26 Aprile 2024 - 05:49

Cassazione: “Non c’è bisogno di perizia per dimostrare che le slot vengono usate per il gioco d’azzardo”

La Corte di Cassazione Penale Sez. 3 ha respinto il ricorso per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Messina che, a sua volta, aveva confermato la sentenza

18 Aprile 2018

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La Corte di Cassazione Penale Sez. 3 ha respinto il ricorso per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Messina che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del 9 settembre 2015 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in forza della quale il ricorrente era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro 300 di multa.

Per il ricorrente: “se certa risultava la presenza dei videopoker nel club da lui gestito, non vi era la prova che si trattasse di effettivi giochi d’azzardo, e che le macchinette fossero effettivamente utilizzate, la motivazione risultando così apparente”.

In sostanza gli agenti al momento dell’ispezione avevano solo accertato che le macchine (irregolari) contenessero del denaro, dando così per scontato che accettassero gioco, mentre il ricorrente ha tentato una difesa asserendo che le slot contenevano semplicemente denaro.

Per la Corte: “Il ricorso è inammissibile. Vero è, in relazione all’unico motivo di ricorso, che, ai fini dell’accertamento del reato di esercizio di giuochi d’azzardo è necessaria la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell’effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo Ciò posto, il provvedimento impugnato ha dato anzitutto conto, facendo proprie le considerazioni svolte dal Tribunale barcellonese, che le macchine rinvenute nel locale seminterrato, adeguatamente nascosto alla vista, della sala giochi gestita dal ricorrente “non apparivano conformi alle vigenti disposizioni normative, non rispondendo ai requisiti tecnici del decreto dirigenziale dell’A.A.M.S. del 20.1.2004, e rientravano tra quelle che avrebbero dovuto essere distrutte entro il 31.5.2004”. Allo stesso tempo la Corte territoriale ha osservato che l’utilizzo dei macchinari, per fini di lucro, doveva ritenersi in concreto dimostrato, senza necessità di ricorrere ad una perizia, in considerazione dell’avvenuto rinvenimento di somme di denaro in tutti gli apparecchi funzionanti, laddove non poteva ,riconoscersi consistenza alla tesi difensiva secondo cui il denaro, 445 euro, sarebbe stato custodito negli apparecchi a mo’ di salvadanaio, nonostante il protratto mancato utilizzo dei medesimi apparecchi”.

 

In conclusione, per la Cassazione “Il ricorso si pone quindi in insufficiente confronto con la ratio della decisione impugnata, che aveva complessivamente desunto la responsabilità del ricorrente tanto dalla recondita collocazione dei macchinari  quanto dagli ulteriori richiamati elementi, in ordine ai quali invece l’impugnazione non spende parola. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, non può quindi che concludersi nel senso della manifesta infondatezza dell’impugnazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso”.

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