27 Aprile 2024 - 00:45

Lotto. Tar Campania: “Le rivendite non possono a qualsiasi titolo essere cedute; serve benestare dei Monopoli”

Ricevitoria Lotto. Il Tar Campani ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una ricevitoria contro il provvedimento ADM che ne revocava la licenza. L’Amministrazione aveva disposto la revoca della rivendita

18 Giugno 2015

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Ricevitoria Lotto. Il Tar Campani ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una ricevitoria contro il provvedimento ADM che ne revocava la licenza. L’Amministrazione aveva disposto la revoca della rivendita dei generi di monopolio speciale e annessa ricevitoria con chiusura a tempo indeterminato della stessa privativa sulla scorta della errata circostanza che la concessionaria fosse una terza società all’epoca conduttrice del ramo d’azienda in forza di regolare contratto.

Ome spiegato dai giudici il ricorrente non essendo titolare di alcun rapporto concessorio delle privative oggetto dei provvedimenti gravati, non può vantare alcuna posizione giuridicamente tutelata nell’ambito dei procedimenti amministrativi posti in essere dall’Amministrazione dei monopoli.

Richiamando il Consiglio di Stato, il Tar ricorda che “per la istituzione di nuove rivendite ovvero per il trasferimento di quelle già esistente, in materia sussiste un ampio potere discrezionale all’amministrazione finanziaria, potere funzionale al perseguimento ottimale dell’interesse pubblico, che trova fondamento nella stessa disposizione normativa sopra ricordata che lungi dall’obbligare l’amministrazione ad una mera presa d’atto dell’intervenuta cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, configurando così l’assegnazione al cessionario della rivendita a trattativa privata come un atto interamente vincolato, le impone, invece, una puntuale valutazione dell’operazione economico – commerciale di cessione, consentendole di procedere all’assegnazione a trattativa privata della rivendita al cessionario che acquista quindi natura di atto concessorio discrezionale”.

Le rivendite ordinarie e speciali – conclude il Tar – non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l’assegnazione della rivendita a trattativa privata.

Per questo il giudice di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad gire del ricorrente.

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