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Decreto giochi: si lavora alle ultime modifiche, slitta al 2016 il prelievo sul ‘cassetto’

Slittamento del cambio di base imponibile per gli apparecchi, vincoli più stringenti per tutta la filiera dell’automatico, puntualizzazioni in merito alla ripartizione tra slot e vlt nella sovrattassa da 500

04 Giugno 2015

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Slittamento del cambio di base imponibile per gli apparecchi, vincoli più stringenti per tutta la filiera dell’automatico, puntualizzazioni in merito alla ripartizione tra slot e vlt nella sovrattassa da 500 milioni, composizione del conflitto tra Stato ed Enti locali, la partita della gestione dei rischi tra concessionari e ADM, la riforma dell’ippica. Sono questi i principali cambiamenti contenuti nell’ultima bozza del decreto attuativo dell’articolo 14 della Delega Fiscale in materia di gaming che dimostrano come il provvedimento sia di fatto pronto al passaggio in Consiglio dei Ministri entro la fine di giugno.

 

CAMBIO DELLA BASE IMPONIBILE – Come fa sapere Il Velino – Slitta dal primo luglio di quest’anno al 1° gennaio 2016 l’imposizione del prelievo erariale unico per AWP, VLT, le scommesse a quota fissa e a totalizzazione, il bingo e il gioco a distanza. Sostanzialmente quindi l’agevolazione di quello che gli adetti ai lavori definiscono “passaggio al cassetto” non verrà adottata nell’anno in corso e non riguarderà i primi 500 milioni di sovrattassa imposta proprio alla filiera dell’automatico. La misura di questo prelievo rimane invariata rispetto alle ipotesi dello scorso marzo e cioè il 60% per le slot, il 50% per le VLT, il 20% per le scommesse (anche se con aliquote differenziate per le scommesse a quota fissa raccolta su rete fisica ovvero a distanza) e il 42% per il Bingo. Sempre dal prossimo anno viene soppresso lo 0,3% di canone fissato da concessione per la rete telematica degli apparecchi.

 

SOVRATTASSA DA 500 MILIONI – L’una tantum introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 ha di fatto stabilito la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi di tutti soggetti della filiera slot e vlt. La nuova bozza introduce il concetto di “somme riferibili alle due tipologie” e calcolate sulla base del “rapporto proporzionale fra i margini di raccolta netti a livello nazionale, intendendosi per tale la raccolta lorda detratti le vincite” per i primi quattro mesi dell’anno. Ciascuna delle due somme è successivamente ripartita tra i concessionari in funzione dei rispettivi margini di raccolta netti. Saranno i Monopoli di Stato con un provvedimento da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della Delega a “effettuata la ricognizione” delle somme dovute e della ripartizione. Rimane in capo ai concessionari l’obbligo di versare all’Agenzia e resta il “diritto di rivalsa” nei confronti dei soggetti inadempienti. Il concessionario in questi casi comunicherà all’Agenzia i dati identificativi del soggetto chiedendone la cancellazione dall’elenco e in questo caso, il concessionario è obbligato ad effettuare l’immediato blocco degli apparecchi, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 mila euro per apparecchio”.

La bozza sottolinea come i concessionari che hanno anticipato la prima trance potranno andare in compensazione di quanto già versato e come il “corretto versamento alla Agenzia di quanto dovuto” costituisca “parametro di valutazione dei relativi livelli di servizio in concessione”. In caso di mancato versamento l’Agenzia “incamera un importo corrispondente trattenendolo a titolo definitivo dalla giacenza costituita a garanzia nell’anno 2015”. I Monopoli poi entro la mese di febbraio 2016 ridetermineranno la ripartizione tra i concessionari delle somme di per la sovrattassa 2016 “in funzione dei rispettivi margini di raccolta netti realizzati nel corso dell’intero anno 2015 da ciascun concessionario e per ognuna delle due tipologie di apparecchi”. Anche in quest’ultimo caso nell’eventualità di versamenti maggiori si potrà richiedere la compensazione; mentre in caso di importi minori ADM agirà ancora una volta trattenendo dalla giacenza costituita a garanzia nell’anno 2016.

