26 Gennaio 2025 - 09:58

Agenzia Entrate: istituiti nuovi codici di tributo per il settore dei giochi

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia

03 Dicembre 2024

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
  • “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
  • “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;
  • “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;
  • “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.

 

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, nessun valore;
  • nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456);
  • nel campo “rateazione”, nessun valore;
  • nel campo “mese”, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “MM”;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di rifermento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “codice atto”, nessun valore;
  • nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

 

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 3 febbraio 2025.

 

PressGiochi