei distributori e degli esercenti, i casi di estinzione dei rapporti contrattuali intercorsi con gli operatori stessi per il venir meno dei requisiti previsti ovvero per gravi o ripetute infrazioni riscontrate in sede di controllo, nonché di sospensione dall’esercizio dell’attività disposta dal MEF in esito ai controlli della Guardia di Finanza. Al registro possono accedere il Ministero dell’Economia, la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA e la DNA, nonché le questure e i concessionari di gioco.

 

In relazione alle Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante, i prestatori di servizi di gioco continuano a far registrare un significativo tasso di crescita (+27% circa rispetto al 2016) seppure di entità meno rilevante rispetto al passato (tra il 2015 e il 2016 l’incremento era stato di quasi il 40%.

Nel primo trimestre 2018 il flusso complessivo delle segnalazioni di operazioni sospette, nonostante l’ulteriore drastica riduzione di quelle connesse con la voluntary disclosure, si mantiene su livelli coerenti con quelli dell’anno precedente. La distribuzione percentuale tra le diverse categorie muta parzialmente in conseguenza dell’aumentato numero di segnalazioni inviate da professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

 

PressGiochi