 

RETI FISICHE DI RACCOLTA – Nell’articolo relativo alla definizione del Modello organizzativo generale della rete fisica di raccolta compare più volte la formula “dei quali il concessionario risponde”. Formula figlia del complicato dibattito sorto nella filiera dell’automatico proprio all’indomani della ripartizione interna della sovrattassa e che il Velino ha raccontato in questi mesi. E’ di fatto una presa in carico di “maggiori obblighi dei concessionari in relazione ai punti di offerta di gioco come dei soggetti che nei riguardi di quest’ultimo sono contrattualmente obbligati secondo quanto previsto dalla concessione così come per gli esercizi anche se non di proprietà diretta del concessionario”. ADM potrà richiedere modificazioni dei rapporti tra il concessionario e i soggetti presenti nella rete di raccolta di gioco (soprattutto nei casi diversi dall’affido in esclusiva) di una propria rete di punti (il cui schema viene trasmesso alla stessa amministrazione) dal momento che il corretto adempimento da parte del concessionario e dei soggetti della convenzione di concessione e dei contratti di rete costituisce la dimostrazione del livello essenziale di servizio nei riguardi dell’Agenzia.

 

IL COMPENSO DEI CONCESSIONARI E LA GESTIONE DEI RISCHI – In particolare dal 1°gennaio 2007 ADM riconosce ai concessionari della rete telemarica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme Giocate (a titolo di deposito cauzionale che poi viene restituito se i livelli di servizio risultano conseguiti) in più rispetto al canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale costituisce lo 0,8. Nel bozzone viene introdotto poi il concetto del “regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia e i concessionari delle reti di raccolta” AWP e VLT per la “rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore”. Ciò comporta: impedimento alla pratica del gioco da parte di minori e dei soggetti maggiorenni esposti a rischi di dipendenza; rispetto delle disposizioni proibitive o limitative della pubblicità del gioco; controllo dei requisiti necessari dei soggetti; impermeabilità alle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata; continuo monitoraggio e scambio dei flussi di comunicazione di dati; obbligo di riversamento degli utili erariali. Da questi punti la necessaria “attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate” e di “efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli Aziendali”. Dal punto di vista fiscale ad esempio si renderà necessaria con “cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti sugli “adempimenti posti in essere dall’impresa, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate”. I Monopoli si impegnano ad “valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità”; “pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni”; “risposta alle richieste dei concessionari nel più breve tempo possibile” e per i concessioanri che aderiranno procedure abbreviate di interpello. Anche i concessionari si impegneranno a tenere un “comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia dei rischi di settore” e la promozione di “una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto del quadro regolatorio di settore”. I concessionari che aderiranno a questo nuovo regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, saranno inseriti nell’elenco pubblico cui si potrà accedere solo previa richiesta a Piazza Mastai.

 

ALTRE NOVITA’ – Viene introdotto il divieto dell’offerta di giochi promozionali mediante qualunque tipologia di apparecchi sia negli esercizi pubblici che attraverso connessione telematica, sia verso piattaforme legali che verso “soggetti privi dei titoli abilitativi” imposti dal riordino. Rafforzata poi la sezione riguardante il conflitto latente tra Riserva dello Stato e gli auspicati maggiori poteri per gli enti locali. Il Governo ribadisce che “le Regioni e i Comuni” confermeranno “i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici”.

Prevista la possibilità che “il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Agenzia acquisisca obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario”.

Un’ultima novità riguarda il potere conferito ad ADM relativo “alla gestione e all’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita” per cui la bozza preveder anche una società a totale partecipazione pubblica, facente capo ai Monopoli o anche in partnership “con le amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea” anche nella gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.

 

PressGiochi