26 Aprile 2024 - 19:30

Abruzzo: dal 21 novembre entra in vigore la legge Gatti con limiti di 300 mt al gioco

L’Abruzzo dichiara guerra alla ludopatia e si prepara a diventare la terza regione italiana a mettere al bando il gioco, anche quello lecito, se non rispetta i rigidi paletti imposti

11 Settembre 2018

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L’Abruzzo dichiara guerra alla ludopatia e si prepara a diventare la terza regione italiana a mettere al bando il gioco, anche quello lecito, se non rispetta i rigidi paletti imposti dalla nuova legge regionale. Il prossimo 21 novembre, con la scadenza di tutte le autorizzazioni relative a sale giochi e slot nei locali pubblici che non siano in linea con la legge 40/2013, entra infatti in vigore il nuovo Piano Regionale contro il gioco d’azzardo e scatta in primis la mannaia del ‘distanziometro’, misura che ha già colpito in Emilia Romagna e in Piemonte e che di fatto ha espulso il gioco lecito da quei territori; in pratica saranno vietate le nuove aperture nel raggio di 300 metri dai luoghi sensibili, come scuole, chiese, impianti sportivi e strutture sanitarie, mentre le autorizzazioni già esistenti avranno una durata limitata a 5 anni dall’entrata in vigore della legge.

Il 22 settembre è l’ultimo giorno in cui sarà possibile presentare l’istanza di rinnovo delle licenze e toccherà poi alle amministrazioni comunali controllare il rispetto dei vincoli; ai locali dove sono installati apparecchi da gioco al di fuori delle indicazioni di legge saranno comminate sanzioni pecuniarie fino alla chiusura della sala da gioco, oltre allo spegnimento definitivo degli apparecchi stessi.

 

In Abruzzo, la Legge Regionale n. 40/2013 in materia di giochi  è stata modificata ad opera della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

Questo il testo della norma di maggiore interesse.

Art. 3 Norme in materia di esercizio del gioco lecito.

(In vigore dal 21 novembre 2013)

  1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
  2. L’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
  3. L’autorizzazione ha una validità di sette anni ed è rinnovabile alla scadenza (2).
  4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di sette anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

4-bis. Il termine di sette anni di cui al comma 3 si applica anche alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data del 21 novembre 2013 (3).

  1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

(2) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 agosto 2018, n. 30 , a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall’ art. 13, comma 1 , della stessa legge).

(3) Comma inserito dall’ art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 agosto 2018, n. 30 , a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall’ art. 13, comma 1 , della stessa legge).

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